§ 5.1.21 - L.R. 11 gennaio 1977, n. 3.
Fusione degli Enti ospedalieri di Città della Pieve, Castiglione del lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:11/01/1977
Numero:3


Sommario
Art. 1.  In attesa del piano socio-sanitario regionale, la giunta è autorizzata a procedere ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e per gli effetti previsti dalla predetta legge, alla [...]
Art. 2.  E' abrogata la legge regionale 25 novembre 1974, n. 61 e sono revocati i conseguenti atti amministrativi.


§ 5.1.21 - L.R. 11 gennaio 1977, n. 3. [1]

Fusione degli Enti ospedalieri di Città della Pieve, Castiglione del lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno.

(B.U. n. 3 del 19 gennaio 1977).

 

Art. 1. In attesa del piano socio-sanitario regionale, la giunta è autorizzata a procedere ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e per gli effetti previsti dalla predetta legge, alla fusione degli enti ospedalieri:

- «B.G. Villa» di Città della Pieve;

- «S. Agostino» di Castiglione del Lago;

- «Ospedale degli Infermi» di Panicale;

- «S. Bernardino» di Passignano sul Trasimeno.

     L'Ente ospedaliero unico che risulta dalla fusione stessa ha sede legale in Città della Pieve, e assume la denominazione di «Ente ospedaliero comprensoriale del Trasimeno-Pievese», con ospedali dipendenti in Città della Pieve, Castiglione del Lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno.

 

     Art. 2. E' abrogata la legge regionale 25 novembre 1974, n. 61 e sono revocati i conseguenti atti amministrativi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.