§ 5.1.8 - L.R. 14 agosto 1974, n. 50.
Realizzazione di un centro di medicina nucleare presso l'Ospedale regionale. Erogazione di un contributo di lire 500 milioni mediante contrazione di un [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/08/1974
Numero:50


Sommario
Art. 1.  La Regione dell'Umbria partecipa alla costruzione, presso l'Ospedale regionale, di un servizio diagnostico terapeutico con l'uso delle radiazioni, erogando la somma di lire 500 milioni a titolo di [...]
Art. 2.  Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvederà a disciplinare, con apposito regolamento, i rapporti tra le strutture sanitarie esistenti nella regione e l'Ospedale regionale [...]
Art. 3.  Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore [...]


§ 5.1.8 - L.R. 14 agosto 1974, n. 50. [1]

Realizzazione di un centro di medicina nucleare presso l'Ospedale regionale. Erogazione di un contributo di lire 500 milioni mediante contrazione di un mutuo [2].

(B.U. n. 29 del 23 agosto 1974).

 

Art. 1. La Regione dell'Umbria partecipa alla costruzione, presso l'Ospedale regionale, di un servizio diagnostico terapeutico con l'uso delle radiazioni, erogando la somma di lire 500 milioni a titolo di contributo una tantum [3] nella spesa per l'acquisto delle attrezzature e degli impianti e per la realizzazione delle indispensabili opere strutturali.

 

     Art. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvederà a disciplinare, con apposito regolamento, i rapporti tra le strutture sanitarie esistenti nella regione e l'Ospedale regionale relativamente all'uso del servizio di medicina nucleare, al fine di garantire la piena utilizzazione nell'ambito dei servizi sanitari.

 

     Art. 3. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 13 per cento, un mutuo per l'importo netto di lire 500 milioni da estinguere in un periodo massimo di trent'anni.

     (Omissis).

     (Abrogato) [4].

     (Omissis).

     Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte Entrate del bilancio dell'esercizio 1974, al cap. 90 «Mutui». E' istituito, nella parte Uscite dello stesso bilancio, il cap. 442 denominato: «Contributo della Regione per i servizi regionali di medicina nucleare».

     Le rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente, dell'istituto mutuante e di quello garante.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[2] Modificata con L.R. 3-2-1977, n. 9.

[3] Così modificato con L.R. 3-2-1977, n. 9.

[4] Così modificato con L.R. 3-2-1977, n. 9.