Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 20/05/1998 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli interventi nei centri storici e nei centri e nuclei urbani e rurali di particolare interesse o in parti di essi i cui edifici siano stati distrutti o gravemente danneggiati in misura [...] |
Art. 2. 1. I centri e nuclei urbani e rurali (località ISTAT) sono definiti di «particolare interesse» qualora presentino caratteristiche riconducibili ad almeno tre delle categorie sottoelencate, sulla [...] |
Art. 3. 1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, il sindaco trasmette alla Regione, l'atto di perimetrazione completo della documentazione riportata al successivo comma 3. |
Art. 4. 1. Entro 90 giorni dalla verifica della conformità dell'atto di perimetrazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, il Comune predispone i programmi di recupero ed [...] |
Art. 5. 1. Il programma di recupero, qualora comporti variante agli strumenti urbanistici, è approvato con le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13. |
Art. 6. 1. Il programma di recupero contiene: |
§ 4.6.61 - R.R. 20 maggio 1998, n. 15.
Eventi sismici del 26 settembre 1997 e giorni successivi in Umbria e Marche - Linee guida per la perimetrazione dei centri e nuclei e criteri per la predisposizione dei programmi di recupero di cui all'art. 3 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazione nella legge 30 marzo 1998, n. 61.
(B.U. n. 34 del 22 maggio 1998).
1. Gli interventi nei centri storici e nei centri e nuclei urbani e rurali di particolare interesse o in parti di essi i cui edifici siano stati distrutti o gravemente danneggiati in misura superiore al quaranta per cento, sono attuati mediante programmi di recupero ai sensi dell'art. 3 del
1. I centri e nuclei urbani e rurali (località ISTAT) sono definiti di «particolare interesse» qualora presentino caratteristiche riconducibili ad almeno tre delle categorie sottoelencate, sulla base di uno o più indicatori per ciascuna di esse enumerati:
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CATEGORIE INDICATORI |
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A) Storico- A1) contenere un centro storico classificato |
monumentale come zona omogenea A; |
A2) essere un nucleo con morfologia (impianto |
urbano tipo) o con elementi edilizi (cinta |
muraria, torre, etc.) testimoniante l'origine |
medioevale; |
A3) contenere almeno un edificio storico con |
vincolo notificato ai sensi della legge |
1089/39. |
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B) Paesaggistico- B1) essere sottoposto a vincolo paesistico ai |
ambientale sensi della legge 1497/39 o 431/85; |
B2) essere ricadente in un'area naturale |
protetta ai sensi della legge 394/91 o della |
legge regionale 9/95; |
B3) avere una altitudine superiore a 500 |
s.l.m. |
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C) Socio- C1) presentare un rapporto superiore al 25 |
economico per cento calcolato sulla base del censimento |
ISTAT al 1991, tra popolazione occupata e |
popolazione residente; |
C2) presentare un rapporto superiore al 30 |
per cento calcolato sulla base del censimento |
ISTAT al 1991, tra popolazione di età |
superiore ai 65 anni e popolazione residente; |
C3) essere sede di almeno una attività |
turistica/ricettiva o agrituristica. |
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D) Disagio D1) contenere almeno un edificio pubblico o |
conseguente al adibito a servizio pubblico danneggiato dal |
terremoto sisma; |
D2) contenere almeno due attività produttive |
(industriale, artigianale, commerciale, |
turistico ricettiva), di cui almeno una non |
commerciale, danneggiate dal sisma; |
D3) presentare un rapporto superiore al 40 |
per cento, calcolato sulla base del |
censimento ISTAT al 1991, tra famiglie in |
alloggio precario o in autonoma sistemazione |
ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. |
2668/97 e famiglie totali. |
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2. Costituiscono comunque centri e nuclei di «particolare interesse» quelli nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superino l'80 per cento degli edifici esistenti.
3. Gli edifici sono definiti gravemente danneggiati se si trovano in una delle seguenti condizioni:
3.1. siano stati dichiarati da demolire o inagibili totalmente o parzialmente con ordinanza sindacale;
3.2. presentino, sulla base delle schede di rilevamento utilizzate dalla Regione, un danno grave o gravissimo o un crollo.
4. Al fine della verifica del superamento della soglia del 40 per cento di cui all'art. 1, viene calcolato il rapporto tra la somma delle superfici coperte desunte dalla planimetria catastale degli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il totale della superficie coperta degli edifici ricadenti nel perimetro considerato.
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, il sindaco trasmette alla Regione, l'atto di perimetrazione completo della documentazione riportata al successivo comma 3.
2. La perimetrazione è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
2.1. per i centri capoluogo:
- possono essere perimetrati più ambiti territoriali appartenenti allo stesso centro purchè si configurino come ambiti urbanistici significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati;
- i perimetri debbono ricadere in strade o altri spazi pubblici, comprendere almeno una sezione censuaria, includere, oltre al patrimonio residenziale da ricostruire o recuperare e ad eventuali opere di urbanizzazione primaria, almeno due immobili distrutti o danneggiati, ciascuno dei quali presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) essere edificio pubblico o di uso pubblico, ovvero di culto o ecclesiastico;
b) essere vincolato ai sensi della L. 1089/39;
c) costituire opera di urbanizzazione secondaria;
d) essere utilizzato per attività produttiva;
e) essere edificio strategico in fase di emergenza post-sisma;
2.2. per i centri urbani e rurali non capoluogo:
- può essere perimetrato un solo ambito territoriale che comprenda una o più sezioni censuarie, comunque localizzate all'interno del perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/71;
- il perimetro dell'ambito, se di dimensioni minori del centro edificato di cui sopra, deve ricadere in strade o in altri spazi pubblici.
3. L'atto di perimetrazione deve essere accompagnato:
a) da una relazione illustrativa sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 2 e sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, nella quale può essere indicato se l'attuazione del programma di recupero comporti il ricorso parziale o totale alla variante urbanistica e conseguentemente all'accordo di programma di cui all'art. 3, comma 4 del
b) da una planimetria su base catastale su scala 1:1.000 o 1:2.000, con l'individuazione del perimetro dell'ambito territoriale, degli edifici distrutti o gravemente danneggiati e del percorso delle infrastrutture di rete. Per ciascun edificio deve essere riportata la destinazione d'uso, il numero dei piani e delle unità immobiliari di cui sono composti e indicata per ciascuna di esse se sono oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;
c) da una adeguata documentazione fotografica degli edifici danneggiati, referenziata sulla cartografica catastale;
d) da una scheda, redatta sulla base dello schema allegato al presente atto con la lettera B, debitamente compilata in ogni sua parte che consenta di certificare se il centro od il nucleo riveste particolare interesse.
4. La Giunta regionale verifica la conformità dell'atto di perimetrazione alle disposizioni di cui ai precedenti articoli entro 20 giorni dal ricevimento dello stesso, salvo richiesta di chiarimenti o documenti integrativi.
1. Entro 90 giorni dalla verifica della conformità dell'atto di perimetrazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, il Comune predispone i programmi di recupero ed entro 10 giorni li adotta previa conferenza partecipativa alla quale sono invitati gli enti pubblici interessati e a cui possono partecipare i proprietari coinvolti che ne facciano richiesta. Dei risultati della conferenza partecipativa è redatto verbale a cura dell'Amministrazione comunale.
2. Il programma di recupero, adottato dal Consiglio comunale, è trasmesso, nei 5 giorni successivi, alla Giunta regionale unitamente ai verbali della conferenza partecipativa per l'approvazione e l'ammissibilità al finanziamento.
3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti ai precedenti articoli n. 2 e n. 3 e previa verifica dei contenuti dell'art. 6, approva entro 30 giorni i programmi di recupero ammissibili a finanziamento.
4. La Giunta regionale definisce l'ordine di priorità tra i programmi di cui al precedente comma tenendo conto del danneggiamento, del disagio abitativo, degli indicatori di cui all'art. 2, dei contenuti dei programmi e della compatibilità con la programmazione regionale e predispone, sulla base delle risorse disponibili nel piano finanziario di cui all'art. 2 del
1. Il programma di recupero, qualora comporti variante agli strumenti urbanistici, è approvato con le modalità di cui all'art. 7 della
2. Qualora nel programma di recupero siano ricompresi edifici danneggiati i cui interventi di riparazione, nelle more della perimetrazione di cui all'art. 2, siano già finanziati ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato n. 61 del 18 novembre 1997, per gli stessi si applicano le prescrizioni tecniche di cui alla stessa ordinanza. La Giunta regionale con successivo atto regola i connessi profili contributivi sulla base dei criteri fissati dal Consiglio regionale.
3. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 4, comma 1, la Giunta regionale si sostituisce al Comune inadempiente, previa diffida ad ottemperare entro quindici giorni, mediante la nomina di un commissario ad acta.
1. Il programma di recupero contiene:
a) l'individuazione delle eventuali opere di consolidamento dei terreni e di urbanizzazione primaria e secondaria nonché degli edifici coinvolti, che richiedono un progetto organico;
b) l'individuazione degli edifici o di complessi di edifici tra loro collegati che costituiscono oggetto di progetti ed interventi unitari;
c) l'indicazione delle modalità di redazione dei progetti esecutivi per gli interventi unitari, tenuto conto delle linee regionali di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del
d) l'indicazione dei soggetti attuatori degli interventi unitari;
e) la determinazione dell'ordine di priorità degli interventi unitari, tenuto conto della presenza di nuclei familiari sgomberati con ordinanza sindacale, della necessità di reinsediare le attività economiche e sociali, dell'urgenza di ripristinare infrastrutture primarie e secondarie, dell'urgenza di effettuare consolidamenti dei terreni o recuperi degli edifici pubblici con priorità per quelli scolastici;
f) la quantificazione dei costi sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del
g) l'ubicazione e la consistenza degli interventi per i quali è necessaria la deroga di cui all'art. 14, comma 10, del
h) la dichiarazione della compatibilità urbanistica delle previsioni in esso contenute; detta dichiarazione può riguardare anche solo parte del territorio interessato. Nel caso in cui le previsioni del programma siano del tutto o in parte incompatibili con la disciplina urbanistica in vigore, il programma stesso si configura anche, in tutto o in parte, come strumento urbanistico esecutivo in variante.
2. La Giunta regionale entro 30 giorni dal presente atto stabilisce gli elaborati che costituiscono i programmi di recupero.
Allegato A)
COMITATI TECNICI SCIENTIFICI
REGIONI MARCHE E UMBRIA
SEDUTA CONGIUNTA DEL 1 APRILE 1998
CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE DI CENTRI E NUCLEI AI FINI DEI PROGRAMMI DI RECUPERO ai sensi dell'art. 3 della
Condizioni generali di omogeneità.
Le Regioni Marche e Umbria assumono congiuntamente i seguenti criteri di riferimento per la definizione del «particolare interesse»:
1. Criteri di carattere storico-monumentale;
2. Criteri di carattere paesaggistico-ambientale;
3. Criteri di carattere socio-economici;
4. Criteri afferenti al disagio conseguente al terremoto.
Perimetrazione.
La perimetrazione viene effettuata, ai fini della determinazione dell'indice di danno, in riferimento alle seguenti condizioni:
- Per i centri urbani e rurali non capoluogo:
1. comprendere una o più sezioni-censuarie o parti di esse comunque localizzate all'interno del perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18, L. 865/71;
2. prevedere comunque una sola perimetrazione (quindi un solo programma di recupero).
Sono assimilati ai centri di cui sopra i centri capoluogo specificati da ciascuna delle due Regioni, sempre che l'indice di danno sia superiore al 40 per cento.
- Per i centri capoluogo:
La parte urbana oggetto di perimetrazione presenta un danneggiamento superiore al 40 per cento ai sensi dell'art. 2, 3° comma, punto c), della legge n. 61/98 e si configura come ambito urbanistico significativo finalizzato ad un insieme di interventi integrati. Il perimetro di tale ambito deve ricadere in strade o altri spazi pubblici, comprendere almeno una sezione censuaria, includere, oltre al patrimonio residenziale privato da ricostruire o recuperare ed a eventuali opere di urbanizzazione primaria, almeno due immobili distrutti o danneggiati, ciascuno dei quali presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) essere di proprietà pubblica o di uso pubblico, ovvero di culto o ecclesiastico;
b) essere vincolato ai sensi della L. 1089/39;
c) costituire opera di urbanizzazione secondaria;
d) essere utilizzato per attività produttive di cui all'art. 5 della legge;
e) essere edificio strategico, in fase di emergenza post-sisma (di cui alla
Danneggiamento.
All'interno della perimetrazione individuata il danneggiamento è riferito agli edifici che presentino una delle seguenti condizioni:
- danno grave, gravissimo o crolli segnalati sulle schede di rilevamento;
- inagibilità totale o parziale con ordinanza di sgombero;
- ordinanza di sgombero o di demolizione (anche in assenza di scheda di rilevamento).
Il computo dell'indice di danneggiamento superiore al 40 per cento viene effettuato sulla base del rapporto tra la somma delle superfici coperte degli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il totale della superficie coperta degli edifici ricadenti nel perimetro considerato.
Interventi immediati.
Saranno individuati gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. b), della L. 61/98 che possono essere attivati indipendentemente dal programma di recupero.
In ordine agli aspetti meramente applicativi, le Regioni opereranno autonomamente, stanti le diverse caratteristiche regionali:
- diversità dei contesti territoriali e delle morfologie urbane colpite dal terremoto;
- modalità nella rilevazione del danno;
- diversità delle fonti di dati disponibili e degli strumenti di pianificazione.
Allegato B
CRITERI OMOGENEI DI INTERESSE
a) Indicatori di carattere storico-artistico:
a1) Zona omogenea A [] si [] no
a2) Nucleo antico da borgo medievale [] si [] no
a3) N. edifici con vincolo storico-artistico (L. n. 1089/39) (_ 1) [] [] n.
b) Indicatori di carattere paesaggistico-ambientale:
b1) Vincolo paesistico (L. n. 1497/39 - L. n. 431/85) [] si [] no
b2) Area naturale protetta (L. n. 394/91 - L.R. n. 9/95) [] si [] no
b3) Altitudine del sito (> 500 m.slm.) [] [] [] [] m.slm.
c) Indicatori di carattere socio-economico:
c1) Indice di occupazione: occupati su residenti (> 25 per cento) [] [], []%
c2) Indice di invecchiamento: residenti di età _ 65 aa. su residenti (> 30 per cento) [] [], []%
c3) N. attività turistico-ricettive e agrituristiche (_ 1) [][][] n.
d) Indicatori di disagio sociale conseguente all'evento sismico:
d1) Edifici pubblici e/o di servizio pubblico danneggiati (_ 1) [] [] n.
d2) Attività produttive danneggiate (_ 2) [] [] n.
d3) Famiglie in alloggio provvisorio (moduli abitativi e similari e locazione autonoma ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97) su famiglie (> 40 per cento) [] [], []%