Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 03/10/2007 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Formazione) |
Art. 3. (Selezione del personale nei Paesi esteri) |
Art. 4. (Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro) |
Art. 5. (Attività di informazione e assistenza) |
Art. 6. (Interventi di sostegno economico) |
Art. 7. (Clausola valutativa) |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
§ 5.2.53 - L.R. 3 ottobre 2007, n. 28. [1]
Interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare.
(B.U. 10 ottobre 2007, n. 44)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge in armonia con la
2. Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, anche straniere, non in rapporto di parentela, a favore di coloro che hanno bisogno di un supporto per svolgere le attività della vita quotidiana [2].
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:
a) formazione;
b) promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d) sostegno economico;
e) monitoraggio e verifica degli interventi.
Art. 2. (Formazione)
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare.
2. Le attività di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, igiene alimentare, personale ed ambientale, elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche dell’handicap, miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone straniere, ad assicurare l’apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua, della cultura e della tradizione italiana.
3. In esito al percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto, ai sensi delle Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione degli interventi di formazione e politiche attive del lavoro approvate con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285 e successive modificazioni, in cui vengono rappresentati gli esiti degli apprendimenti maturati nel percorso formativo, in termini di competenze, riconoscibili come crediti formativi. Saranno riconoscibili, inoltre, come crediti formativi in ingresso gli apprendimenti comunque acquisiti dalla persona compresi i titoli conseguiti all’estero, attestanti l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 4.
4. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell’attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.
Art. 3. (Selezione del personale nei Paesi esteri)
1. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni finalizzate all’inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell’assistenza familiare domiciliare, attraverso percorsi formativi da realizzarsi nel Paese d’origine del cittadino extracomunitario.
2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente, è garantito titolo di preferenza nell’ambito delle quote d’ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.
Art. 4. (Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro)
1. Le Province, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare nonché per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, predispongono elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare domiciliare con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell’attestato di cui al comma 3 dell’articolo 2 e di eventuali altri titoli di formazione nell’area assistenziale.
2. La Giunta regionale, sentite le Province, stabilisce, con proprio atto, i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 1, gli obblighi degli iscritti, le modalità di tenuta, di aggiornamento e di pubblicazione degli elenchi.
Art. 5. (Attività di informazione e assistenza)
1. Le Province e i Comuni, con la collaborazione di soggetti pubblici, privati e del privato sociale, garantiscono l’attività di informazione, assistenza e consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare.
2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell’avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale e a garantire al personale addetto all’assistenza familiare domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro.
Art. 6. (Interventi di sostegno economico)
1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare domiciliare per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, anche attraverso intese tra Comuni, Province, terzo settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l’erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento:
a) i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1;
b) i requisiti necessari ai fini dell’ammissione al contributo con riferimento, in particolare:
1) alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente, valutata secondo il metodo ISEE;
2) alla condizione di bisogno e di disagio individuale e familiare [3];
3) alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare;
c) la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) del presente comma.
3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 si impegnano a far partecipare il personale addetto all’assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 2.
4. Il contributo mensile è erogato dai Comuni sulla base di appositi finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne e alla popolazione diversamente abile residente nell’ambito territoriale di riferimento di cui al Piano sociale regionale.
5. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi regionali.
Art. 7. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 30 novembre, informa il Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge evidenziando i risultati da essa ottenuti nell’ambito del sostegno e della qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta una relazione fornendo in particolare le seguenti informazioni:
a) in che modo e con il coinvolgimento di quali soggetti si è realizzata l’attività di informazione e assistenza rivolta a sostenere le persone singole e le famiglie;
b) la qualità percepita della formazione erogata da parte dei soggetti che hanno frequentato i corsi formativi ed i risultati ottenuti sul fronte della selezione dei soggetti formati;
c) in che misura le persone singole e le famiglie ritengono accresciuta la qualità della prestazione lavorativa a seguito della partecipazione ai corsi formativi del personale addetto all’attività di assistenza familiare domiciliare.
3. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1, attiva processi di monitoraggio e verifica avvalendosi dell’Osservatorio sociale regionale di cui all’art. 37 della
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, è autorizzata per l’anno 2007, la spesa di euro 300.000,00 da finanziarsi mediante l’utilizzo delle risorse a carico della programmazione regionale per la formazione.
2. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’ambito della unità previsionale di base 13.1.005 del bilancio di previsione regionale, parte spesa, denominata “Interventi per l’espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali” (Cap. 2575 n.i.) [4].
3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.
[1] Abrogata dall'art. 410 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[3] Numero così sostituito dall'art. 15 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 15 della