Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 14/05/1982 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. unico. Le norme del primo e terzo comma dell'art. 17 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano anche ai terreni coltivati, nudi o non boscati, che per le loro ubicazioni e caratteristiche, possono [...] |
§ 4.6.22 - L.R. 14 maggio 1982, n. 23.
Applicazione del vincolo dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la conservazione del suolo, ai sensi dell'art. 69, quarto comma del D.P.R. 616/77 a salvaguardia degli abitanti di Todi e Orvieto.
(B.U. n. 28 del 19 maggio 1982).
Le norme del primo e terzo comma dell'art. 17
Il vincolo di cui sopra è dichiarato dal Consiglio regionale della Regione Umbria, in deroga alla
(Omissis) [1].
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al
[1] Comma abrogato dall'art. 70 della