§ 5.2.62 - R.R. 28 dicembre 2009, n. 10.
Modificazione al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/12/2009
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’art. 6)


§ 5.2.62 - R.R. 28 dicembre 2009, n. 10. [1]

Modificazione al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

(B.U. 30 dicembre 2009, n. 58)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’art. 6)

1. L’articolo 6 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Esenzione totale, esenzione parziale, non esenzione alla compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. L’esenzione totale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all’articolo 3 viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è inferiore o pari alla soglia nazionale di povertà relativa, rilevata l’anno antecedente a cui la prestazione si riferisce.

2. L’esenzione parziale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all’articolo 3 è strutturata su due livelli diversi di compartecipazione:

a) viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore alla soglia nazionale di povertà relativa, rilevata l’anno antecedente a cui la prestazione si riferisce, e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due;

b) viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro.

3. La non esenzione alla compartecipazione al costo sociale degli interventi di cui all’articolo 3 è prevista per i soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro. La Giunta regionale, per le prestazioni di cui all’articolo 3, può stabilire un tetto massimo del costo delle prestazioni a carico del soggetto non esente.

4. Per i soggetti parzialmente esenti di cui al comma 2 il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni è stabilito:

a) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera a):

1) il quindici per cento della quota sociale del costo dell’intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti;

2) il venti per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti;

3) il venticinque per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti;

b) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera b):

1) il trenta per cento della quota sociale del costo dell’intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti;

2) il quaranta per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti;

3) il cinquanta per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti.

5. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e).”.


[1] Abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.