§ 5.2.1005 - D.G.R. 21 aprile 1999, n. 550 .
Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Programmi integrati di recupero - Finanziamento opere per infrastrutture a rete. Approvazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/04/1999
Numero:550

§ 5.2.1005 - D.G.R. 21 aprile 1999, n. 550 .

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Programmi integrati di recupero - Finanziamento opere per infrastrutture a rete. Approvazione direttive attuative, procedure per la realizzazione delle infrastrutture e per la concessione di contributi per le U.M.I. .

(B.U. 19 maggio 1999, n. 29, S.O. n. 3.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, proposto dall'Area ambiente ed infrastrutture - Centro operativo regionale;

Visto il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, così come convertito e modificato con legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la Delib.G.R. 13 maggio 1998, n. 2337;

Visto il Reg. 20 maggio 1998, n. 15;

Vista la Delib.C.R. 29 luglio 1998, n. 575;

Vista la Delib.G.R. 5 agosto 1998, n. 4717;

Vista la Delib.G.R. 5 agosto 1998, n. 4718;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30;

Vista la Delib.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180;

Vista la Delib.G.R. 14 ottobre 1998, n. 5920;

Vista la Delib.G.R. 27 novembre 1998, n. 6312;

Vista la Delib.G.R. 16 dicembre 1998, n. 6383;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno 24 febbraio 1999, n. 2947;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale con cui sono stati approvati i programmi integrati di recupero dei comuni interessati a tutto il 19 aprile 1999;

Preso atto, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal responsabile della competente struttura organizzativa;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal coordinatore dell'Area ambiente ed infrastrutture;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

Delibera:

 

 

1) di approvare il documento istruttorio del Centro operativo regionale corredato dei pareri di cui all'art. 20 del Regolamento interno della Giunta, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare ai Comuni elencati nella tabella riepilogativa (Allegato "A"), che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi a fianco di ciascuno indicati per il finanziamento delle opere ricomprese nei programmi integrati di recupero approvati al 19 aprile 1999, per un importo totale di lire 78.761.017.000, riguardanti le infrastrutture a rete quali linee elettriche, telefoniche, di distribuzione del gas, di fognatura, di pubblica illuminazione, di acquedotto, nonché le opere di pavimentazione in asfalto e di riparazione e consolidamento di muri di sostegno;

- di stabilire che al finanziamento totale di lire 78.761.017.000 si farà fronte con le risorse di cui al DOCUP 1994-1999, ob. 5b, misure 3.5 e 4.3, nonché di quelle previste all'articolo n. 15 della legge n. 61/1998, così come individuate con il piano finanziario approvato con Delib.C.R. 29 luglio 1998, n. 575;

3) di approvare le "Direttive riguardanti la gestione dei programmi integrati di recupero, le procedure per la realizzazione delle infrastrutture in essi ricomprese e per la concessione ed erogazione di contributi per gli interventi sulle U.M.I." contenute nell'Allegato B al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale;

4) di rettificare la Delib.C.R. 14 settembre 1998, n. 5180 nel seguente modo:

.

.

Al comma 3 dell'art. 13 la parola «prima» è sostituita con la parola «durante».

5) di delegare il dirigente dell'Ufficio edilizia attrezzature per servizi ad emettere disposizioni di pagamento a favore dei Comuni per le infrastrutture a rete relative ai programmi di recupero di che trattasi;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 della L. 15 maggio 1997, n. 127, il presente provvedimento non è soggetto a controllo;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Programmi integrati di recupero - Finanziamento opere per infrastrutture a rete. Approvazione direttive attuative, procedure per la realizzazione delle infrastrutture e per la concessione di contributi per le U.M.I.

Premessa:

La Giunta regionale dell'Umbria, con proprie deliberazioni, ha approvato alcuni programmi integrati di recupero presentati dai Comuni per le aree maggiormente colpite dal sisma. Detti programmi di recupero sono previsti all'art. 3 della L. 30 marzo 1998, n. 61 dove fra l'altro, vengono individuate le opere ammissibili che possono essere ricomprese all'interno di questo strumento di coordinamento programmatico - finanziario.

La Regione dell'Umbria con proprio Reg. 20 maggio 1998, n. 15 ha individuato le caratteristiche delle aree soggette a perimetrazione e, di conseguenza, alla redazione dei programmi di recupero.

Con la Delib.G.R. 5 agosto 1998, n. 4717 e Delib.G.R. 9 settembre 1998, 5173 la Giunta regionale ha approvato gli ambiti territoriali oggetto di programmi di recupero.

Con successiva Delib.G.R. 5 agosto 1998, n. 4718 ha fissato le norme tecniche per la redazione dei programmi di recupero e la definizione delle modalità di attuazione.

Il programma integrato di recupero, nel suo complesso, è articolato in fasi esecutive nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delib.G.R. n. 4718/1998 sopra citata in cui, tra l'altro, vengono individuate le fasce di priorità da ricomprendere per ciascuna fase d'esecuzione.

Con Delib.C.R. 29 luglio 1998, n. 575 sono state individuate, fra l'altro, le fonti di finanziamento destinate ai programmi integrati di recupero riconducibili sia alle risorse comunitarie previste nel DOCUP 1994-1999 obiettivo 5b, che a quelle nazionali previste all'art. 15 della L. n. 61/1998.

Con le prime deliberazioni assunte, la Giunta regionale ha stabilito che, prioritariamente, in questa prima fase, i finanziamenti dovessero riguardare le U.M.I. di priorità 1 comprendenti abitazioni principali di nuclei familiari alloggiati in moduli abitativi temporanei o in autonoma sistemazione.

Attualmente, per i programmi approvati a tutto il 19 aprile 1999, sono in fase di costituzione i consorzi obbligatori riguardanti le U.M.I. ammesse a finanziamento appartenenti alla fascia di priorità 1 ai sensi della Delib.G.R. 5 agosto 1998, n. 4718.

In considerazione dell'avvio della progettazione esecutiva degli edifici ricompresi nella suddetta fascia di priorità e dopo un confronto con le amministrazioni comunali interessate, si è ritenuto opportuno procedere anche al finanziamento delle infrastrutture a rete, al fine di consentire, con il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, l'utilizzazione di tutti i servizi connessi (acquedotto, fognatura, gasdotto, energia elettrica, ecc.).

In tal modo con l'approvazione dei programmi di recupero e con il finanziamento delle infrastrutture a rete, si avvia concretamente la ricostruzione integrata dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali maggiormente colpiti dal sisma e si gettano le basi per il primo intervento organico su interi comparti edilizi appartenenti a tali centri.

Considerato che per i vari Comuni interessati, sono stati approvati n. 92 programmi di recupero il cui costo delle infrastrutture a rete ammonta complessivamente a lire 78.761.017.000.

Riscontrato il parere positivo delle amministrazioni comunali interessate soprattutto per quanto riguarda la tempistica di progettazione le cui scadenze sono vincolate ai regolamenti comunitari;

Atteso che, al fine di consentire una coordinata esecuzione delle reti riguardanti le linee telefoniche ed elettriche, è necessario che le singole amministrazioni comunali provvedano ad interessare le aziende nazionali coinvolte;

Ritenuto di dover individuare delle procedure riguardanti sia la fase di progettazione che di esecuzione che tengano conto oltre che delle singole specificità, anche degli aspetti territoriali, tipologici ed ambientali al fine di individuare interventi omogenei che possano ricomprendere anche più programmi di recupero;

Ritenuto altresì necessario individuare delle modalità che consentano di accelerare i tempi di progettazione e di affidamento lavori avvalendosi anche delle modalità di cui all'art. 14, comma 5 della L. n. 61/1998, per quanto applicabili, attraverso la forma dell'appalto integrato per il quale l'impresa redige il progetto esecutivo (sulla base del progetto definitivo predisposto dal Comune) ed esegue i lavori;

Viste le modalità, i tempi e le procedure riportate nell'Allegato "B" del presente atto;

Riscontrata la disponibilità dei fondi nel programma finanziario, approvato dal Consiglio regionale con atto n. 575 del 29 luglio 1998, al punto 9.1, Tabella B;

Ravvisata la necessità di dover modificare la precedente Delib.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 «Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/1998»;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di proporre alla Giunta regionale;

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

 

 

Allegato A

PROGRAMMI INTEGRATI DI RECUPERO APPROVATI al 19 aprile 1999

 

 

APP. 

Comune 

Località 

TOTALE INFRASTRUTTURE A RETE 

n. 

 

 

(linee elettriche, telefoniche, gas,  

DGR 

 

 

fognatura, pubblica illuminazione,  

 

 

 

acquedotto) nonché pavimentazione in  

 

 

 

asfalto e muri di sostegno - compresa  

 

 

 

IVA e spese tecniche 

 

 

 

 

157 

ASSISI 

ARMENZANO 

719.443.000 

X 

ASSISI 

ROCCA S. ANGELO 

448.470.000 

145 

ASSISI 

STERPETO 

1.083.051.000 

 

 

 

2.250.964.000 

51 

CAMPELLO SUL CLITUNNO 

ACERA 

325.045.000 

72 

CAMPELLO SUL CLITUNNO 

AGLIANO 

522.685.000 

158 

CAMPELLO SUL CLITUNNO 

CAMPELLO ALTO 

3.000.558.000 

 

 

 

3.848.288.000 

152 

CASTEL RITALDI 

CASTEL S. GIOVANNI 

194.656.000 

 

 

 

194.656.000 

X 

FOLIGNO 

ASCOLANO 

73.194.000 

236 

FOLIGNO 

CARIÈ 

244.836.000 

160 

FOLIGNO 

CASALE DI SCOPOLI 

438.372.000 

X 

FOLIGNO 

CENTRO STORICO "D" 

2.912.397.000 

85 

FOLIGNO 

CERRETELLO 

173.188.000 

320 

FOLIGNO 

CIFO 

355.331.000 

242 

FOLIGNO 

COLLAZZOLO 

149.316.000 

160 

FOLIGNO 

COLLE DI CAPODACQUA 

162.382.000 

149 

FOLIGNO 

COLLE S. LORENZO 

1.375.000.000 

154 

FOLIGNO 

COLLELUNGO 

325.301.000 

159 

FOLIGNO 

COSTA D'ARVELLO 

365.117.000 

151 

FOLIGNO 

CRESCENTI 

154.487.000 

319 

FOLIGNO 

CROCE DI VERCHIANO 

559.900.000 

156 

FOLIGNO 

CUPACCI 

288.552.000 

239 

FOLIGNO 

CUPIGLIOLO 

228.549.000 

146 

FOLIGNO 

FIORENZUOLA 

260.433.000 

197 

FOLIGNO 

FONDI 

442.764.000 

314 

FOLIGNO 

FORCATURA 

712.961.000 

81 

FOLIGNO 

FRAJA 

461.516.000 

312 

FOLIGNO 

LA SPIAZZA 

116.446.000 

196 

FOLIGNO 

MONTARONE 

308.000.000 

240 

FOLIGNO 

ORCHI 

125.378.000 

237 

FOLIGNO 

PONTE S. LUCIA 

382.534.000 

241 

FOLIGNO 

PONTECENTESIMO 

167.062.000 

311 

FOLIGNO 

RAVIGNANO 

308.349.000 

238 

FOLIGNO 

RIO 

273.634.000 

376 

FOLIGNO 

SAN VITTORE 

554.321.000 

317 

FOLIGNO 

SCOPOLI 

3.442.175.000 

147 

FOLIGNO 

SEGGIO 

391.687.000 

X 

FOLIGNO 

SERRONE 

830.302.000 

 

 

 

16.583.484.000 

315 

FOSSATO DI VICO 

COLBASSANO 

493.238.000 

 

 

 

493.238.000 

198 

GUALDO TADINO 

BROCCARO 

75.250.000 

195 

GUALDO TADINO 

BRUSCHE 

820.630.000 

80 

GUALDO TADINO 

CAPRARA 

638.864.000 

233 

GUALDO TADINO 

CENTRO STORICO 

12.347.705.000 

82 

GUALDO TADINO 

CORCIA 

518.485.000 

X 

GUALDO TADINO 

GAIFANA 

277.467.000 

285 

GUALDO TADINO 

GAIFANA SCALO 

424.018.000 

42 

GUALDO TADINO 

GRELLO 

633.152.000 

316 

GUALDO TADINO 

PALAZZETTO 

300.601.000 

82 

GUALDO TADINO 

PALAZZO CECCOLI 

1.897.833.000 

310 

GUALDO TADINO 

PASTINA 

1.093.217.000 

318 

GUALDO TADINO 

PETROIA 

1.320.000.000 

44 

GUALDO TADINO 

RASINA 

978.318.000 

234 

GUALDO TADINO 

RIGALI 

1.192.790.000 

235 

GUALDO TADINO 

ROVETO 

738.758.000 

71 

GUALDO TADINO 

SAN LORENZO 

440.255.000 

153 

GUALDO TADINO 

SAN PELLEGRINO 

1.615.340.000 

78 

GUALDO TADINO 

VOLTOLE 

132.811.000 

 

 

 

25.445.494.000 

232 

GUBBIO 

CAPOLUOGO 

1.930.682.000 

 

 

 

1.930.682.000 

46 

NOCERA UMBRA 

ACCIANO 

440.946.000 

45 

NOCERA UMBRA 

BOSCHETTO 

11.788.000 

79 

NOCERA UMBRA 

CASTIGLIONI 

387.545.000 

47 

NOCERA UMBRA 

CERESOLE 

159.064.000 

244 

NOCERA UMBRA 

COL- S. ANGELO 

919.054.000 

49 

NOCERA UMBRA 

COLLECROCE 

728.969.000 

313 

NOCERA UMBRA 

COLPERTANA 

283.125.000 

X 

NOCERA UMBRA 

GAIFANA 

493.556.000 

X 

NOCERA UMBRA 

LANCIANO 

343.819.000 

199 

NOCERA UMBRA 

MOLINACCIO 

229.856.000 

48 

NOCERA UMBRA 

PASCIGLIANO 

288.607.000 

243 

NOCERA UMBRA 

POGGIO PARRANO 

66.096.000 

50 

NOCERA UMBRA 

PONTE PARRANO 

1.191.939.000 

370 

NOCERA UMBRA 

RIONE S. PAOLO LE CASE 

3.251.145.000 

X 

NOCERA UMBRA 

SORIFA 

1.240.125.000 

369 

NOCERA UMBRA 

VIA GARIBALDI 

2.219.924.000 

88 

NOCERA UMBRA 

VILLA POSIGNANO 

615.146.000 

 

 

 

12.870.704.000 

X 

PRECI 

ACQUARO 

583.000.000 

X 

PRECI 

ROCCANOLFI 

880.792.000 

 

 

 

1.463.792.000 

75 

SELLANO 

CAMMORO 

1.619.712.000 

77 

SELLANO 

CASALE 

1.215.709.000 

X 

SELLANO 

CIVITELLA 

1.141.195.000 

148 

SELLANO 

PIAGGIA 

592.680.000 

73 

SELLANO 

POSTIGNANO 

2.286.944.000 

83 

SELLANO 

PUPAGGI 

2.019.490.000 

87 

SELLANO 

SAN MARTINO 

570.372.000 

375 

SELLANO 

SETRI 

375.738.000 

74 

SELLANO 

VILLAMAGINA 

575.029.0000 

 

 

 

10.396.869.000 

245 

SPOLETO 

SAN GIACOMO 

847.110.000 

 

 

 

847.110.000 

378 

VALTOPINA 

CAPOLUOGO 

1.289.494.000 

377 

VALTOPINA 

CASA TOMMASO 

93.834.000 

X 

VALTOPINA 

COLFULIGNATO 

33.000.000 

367 

VALTOPINA 

FRANCHILLO 

169.028.000 

X 

VALTOPINA 

PONTE RIO 

217.176.000 

X 

VALTOPINA 

VALLEMARE 

633.204.000 

 

 

 

2.435.736.000 

 

 

 

TOTALE GENERALE 

78.761.017.000 

 

 

Allegato «B»

DIRETTIVE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI RECUPERO, LE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN ESSI RICOMPRESE E PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI SULLE U.M.I.

PREMESSE.

La Giunta regionale dell'Umbria, con proprie deliberazioni, ha approvato alcuni programmi integrati di recupero presentati dai Comuni per le aree maggiormente colpite dal sisma. Detti programmi di recupero sono previsti all'art. 3 della L. 30 marzo 1998, n. 61 individuando fra l'altro, le opere ammissibili che possono essere ricomprese all'interno di questo strumento di coordinamento programmatico - finanziario.

Attualmente, per i programmi approvati, sono in fase di costituzione i consorzi obbligatori riguardanti le U.M.I. ammesse a finanziamento appartenenti alla fascia di priorità 1 ai sensi della Delib.G.R. 5 agosto 1998, n. 4718.

In considerazione dell'avvio della progettazione esecutiva degli edifici ricompresi nella suddetta fascia di priorità e dopo un confronto con le amministrazioni comunali interessate, si è ritenuto opportuno procedere anche al finanziamento delle infrastrutture a rete, al fine di consentire, con il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, l'utilizzazione di tutti i servizi connessi (acquedotto, fognatura, gasdotto, energia elettrica, ecc.).

In tal modo con l'approvazione dei programmi di recupero e con il finanziamento delle infrastrutture a rete, si avvia concretamente la ricostruzione integrata dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali maggiormente colpiti dal sisma e si gettano le basi per il primo intervento organico su interi comparti edilizi appartenenti a tali centri.

A) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

In considerazione della complessità di realizzazione di quanto previsto dal programma e dell'avvio di diverse procedure legate alla ricostruzione sia delle abitazioni, che delle infrastrutture a rete assume particolare rilevanza la individuazione di una figura tecnica dell'Amministrazione comunale che rappresenti il punto di riferimento dei cittadini, degli operatori e degli Enti pubblici per quanto si andrà a realizzare.

Detta necessità assume particolare rilevanza in funzione della complessità delle procedure, dell'assistenza da assicurare ai consorzi, della presenza contemporanea di diversi soggetti attuatori e beneficiari degli interventi, nonché della contemporaneità di più lavori, che, per alcuni aspetti, se non ben organizzati, possono determinare rallentamenti nell'esecuzione.

Oltre quanto sopra, l'individuazione di tale figura è quanto mai necessaria per assicurare i necessari raccordi tra le pubbliche amministrazioni (Comune, Ministero dei beni culturali, Regione, Provincia, ecc.) interessati comunque da procedure inerenti l'attuazione del programma.

Ogni Comune dovrà quindi individuare, per ciascun programma, un responsabile del procedimento di realizzazione del programma stesso il cui compito si svolge a partire dalla fase costitutiva dei consorzi, di progettazione di interventi pubblici, di coordinamento delle fasi attuative del programma fino alla sua completa esecuzione.

Al responsabile del procedimento compete tra l'altro di:

1 - gestire tutte le fasi operative necessarie alla realizzazione del programma;

2 - assicurare il raccordo tra tecnici e progettisti, soggetti attuatori dei programmi e uffici comunali preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri atti amministrativi inerenti il programma operando per il rapido espletamento delle procedure di concessione dei contributi;

3 - vigilare sul rispetto delle fasi attuative di realizzazione del programma, sulla conformità degli interventi al progetto approvato (per quanto di competenza del Comune), sull'impiego dei finanziamenti assegnati;

4 - propone al Comune i provvedimenti necessari per dare ordine ai lavori, evitare interruzioni e rispettare i tempi previsti di attuazione del programma.

Il responsabile del procedimento si conferma quindi come coordinatore dell'attuazione del programma, con responsabilità diretta anche dell'impiego rapido e corretto dei finanziamenti destinati alla realizzazione del programma stesso.

Il responsabile del procedimento verrà individuato dal Comune competente, possibilmente all'interno del proprio organico.

Qualora invece il Comune ricorra a professionisti esterni potrà a tal fine utilizzare i fondi di cui al comma 14, art. 14 della L. n. 61/1998, assegnati con altro atto.

Della individuazione del responsabile del procedimento dovrà essere data comunicazione alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto per i programmi di recupero già approvati mentre per quelli che saranno successivamente approvati lo stesso termine decorrerà dalla pubblicazione del relativo atto di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

B) PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE PREVISTE NEI PROGRAMMI INTEGRATI DI RECUPERO.

1) Redazione dei progetti.

L'affidamento delle progettazioni è di competenza degli Enti attuatori che possono avvalersi, sia per l'ottenimento dei necessari pareri che per la redazione dei progetti, delle norme previste all'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazione, nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

I progetti definitivi ed esecutivi di ciascun intervento, richiamati al comma 3 dell'art. 14 della L. n. 61/1998, così come definiti ai commi 4 e 5 dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e sue successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere redatti ai sensi della sopra citata L. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto esecutivo dovrà contenere fra gli allegati il piano di sicurezza previsto dal D.L. 14 agosto 1996, n. 494.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita applicando alle quantità di progetto i corrispondenti prezzi previsti nell'elenco prezzi della Regione dell'Umbria approvato con Delib.G.R. 27 maggio 1998, n. 2812 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 10 giugno 1998 ed eccezionalmente, se non ricompresi in esso, determinati attraverso apposita analisi.

L'importo del progetto dovrà comprendere oltre gli oneri per l'esecuzione dei lavori, anche quelli relativi alle spese tecniche, collaudi, sondaggi, prove, oneri previdenziali su prestazioni professionali, IVA e quant'altro.

Per favorire la realizzazione di interventi omogenei i Comuni potranno procedere alla redazione di progetti unitari che interessino anche più programmi di recupero.

Quanto sopra è finalizzato alla semplificazione operativa ed alla necessità di realizzare economie di scala non solo nella parte esecutiva, attraverso l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, ma anche nella parte gestionale in considerazione dell'uniformità tipologica e di impiego degli stessi materiali in più località.

La progettazione dovrà comunque riguardare tutte le infrastrutture previste nel programma, comprese quelle che non sono attualmente finanziate.

Per le stesse dovrà individuarsi la temporizzazione esecutiva e la possibilità di attuazione attraverso il finanziamento di stralci funzionali.

Il costo dell'intera progettazione è ricompreso comunque nelle somme attualmente finanziate.

2) Progetti soggetti all'approvazione da parte della Regione dell'Umbria.

Tutti i progetti che interessino opere di strutture o di consolidamento terreni sono soggetti ad approvazione da parte della Regione dell'Umbria.

Per tutti gli altri interventi la Regione verifica la coerenza delle opere progettate con le previsioni del programma e la loro ammissibilità a contributo.

3) Tempi per la realizzazione dei progetti.

I progetti esecutivi, o in alternativa, definitivi nel caso di appalto integrato dovranno pervenire alla Regione dell'Umbria, Area operativa ambiente e infrastrutture entro e non oltre il 30 settembre 1999.

Agli stessi dovrà essere allegata la delibera di approvazione del progetto definitivo o esecutivo a seconda del caso ricorrente ottenuta anche a seguito di conferenza di servizi indetta dall'Amministrazione competente al fine dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, pareri necessari, ai sensi della legge n. 61/1998, art. 14, comma 1.

Detta conferenza dei servizi dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla sua convocazione.

4) Varianti.

Eventuali varianti apportate ai progetti sottoposti ad approvazione della Regione dovranno essere contenute nei limiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dovrà farsi riferimento anche a quanto previsto al comma 5 dell'art. 14 della L. n. 61/1998.

Per la loro redazione ed approvazione, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni contenute nei precedenti punti.

5) Affidamento lavori.

L'affidamento dei lavori è di competenza degli Enti attuatori, i quali a tal fine possono avvalersi delle disposizioni previste all'art. 14 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella L. 30 marzo 1998, n. 61, e di quelle di cui all'art. 22 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30, nonché di quelle richiamate nell'O.M. 5 agosto 1998, n. 2823.

In particolare dovrà farsi riferimento all'art. 23 della L.R. n. 30/1998 per quanto riguarda i requisiti delle imprese ammesse a trattativa privata, nonché ai criteri per l'affidamento di opere pubbliche e all'art. 24 della stessa legge per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti e sub - appalti.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunque assicurare, oltre alla collaborazione con l'Ente appaltante, ogni adempimento richiesto dalle strutture delegate dalla Giunta regionale in ordine alle verifiche, controlli, saggi ed accertamenti ai quali sia l'Ente attuatore che l'impresa dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico.

Ai fini della realizzazione di interventi che già in fase di progettazione sono stati individuati come unitari ed interessanti più programmi di recupero i lavori dovranno essere affidati ad una unica impresa.

Per accelerare i tempi di progettazione e di affidamento lavori il Comune può avvalersi delle modalità di cui all'art. 14, comma 5 della L. n. 61/1998, per quanto applicabili, attraverso la forma dell'appalto integrato per il quale l'impresa redige il progetto esecutivo (sulla base del progetto definitivo predisposto dal Comune) ed esegue i lavori.

Alternativamente a ciò e laddove ricorrano specifici motivi di organizzazione di cantiere e di contemporaneità d'esecuzione i lavori sulle infrastrutture a rete potranno essere realizzati, previa convenzione con il Comune, dal consorzio costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 61/1998 attraverso la stessa impresa, così come previsto al comma 5, art. 5 della L.R. n. 30/1998.

In tal caso la convenzione dovrà riguardare tutti gli aspetti legati alla realizzazione delle opere, ai tempi della loro esecuzione ed alle modalità di pagamento dei lavori.

6) Termine per consegna ed inizio lavori.

Tutti i lavori conseguenti agli interventi di cui è oggetto il presente provvedimento, dovranno essere consegnati alle imprese esecutrici ed avere effettivo inizio entro e non oltre il 30 novembre 1999.

Entro lo stesso termine dovranno essere altresì impegnate, con atti giuridicamente vincolanti, tutte le somme concesse e riportate nella parte a disposizione dell'Amministrazione quali spese tecniche ecc.

Il termine per l'ultimazione degli stessi è fissato al 31 dicembre 2001.

Il progetto esecutivo dovrà contenere uno specifico programma dei lavori che dovrà tenere conto della contemporaneità di esecuzione degli interventi riguardanti il ripristino e la ricostruzione degli edifici finanziati.

7) Revoche.

Il mancato rispetto delle scadenze individuate per la presentazione dei progetti e per l'effettivo inizio dei lavori comporta la revoca dei finanziamenti con il provvedimento cui il presente elaborato è allegato quale parte integrante e sostanziale, con conseguente recupero delle somme eventualmente corrisposte.

8) Collaudi.

Tutti gli interventi previsti nel presente piano, il cui importo dei lavori a base d'asta è superiore ai 300 milioni di lire, sono sottoposti a collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera.

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 30/1998, l'Ente attuatore nomina il collaudatore, dandone tempestiva comunicazione alla Regione dell'Umbria, in applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 28, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

Gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e, ove si proceda tramite certificato di regolare esecuzione, il direttore dei lavori, ferme restando le loro responsabilità nei confronti dell'ente attuatore e gli ordinari adempimenti connessi all'incarico ricevuto, riferiscono alle strutture regionali incaricate in ordine allo svolgimento dei lavori ed ottemperano alle eventuali specifiche richieste di verifica dalle stesse formulate.

Gli adempimenti di cui ai precedenti punti sono espressamente previsti a cura dell'Ente attuatore nell'atto con cui è conferito l'incarico di collaudo, ovvero, se si procede tramite certificato di regolare esecuzione, l'incarico di direzione dei lavori.

Il collaudatore in particolare dovrà fare espresso riferimento, nel certificato di collaudo, del rispetto, nella fase di progettazione ed esecuzione, delle direttive tecniche riportate nella Delib.G.R. 18 settembre 1998, n. 5180 e dovrà dichiarare altresì la raggiunta piena agibilità dell'opera.

9) Erogazione delle provvidenze.

L'erogazione dei contributi, riguardanti gli interventi su edifici pubblici ed infrastrutture, avverrà con le seguenti modalità:

a) 10 per cento anticipazione per spese tecniche necessarie alla progettazione dell'intera opera;

b) 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori, del certificato del loro effettivo inizio e del modello allegato compilato nelle parti attinenti alla fase attuativa a firma del responsabile del procedimento, che con la sua sottoscrizione ne attesta la veridicità e la conformità agli atti d'ufficio;

c) 50 per cento a rendicontazione della spesa riferita al 40 per cento erogato, con presentazione del modello allegato compilato secondo quanto indicato al punto a);

d) 10 per cento alla presentazione della documentazione di rendicontazione richiesta comprendente, tutto in due copie dichiarate conformi, il certificato di regolare esecuzione od il collaudo tecnico amministrativo, la relazione acclarante i rapporti tra la Regione e l'Ente attuatore, la delibera di approvazione di entrambi e il collaudo statico, ove necessario.

La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata unitamente al modello allegato compilato con le modalità indicate al precedente punto b).

Allegata alla documentazione di cui sopra dovrà essere fornita una dichiarazione che attesti il recupero o meno dell'IVA in relazione all'ammissibilità della stessa fra le spese dei fondi strutturali (decisione della Commissione europea del 23 aprile 1997, n. 97/322/CE).

10) Informazione su incarichi e appalti.

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 ciascun Ente attuatore ha l'obbligo di fornire le informazioni relative all'intervento tramite la rete telematica regionale sugli appalti.

Come indicato al comma 4 dell'art. 14 sopra richiamato, il mancato invio delle informazioni, riguardanti l'indizione delle gare ed i loro esiti, gli affidamenti di lavori e di incarichi di progettazione e direzione lavori, comporterà la sospensione della concessione e della erogazione dei contributi.

11) Controllo degli interventi.

Durante il corso dei lavori, o al termine degli stessi, l'Amministrazione regionale, tramite le sue strutture, procederà all'effettuazione di controlli amministrativi a campione nella misura non inferiore al 5 per cento degli interventi ammessi a beneficio.

C) PROCEDURE E MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI SULLE U.M.I. DI PROPRIETÀ PRIVATA.

Per l'esecuzione degli interventi da effettuarsi dai Consorzi obbligatori valgono, in generale ed ove applicabili, le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le seguenti ulteriori disposizioni.

1) Presentazione dei progetti.

a) Entro e non oltre centocinquanta giorni dalla costituzione del Consorzio, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il presidente - amministratore del consorzio o il coordinatore dei consorzi presentano al Comune, a pena di decadenza del contributo, il progetto unitario rispettivamente della singola U.M.I. o delle U.M.I. aggregate, in almeno tre copie e le relative schede di accompagnamento di cui all'allegato 1 della Delib.G.R. n. 194/1999, accorpate per edificio, per U.M.I. e per Consorzio o aggregazione di consorzi, utilizzando i frontespizi e le schede 0 e 0/1 allegate alle presenti direttive.

Debbono altresì essere presentate, debitamente compilate, qualora necessarie, le allegate schede 5a. 1 e 5b.1 relative al calcolo del contributo nel caso di edifici con danni lievi e con specifiche prescrizioni del Comune.

b) Il progetto deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto delle «Raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali" di cui all'allegato 2) alla Delib.G.R. n. 194/1999.

2) Calcolo dei contributi.

Il calcolo dei contributi per ciascun edificio compreso nelle U.M.I., è effettuato con le modalità di cui all'art. 6 della Delib.G.R. n. 5180/1998, così come modificato dal presente atto.

3) Autorizzazione all'inizio dei lavori e concessione del contributo.

Il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori della relativa concessione contributiva è effettuato dal Comune, sulla base delle priorità stabilite dal programma di recupero, con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della Delib.G.R. n. 5180/1998.

4) Erogazione dei contributi agli aventi diritto.

L'erogazione dei contributi è effettuata dal Comune con le modalità di cui all'art. 10 della Delib.G.R. n. 5180/1998, così come modificato dal presente atto.

5) Vigilanza e controllo.

Valgono le disposizioni di cui all'art. 13 della Delib.G.R. n. 5180/1998, così come modificato dal presente atto.

6) Costo di gestione dei consorzi.

Ai costi di gestione del consorzio può farsi fronte attraverso l'utilizzo del contributo concesso sino agli importi massimi di seguito riportati. In tal caso alla contabilità finale dei lavori eseguiti deve essere aggiunta la contabilità delle spese sostenute dal consorzio, da documentarsi mediante copia conforme dei libri contabili.

Contributo massimo ammissibile per spese di gestione del consorzio:

- per importi contributivi fino a  

 

L. 800.000.000 

2% 

- per importi contributivi da  

 

L. 800.000.000 a L. 1.500.000.000 

0,5% 

- per importi contributivi da  

 

L. 1.500.000.000 a L. 3.000.000.000 

0,2% 

- per importi contributivi oltre 3.000.000.000 

0,1% 

7) Erogazione anticipazioni ai Comuni.

Ai sensi del punto 3, lett. D), della Delib.G.R. 5 agosto 1998, n. 4718 e a parziale modifica dello stesso nonché delle analoghe determinazioni, inerenti alle anticipazioni, assunte dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi di recupero, è erogata al Comune una anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo preliminarmente assegnato, da utilizzare quale fondo cassa per i successivi provvedimenti di erogazione dei contributi, fermo restando che le eventuali prescrizioni dettate dalla Giunta regionale debbono essere soddisfatte prima della concessione contributiva definitiva.

Le successive erogazioni ai Comuni sono effettuate con le modalità riportate nella Delib.G.R. 25 novembre 1998, n. 6292, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 18 dicembre 1998, n. 76.

 

 

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