§ 4.6.39 - L.R. 27 luglio 1988, n. 26.
Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:27/07/1988
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge. 1. La Regione Umbria, con la presente legge, disciplina le proprie funzioni in materia di sicurezza civile e ambientale, al fine di conseguire la realizzazione di interventi [...]
Art. 2.  Attività regionale in materia di sicurezza civile ed ambientale. 1. Le attività regionali in materia di sicurezza civile ed ambientale si riferiscono agli interventi riguardanti la previsione, la [...]
Art. 3.  Specificazione degli interventi. 1. Gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 2 sono attuati dalla Regione, anche a carattere integrativo, nelle ipotesi di danno e negli eventuali casi [...]
Art. 4.  Attività di prevenzione primaria o di previsione. 1. Le attività di prevenzione primaria o di previsione sono dirette allo studio ed alla individuazione nel territorio regionale dei fenomeni di [...]
Art. 5.  Attività di prevenzione secondaria. 1. Le attività di prevenzione secondaria sono dirette ad eliminare o a contenere i fattori di rischio ed i conseguenti danni nel territorio regionale, connessi [...]
Art. 6.  Attività di soccorso e di prevenzione terziaria. 1. Sono attività di soccorso quelle volte all'attuazione di interventi di emergenza, diretti ad assicurare la salvaguardia dei beni e l'assistenza [...]
Art. 7.  Interventi successivi alla fase di emergenza. 1. Sono interventi successivi alla fase di emergenza quelli volti al reinsediamento delle popolazioni nei beni colpiti da eventi calamitosi indicati [...]
Art. 8.  Il Presidente della Giunta regionale. 1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, anche attraverso l'Assessore delegato alla sopraintendenza del Comitato di Coordinamento Dipartimentale, di [...]
Art. 9.  Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale. 1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal TITOLO I - ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 - la [...]
Art. 10.  Comitato di coordinamento dipartimentale. 1. Con il medesimo atto, di cui all'art. 9, la giunta regionale costituisce il Comitato di Coordinamento del Dipartimento della sicurezza civile ed [...]
Art. 11.  Segreteria del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale. 1. La Giunta regionale istituisce, con lo stesso atto di cui al primo comma dell'articolo 9, la Segreteria del dipartimento della [...]
Art. 12.  Sala operativa. 1. La Giunta regionale istituisce - nell'ambito della struttura organizzativa prevista dal presente titolo - la sala operativa per la sicurezza civile ed ambientale e determina la [...]
Art. 13.  Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale. 1. Per l'espletamento dei compiti di cui al secondo comma, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il Centro regionale di sicurezza civile [...]
Art. 14.  Piano Regionale di sicurezza civile ed ambientale. 1. La Regione, allo scopo di perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, formula il Piano regionale di sicurezza civile [...]
Art. 15.  Contenuti del Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale. 1. Con riguardo agli eventi calamitosi, di cui all'articolo 3 della presente legge, nel Piano regionale di sicurezza civile ed [...]
Art. 16.  Intese con Regioni finitime. 1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 14, può addivenire ad intese con le Regioni finitime, ai fini [...]
Art. 17.  Competenze delle Province. 1. Le Province concorrono all'organizzazione della sicurezza civile ed ambientale, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:
Art. 18.  Competenza dei Comuni. 1. I Comuni concorrono all'organizzazione della sicurezza civile ed ambientale, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:
Art. 19.  Competenze delle Unità locali dei Servizi Socio Sanitari. 1. Le strutture del servizio sanitario regionale concorrono all'attività delle strutture operative della sicurezza civile ed ambientale, [...]
Art. 20.  Comitati provinciali e regionali per la protezione civile. 1. Per quanto attiene alle modalità di istituzione, alla durata in carica, alla composizione ed alla competenza dei Comitati provinciali e [...]
Art. 21.  Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza civile ed ambientale. 1. Al fine di assicurare adeguati supporti tecnico-scientifici per l'espletamento delle attività regionali, previste dal Piano di [...]
Art. 22.  Rapporti con il volontariato. 1. Il Piano regionale, di cui al punto 6 del terzo comma dell'articolo 15, per quanto non previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9, stabilisce forme e [...]
Art. 23.  Competenze per l'impiego del volontariato. 1. Gli eventuali impieghi del volontariato fuori del territorio di iscrizione vengono richiesti dal Sindaco nel cui Comune si verifica la disponibilità [...]
Art. 24.  Fondo regionale per la sicurezza civile ed ambientale. 1. Per gli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 8 è costituito il fondo regionale per la sicurezza civile ed ambientale.
Art. 25.  Norma finanziaria. 1. A norma di quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli stanziamenti di spesa, per le attività e gli [...]


§ 4.6.39 - L.R. 27 luglio 1988, n. 26. [1]

Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione dell'Umbria.

(B.U. n. 50 del 3 agosto 1988).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità della legge. 1. La Regione Umbria, con la presente legge, disciplina le proprie funzioni in materia di sicurezza civile e ambientale, al fine di conseguire la realizzazione di interventi volti alla protezione dei territori, delle popolazioni e dei beni da eventi calamitosi e da rischi di degrado ambientale.

     2. Nelle funzioni di cui al precedente comma sono ricomprese quelle in materia di protezione civile e di tutela ambientale, attribuite da leggi statali alla competenza della Regione Umbria.

     3. La Regione armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche economiche, territoriali e settoriali, con le esigenze di prevenzione e di sicurezza civile ed ambientale.

     4. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi che precedono per gli interventi sul territorio in coordinamento con le Amministrazioni statali centrali e periferiche e con le Amministrazioni locali le cui competenze sono fatte salve.

     5. Per tali finalità promuove l'apporto autosufficiente delle comunità locali, coordina ed utilizza i servizi civili resi da volontari, realizza progetti occupazionali finalizzati, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 1 febbraio 1986, n. 13.

     6. Gli interventi di cui al precedente comma possono avere anche carattere di concorso, nel territorio di altre Regioni o Stati, con riguardo a quelli che potranno essere disposti, nei casi previsti e nel rispetto dei citati principi, dalle Amministrazioni statali competenti.

 

     Art. 2. Attività regionale in materia di sicurezza civile ed ambientale. 1. Le attività regionali in materia di sicurezza civile ed ambientale si riferiscono agli interventi riguardanti la previsione, la prevenzione ed il soccorso, nel caso di emergenza, al fine di salvaguardare le persone e i beni dagli eventi calamitosi specificati nell'articolo 3 della presente legge.

     2. Successivamente al verificarsi degli eventi di cui al primo comma, l'attività regionale è altresì diretta alla promozione, da parte degli organismi competenti, delle iniziative volte al ripristino ed alla ricostruzione dei beni, nonchè alla rinascita dei territori colpiti nel caso di calamità particolarmente gravi.

     3. Le procedure e le modalità di concessione delle provvidenze con riguardo ai beni colpiti - salvo che siano diversamente regolate da normative statali o regionali - sono stabilite dal successivo articolo 7.

 

     Art. 3. Specificazione degli interventi. 1. Gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 2 sono attuati dalla Regione, anche a carattere integrativo, nelle ipotesi di danno e negli eventuali casi di rischio, derivanti dai seguenti eventi calamitosi:

     1) eventi sismici;

     2) nubifragi;

     3) dissesti idrogeologici;

     4) alluvioni;

     5) incendi di rilevante entità, con particolare riferimento a quelli boschivi;

     6) diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici e di qualsiasi altra natura, tali da incidere sull'equilibrio dell'ambiente;

     7) emergenza nucleare;

     8) emergenza relativa all'approvvigionamento idrico;

     9) emergenza sanitaria di carattere collettivo, compresa quella veterinaria;

     10) ogni altra calamità connessa con l'attività dell'uomo, con riflessi negativamente incidenti sull'ambiente.

 

     Art. 4. Attività di prevenzione primaria o di previsione. 1. Le attività di prevenzione primaria o di previsione sono dirette allo studio ed alla individuazione nel territorio regionale dei fenomeni di degrado ambientale ed alla identificazione delle varie ipotesi di rischio di cui all'articolo 3.

     2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al primo comma, la Giunta regionale utilizza le strumentazioni urbanistiche ed informatiche e i dati esistenti e può disporre l'installazione delle apparecchiature idonee alle attività di previsione.

 

     Art. 5. Attività di prevenzione secondaria. 1. Le attività di prevenzione secondaria sono dirette ad eliminare o a contenere i fattori di rischio ed i conseguenti danni nel territorio regionale, connessi con gli eventi calamitosi di cui all'art. 3.

     2. Per dette finalità dovranno essere utilizzate le conoscenze acquisite per effetto delle attività di programmazione economica e territoriale e di previsione, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza preventiva, svolti nei settori di competenza regionale.

     3. Le attività di prevenzione secondaria comprendono:

     1) interventi tecnici di accertamento preventivo;

     2) collaudi, verifiche tecniche, controlli periodici;

     3) interventi volti a migliorare il grado di resistenza ai rischi del patrimonio pubblico e privato;

     4) attività educativa e di informazione;

     5) iniziative volte a migliorare l'autosufficienza delle popolazioni;

     6) piani di emergenza all'esterno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti;

     7) esercitazioni.

 

     Art. 6. Attività di soccorso e di prevenzione terziaria. 1. Sono attività di soccorso quelle volte all'attuazione di interventi di emergenza, diretti ad assicurare la salvaguardia dei beni e l'assistenza alle persone, colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 3.

     2. Sono attività di prevenzione terziaria quelle tese a ridurre, attraverso adeguamenti tecnico-funzionali dei beni colpiti, le conseguenze di eventuali nuovi eventi calamitosi.

 

     Art. 7. Interventi successivi alla fase di emergenza. 1. Sono interventi successivi alla fase di emergenza quelli volti al reinsediamento delle popolazioni nei beni colpiti da eventi calamitosi indicati all'art. 3 della presente legge e gli interventi per la ripresa economica e produttiva.

     2. Ai fini di cui al primo comma la Giunta regionale - fatte salve le disposizioni normative statali - determina:

     a) i termini di presentazione delle domande di contributo e della relativa documentazione;

     b) le modalità e i termini di presentazione di eventuali rendicontazioni;

     c) l'ammontare delle eventuali anticipazioni sul bilancio regionale, rispetto ai finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le singole calamità;

     d) ogni altro elemento necessario per le finalità di cui sopra.

     3. Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Regolamento in materia di tipologia, misura delle provvidenze e relative procedure di concessione ed erogazione.

     4. Le attività amministrative di cui al secondo comma possono essere delegate all'amministrazione provinciale competente per territorio.

 

TITOLO II

Strutture regionali in materia di sicurezza civile ed ambientale

 

     Art. 8. Il Presidente della Giunta regionale. 1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, anche attraverso l'Assessore delegato alla sopraintendenza del Comitato di Coordinamento Dipartimentale, di cui all'articolo 10, la promozione, il coordinamento e l'attuazione delle attività di sicurezza civile ed ambientale di competenza regionale, in un quadro di direzione unitaria.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, assicura la compatibilità fra i piani di previsione e di prevenzione, di competenza regionale, e quelli di soccorso, elaborati dagli Organi e dalle strutture della Protezione civile operanti nel territorio regionale.

     3. Al Presidente della Giunta regionale, o all'Assessore delegato, è dato, in caso di urgenza e in vista di un rischio di emergenza, nonchè nel caso dello stato di emergenza regionale, decidere, con proprio decreto, sulle più immediate esigenze del servizio di sicurezza civile ed ambientale e provvedere agli interventi relativi.

     4. I provvedimenti adottati ai sensi del terzo comma sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente.

     5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma il Presidente, o l'Assessore delegato, dispone del fondo regionale di cui all'articolo 24.

 

     Art. 9. Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale. 1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal TITOLO I - ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 - la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale, che provvede:

a) per quanto concerne l'attività di prevenzione primaria e secondaria di calamità:

     1) alla raccolta dei dati conoscitivi utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi in materia di previsione di calamità;

     2) alla predisposizione dei piani e dei programmi di cui al precedente primo punto;

     3) alla verifica dell'attuazione dei compiti attribuiti ai singoli Uffici regionale in materia di previsione e prevenzione, di calamità;

     4) all'attivazione di studi volti alla previsione e prevenzione, con finalità di eliminazione o di contenimento delle condizioni che possono favorire il realizzarsi di calamità;

     5) all'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al precedente punto 4;

     6) alla predisposizione dei piani di cui all'articolo 14;

     7) alla promozione di iniziative volte alla formazione nei cittadini di una moderna coscienza di sicurezza civile ed ambientale, nonchè alla predisposizione di attività finalizzate alla diffusione di informazioni nella materia;

     8) alla formazione ed all'aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi a servizi e strutture pubbliche, attinenti ai compiti di Protezione civile;

     9) alla previsione per l'acquisto e la custodia dei mezzi e delle attrezzature, indispensabili per fronteggiare ipotesi di rischio localizzate nel territorio regionale, anche al fine della costituzione di una dotazione permanente, da utilizzare in vista o in occasione di pubbliche calamità;

     10) alla definizione di modalità di concessione di contributi per le finalità di cui al precedente punto 9) in favore di Enti locali e loro Consorzi;

b) per quanto concerne l'attività di emergenza conseguente a calamità:

     1) a disciplinare, nelle attività di competenza regionale, le procedure per la segnalazione delle emergenze, per l'attivazione dei primi interventi e per la esecuzione dei lavori di primo intervento;

     2) a proporre alla Giunta regionale l'adozione di atti amministrativi di carattere generale, volti a snellire le procedure autorizzative e di rimborso delle spese sostenute o dei fondi anticipati;

     3) alla previsione di forme di concorso degli Enti locali nelle attività di emergenza di competenza regionale;

     4) all'acquisizione dei dati in ordine ai danni conseguenti a calamità;

     5) alla determinazione delle esigenze alloggiative delle famiglie rimaste prive di alloggio e di sistemazione del bestiame rimasto privo di strutture, nonchè alla realizzazione dei relativi interventi;

     6) alla promozione, da parte degli organi competenti, delle iniziative volte al ripristino ed alla ricostruzione dei beni, nonchè alla rinascita dei territori colpiti, nel caso di calamità particolarmente gravi.

 

     Art. 10. Comitato di coordinamento dipartimentale. 1. Con il medesimo atto, di cui all'art. 9, la giunta regionale costituisce il Comitato di Coordinamento del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale, composto dagli Assessori e dai Coordinatori preposti alle aree operative interessate.

     2. Il Comitato di Coordinamento è diretto dal Presidente della Giunta regionale o da uno degli Assessori componenti del comitato stesso, da lui delegato.

     3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, il Comitato si avvale, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione dei dirigenti degli Uffici regionali e dei Settori interessati, nonchè dei dirigenti di studio e ricerca delle aree funzionali ed operative, in relazione alle specializzazioni richieste.

 

     Art. 11. Segreteria del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale. 1. La Giunta regionale istituisce, con lo stesso atto di cui al primo comma dell'articolo 9, la Segreteria del dipartimento della sicurezza civile ed ambientale e determina la dotazione organica di personale addetto e le relative qualifiche funzionali.

     2. La Segreteria di cui al primo comma, sulla base delle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, provvede agli adempimenti di carattere attuativo, diretti all'effettuazione delle attività previste dall'articolo 2 della presente legge.

     3. La Segreteria cura, altresì, la tenuta dell'albo di cui agli articoli 2, lett. f) e 3 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9.

 

     Art. 12. Sala operativa. 1. La Giunta regionale istituisce - nell'ambito della struttura organizzativa prevista dal presente titolo - la sala operativa per la sicurezza civile ed ambientale e determina la dotazione organica del personale addetto e le relative qualifiche funzionali.

     2. La sala operativa, cui fanno capo i sistemi regionali di informazione e rilevamento dei dati, svolge la propria attività sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale, o dell'Assessore delegato, preposto alla direzione del Comitato dipartimentale, di cui all'articolo 10 ed assicura:

     a) il servizio in periodo di normale attività e nei casi di emergenza, nell'arco delle 24 ore giornaliere, da effettuarsi anche nei giorni festivi;

     b) il collegamento, in tempo reale, con le sedi e con gli Uffici del Servizio Nazionale della Protezione Civile, degli organismi statali, degli Enti e delle Associazioni competenti in materia, nonchè, in occasione di calamità, con le strutture operative costituite nelle zone colpite;

     c) l'acquisizione ed il costante aggiornamento di dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità;

     d) l'attivazione nel caso di calamità di cui all'articolo 3 della presente legge, degli Uffici regionali competenti, secondo le previsioni del piano regionale di sicurezza civile ed ambientale, tenuto conto del programma di reperibilità, predisposto dalla Segreteria di cui all'articolo 11, in collaborazione con le strutture previste dall'articolo 52 della l.r. 17 agosto 1984, n. 41;

     e) l'acquisizione, in occasione di calamità di cui all'articolo 3 della presente legge, di tutti gli elementi che pervengono dalle zone sinistrate, in ordine ai danni ed alle esigenze di soccorso delle popolazioni colpite, da sottoporre al Comitato di Coordinamento di cui all'art. 10.

     3. La responsabilità dell'organizzazione del servizio della sala operativa è affidata al dipendente regionale preposto alla Segreteria del Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 11.

 

     Art. 13. Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale. 1. Per l'espletamento dei compiti di cui al secondo comma, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale e a determinare il relativo organico del personale.

     2. Il Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale provvede:

  1) alla consulenza e assistenza tecnica agli Enti locali in materia di:

     - installazione delle apparecchiature idonee alla attività di prevenzione primaria, di cui all'articolo 4 della presente legge;

     - uniformazione delle metodiche di raccolta, valutazione ed elaborazione coordinata dei dati conoscitivi;

     - definizione di specifiche tecniche, collaudo e verifica di conformità alle norme di sicurezza delle attrezzature;

     2) alla gestione e alla conservazione degli alloggi provvisori in dotazione della Regione e di tutto il materiale occorrente per gli interventi di sicurezza civile ed ambientale di supporto delle attività delle strutture operative;

     3) alla realizzazione - anche in collaborazione o per conto della istituenda scuola nazionale di protezione civile - di attività formative, di aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale in materia di sicurezza civile ed ambientale a favore di pubblici dipendenti, istruttori, insegnanti, volontari e professionisti, nonchè alla predisposizione di progetti finalizzati all'occupazione giovanile ai sensi del d.p.r. 1 febbraio 1986, n. 13;

     4) alla preparazione di sussidi audiovisivi per le attività formative e informative, nonchè alla promozione di manifestazioni ed iniziative, volte alla presa di coscienza delle tematiche connesse alla sicurezza civile ed ambientale della popolazione;

     5) alla programmazione di esercitazioni di sicurezza civile ed ambientale, riguardanti la popolazione o le strutture operative locali;

     6) al coordinamento di iniziative tecnico-promozionali finalizzate allo sviluppo produttivo e all'innovazione tecnologica nelle attività industriali, riguardanti la sicurezza civile ed ambientale d'intesa con le strutture promozionali previste dal Piano di sviluppo regionale.

 

TITOLO III

Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale

 

     Art. 14. Piano Regionale di sicurezza civile ed ambientale. 1. La Regione, allo scopo di perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, formula il Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale.

     2. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva, su proposta della Giunta regionale, i criteri ai quali il Piano di cui al primo comma deve uniformarsi, in correlazione con gli strumenti programmatori previsti dallo Statuto regionale, sentita la Consulta degli Enti locali.

     3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 20 della presente legge, predispone entro i successivi sei mesi ed attua il Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale, provvedendo altresì annualmente all'aggiornamento ed alla revisione del Piano stesso.

     4. La legge di bilancio regionale individua le risorse finanziarie, necessarie per l'attuazione del Piano.

     5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del Piano di sicurezza civile ed ambientale.

 

     Art. 15. Contenuti del Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale. 1. Con riguardo agli eventi calamitosi, di cui all'articolo 3 della presente legge, nel Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale sono programmate le attività di previsione, prevenzione e soccorso in coordinamento con gli indirizzi forniti dagli organi statali competenti.

     2. Il Piano di sicurezza civile ed ambientale deve assicurare l'effettuazione dei compiti e degli interventi previsti dall'articolo 9 della presente legge.

     3. Il piano definisce in particolare:

  1) le mappe di rischio nel territorio regionale;

  2) l'organizzazione degli interventi di competenza regionale in fase di emergenza, nonché la compatibilità dei piani provinciali elaborati dalle Prefetture;

  3) i modi e le responsabilità delle varie istituzioni e dei relativi organi, in relazione alle varie ipotesi di calamità e alle varie attività necessarie;

  4) le forme di intervento integrato;

  5) i supporti informatici, formativi, logistici, cartografici e di telecomunicazioni;

  6) le forme e le modalità per l'apporto alle attività del volontariato, singolo ed associato;

  7) le eventuali attività da delegare alle Province ed ai Comuni;

  8) gli indirizzi per lo sviluppo di attività produttive, connesse alla

sicurezza civile ed ambientale.

     4. Per la elaborazione e l'attuazione del predetto piano, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione scientifica di Università, Istituti Universitari, Società di studio e progettazione o singoli esperti.

 

     Art. 16. Intese con Regioni finitime. 1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 14, può addivenire ad intese con le Regioni finitime, ai fini dell'espletamento di attività di interesse comune in materia di sicurezza civile od ambientale.

     2. Lo schema di intesa, predisposto di concerto con le Regioni interessate, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

 

TITOLO IV

Forme di concorso degli Enti locali e Comitati provinciali e regionali di protezione civile

 

     Art. 17. Competenze delle Province. 1. Le Province concorrono all'organizzazione della sicurezza civile ed ambientale, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:

     1) rilevamento, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la sicurezza civile ed ambientale, da trasmettere alla Giunta regionale, in vista della predisposizione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e prevenzione e della verifica di compatibilità dei piani di emergenza;

     2) predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con gli indirizzi stabiliti dalla Regione;

     3) predisposizione permanente dei mezzi e delle strutture operative per interventi di sicurezza civile ed ambientale, compresi quelli di supporto ai Comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza, anche in relazione all'attività delle altre componenti operanti sul territorio, in conformità dei piani e dei programmi approvati.

 

     Art. 18. Competenza dei Comuni. 1. I Comuni concorrono all'organizzazione della sicurezza civile ed ambientale, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:

     1) raccolgono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ogni dato utile per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi di sicurezza civile ed ambientale e li trasmettono al Presidente dell'amministrazione provinciale ed al Presidente della Giunta regionale;

     2) esplicano l'attività di previsione e prevenzione, per quanto di competenza, anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le direttive e gli indirizzi regionali;

     3) assicurano, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate, la predisposizione di piani comunali, sulla base del piano regionale per quanto attiene alla previsione e prevenzione, nonché sulla base del piano provinciale per quanto attiene le operazioni di emergenza;

     4) provvedono all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale;

     5) promuovono e collaborano ad iniziative atte a stimolare la formazione nei cittadini, sin dall'età scolare, d'intesa soprattutto con le autorità e gli organi scolastici, di una moderna coscienza di sicurezza civile ed ambientale, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.

     2.Il piano di cui al primo comma:

     a) individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale e intercomunale, anche attraverso accordi con le associazioni del volontariato e convenzioni con Enti pubblici e privati;

     b) stabilisce le procedure di allertamento dei predetti organi ed Enti;

     c) prevede i rapporti con le associazioni del volontariato.

     3. Copia del Piano è trasmessa al Presidente della Regione.

     4. Il Consiglio comunale discute annualmente la relazione del Sindaco sull'attività comunale in materia di sicurezza civile ed ambientale.

     5. Le attività e le iniziative previste nel presente articolo possono essere espletate dai Comuni in forma singola o associata.

 

     Art. 19. Competenze delle Unità locali dei Servizi Socio Sanitari. 1. Le strutture del servizio sanitario regionale concorrono all'attività delle strutture operative della sicurezza civile ed ambientale, secondo il proprio ordinamento.

     2. In particolare le U.L.S.S. predispongono servizi di pronto soccorso e di trasporto di urgenza, partecipano alle attività di soccorso delle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi e concorrono alla diffusione delle informazioni tecniche, ai fini della prevenzione e sicurezza civile ed ambientale. Predispongono inoltre piani operativi per le emergenze sanitarie.

     3. I piani e gli interventi delle U.L.S.S. sono coordinati con i piani dei Comuni facenti parte della Associazione Intercomunale relativa.

 

     Art. 20. Comitati provinciali e regionali per la protezione civile. 1. Per quanto attiene alle modalità di istituzione, alla durata in carica, alla composizione ed alla competenza dei Comitati provinciali e regionali per la protezione civile, si fà rinvio alle disposizioni legislative statali in materia.

 

     Art. 21. Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza civile ed ambientale. 1. Al fine di assicurare adeguati supporti tecnico-scientifici per l'espletamento delle attività regionali, previste dal Piano di cui all'articolo 14, la Giunta regionale costituisce il Comitato Tecnico- Scientifico per la sicurezza civile ed ambientale.

     2. Il Comitato è composto da quindici membri, esperti delle diverse ipotesi di rischio specificate all'articolo 3 della presente legge, individuati tra docenti universitari, funzionari delle pubbliche amministrazioni e liberi professionisti, aventi particolare competenza.

     3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale, per le funzioni di segreteria, di un dipendente regionale appartenente alla struttura di cui all'articolo 11.

 

TITOLO V

Volontariato

 

     Art. 22. Rapporti con il volontariato. 1. Il Piano regionale, di cui al punto 6 del terzo comma dell'articolo 15, per quanto non previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9, stabilisce forme e modalità per l'apporto organico del volontariato, singolo ed associato, alle attività di sicurezza civile ed ambientale.

     2. Il piano definisce i criteri di utilizzazione integrata e razionale del volontariato nell'ambito dei servizi di sicurezza civile ed ambientale, con particolare riferimento a:

- interventi fuori del territorio di iscrizione;

- rimborso delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio;

- partecipazione ed esercitazioni, iniziative formative e di qualificazione

di interesse regionale o interregionale;

- fornitura, utilizzo, mantenimento e rinnovo di equipaggiamento

individuale e attrezzature indispensabili per attuare particolari

interventi;

- livello delle prestazioni da garantire attraverso forme assicurative in

caso di mobilità derivante dai servizi prestati.

 

     Art. 23. Competenze per l'impiego del volontariato. 1. Gli eventuali impieghi del volontariato fuori del territorio di iscrizione vengono richiesti dal Sindaco nel cui Comune si verifica la disponibilità oppure l'esigenza di intervento, al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato, il quale coordina l'intervento e dispone, occorrendo, la fornitura dei mezzi tecnici atti a fronteggiare le prevedibili necessità.

 

     Art. 24. Fondo regionale per la sicurezza civile ed ambientale. 1. Per gli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 8 è costituito il fondo regionale per la sicurezza civile ed ambientale.

     2. Il fondo è costituito:

- dai finanziamenti stabiliti annualmente con legge di Bilancio della Regione;

- da somme che lo Stato assegna alla Regione per interventi di protezione civile;

- da eventuali altre entrate.

     3. Il fondo è amministrato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, con le modalità indicate al terzo comma dell'articolo 8.

 

     Art. 25. Norma finanziaria. 1. A norma di quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli stanziamenti di spesa, per le attività e gli interventi previsti dalla presente legge, saranno annualmente determinati con legge di bilancio.

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 33 della L.R. 19 settembre 2024, n. 13.