§ 4.5.85 - L.R. 3 marzo 2000, n. 15.
Integrazione della L.R. 14 giugno 1994, n. 17. Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:03/03/2000
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Norma transitoria)


§ 4.5.85 - L.R. 3 marzo 2000, n. 15.

Integrazione della L.R. 14 giugno 1994, n. 17. Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.

(B.U. n. 13 del 10 marzo 2000).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

     1. I soggetti che hanno raggiunto i limiti di età previsti all'art. 6, comma 1, lett. h) della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, iscritti al ruolo regionale di cui all'art. 5 della medesima legge possono esercitare i servizi di taxi o di noleggio con conducenti fino e non oltre il 31 dicembre 2000.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Aggiunge la lettera i) al comma 1, art. 6 della L.R. 14 giugno 1994, n. 17.