§ 5.2.65 - R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.
Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/12/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all’art. 6)
Art. 2.  (Sostituzione dell’art. 26)
Art. 3.  (Integrazione del r.r. 13/2006)
Art. 4.  (Modificazione all’art. 30)
Art. 5.  (Modificazioni all’art. 34)
Art. 6.  (Modificazioni all’art. 38)


§ 5.2.65 - R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

(B.U. 29 dicembre 2010, n. 61)

 

Art. 1. (Modificazione all’art. 6)

1. Al comma 7 dell’articolo 6 del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia) la parola: “nove” è sostituita dalla seguente: “otto”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’art. 26)

1. L’articolo 26 del r.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia)

1. Le sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia, di seguito denominate sezioni integrate, sono servizi socio-educativi rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i ventiquattro mesi e i tre anni, volti ad agevolare il raccordo tra nido e scuola dell’infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte ed a favorire un inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla scuola dell’infanzia. Possono essere frequentate anche dalle bambine e dai bambini che non hanno mai frequentato il nido o altri servizi educativi.

2. Le sezioni integrate possono essere attivate esclusivamente presso una scuola dell’infanzia o un asilo nido. Non possono essere attivate sezioni integrate senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli indicati al presente comma.

3. Le figure educative che operano nelle sezioni integrate devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali che disciplinano rispettivamente la scuola dell’infanzia e gli asili nido. Nelle sezioni integrate deve essere prevista anche una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.

4. Il personale educativo operante all’interno della sezione integrata deve essere in rapporto massimo di una unità ogni dieci bambine o bambini iscritti, tenendo conto dell’orario di funzionamento giornaliero e dell’articolazione dei turni di lavoro.

5. All’interno della sezione integrata è presente un ausiliario addetto ai servizi generali. È possibile utilizzare anche personale ausiliario della scuola materna o del nido nel quale è inserita la sezione integrata, purché vengano previsti momenti specifici per la pulizia e il riordino.

6. L’ammontare della contribuzione a carico delle famiglie deve essere contenuta in una fascia intermedia tra la retta corrente per gli asili nido e quella per la scuola dell’infanzia.

7. L’orario di funzionamento deve essere flessibile e articolato in un modulo base e/o in modulo di orario prolungato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria, di norma, compresa tra le cinque e le dieci ore giornaliere e per cinque giorni alla settimana.”.

 

     Art. 3. (Integrazione del r.r. 13/2006)

1. Dopo l’articolo 26 del r.r. 13/2006 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 26 bis. (Funzionalità e standard di base delle sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia)

1. Lo spazio della sezione integrata non deve essere organizzato come un’aula scolastica. Vanno previsti angoli strutturati per le varie attività quali laboratori grafico-pittorici, motricità, lettura/racconto. La scelta dei materiali per il gioco deve promuovere un’ampia gamma di esperienze consentendo attività differenziate.

2. Le sezioni integrate possono utilizzare i servizi di mensa del servizio cui sono aggregate.

3. Le sezioni integrate adottano, al fine del servizio mensa, tabelle dietetiche approvate dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio e garantiscono la preparazione di uno specifico menù giornaliero.

4. I pasti devono consentire un’alimentazione diversificata nel rispetto delle problematiche sanitarie individuali e delle differenze religiose e devono favorire la graduale introduzione di cibi biologici.

 

Art. 26 ter. (Ricettività delle sezioni integrate)

1. Le sezioni integrate hanno una capacità ricettiva minima di sei bambine o bambini e massima di venti bambine o bambini.

2. I locali sede della sezione integrata sono inseriti in un complesso educativo scolastico scuola dell’infanzia o asilo nido.

3. Nell’ambito della struttura sede dell’attività educativa della sezione integrata devono essere individuati gli spazi interni costituiti da:

a) servizi generali;

b) spazi riservati alle bambine e ai bambini;

c) spazi riservati al personale e ai genitori.

4. I servizi generali quali lavanderia, ripostigli, cucina, dispensa e gli spazi riservati al personale e ai genitori - zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo, spogliatoi e servizi igienici - possono essere condivisi con le altre tipologie di servizio esistenti all’interno del plesso scolastico.

5. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata assolvono le seguenti funzioni:

a) accoglienza;

b) gioco;

c) pranzo;

d) riposo;

e) cambio e servizi igienici.

6. Il rapporto minimo tra superficie utile netta degli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata e ricettività è fissato in quattro metri quadrati per ogni bambina o bambino ammissibile.

7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

 

Art. 26 quater. (Adeguamento delle sezioni integrate già attive)

1. Le sezioni integrate attivate entro l’anno scolastico 2010-2011 devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 26 bis e 26 ter entro il 31 dicembre 2011.

2. Le sezioni integrate che beneficiano dei finanziamenti ministeriali di cui all’Intesa 14 giugno 2007 devono adeguarsi agli standard di cui agli articoli 26 bis e 26 ter entro un anno dalla conclusione della sperimentazione ministeriale.”.

 

     Art. 4. (Modificazione all’art. 30)

1. Al comma 7 dell’articolo 30 del r.r. 13/2006 la parola: “nove” è sostituita dalla seguente: “otto”.

 

     Art. 5. (Modificazioni all’art. 34)

1. Al comma 2 dell’articolo 34 del r.r. 13/2006 le parole: “all’istituzione e” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 34 del r.r. 13/2006 le parole: “all’istituzione e” sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modificazioni all’art. 38)

1. Al comma 1 dell’articolo 38 del r.r. 13/2006 le parole: “all’istituzione e” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 38 del r.r. 13/2006 la locuzione: “Sistema informativo sociale regionale, entro il 28 febbraio” è sostituita dalla seguente: “Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia, entro il 15 aprile”.