Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 31/10/2007 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’art. 5) |
Art. 2. (Modificazioni all’art. 6) |
Art. 3. (Modificazioni all’art. 7) |
Art. 4. (Modificazioni all’art. 10) |
Art. 5. (Modificazioni all’art. 14) |
§ 4.4.51 - L.R. 31 ottobre 2007, n. 29.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – A.R.P.A.).
(B.U. 7 novembre 2007, n. 48)
Art. 1. (Sostituzione dell’art. 5)
1. L’articolo 5 della
“Art. 5. (Consiglio di indirizzo)
1. La Giunta regionale, al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, costituisce il Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo, in particolare:
a) formula indirizzi e obiettivi in ordine ai piani annuali di attività dell’A.R.P.A., di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a) e ne verifica l’attuazione; esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e eventuali osservazioni;
b) promuove azioni di integrazione programmatica con altri organismi, enti e associazioni che si occupano di promozione e tutela dell’ambiente;
c) convoca almeno una volta all’anno, apposita conferenza regionale, con il contributo di enti, associazioni sindacali e ambientaliste ed organizzazioni di categoria, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale.
2. Il Consiglio di indirizzo è composto da:
a) l’assessore regionale all’ambiente con funzioni di Presidente;
b) l’assessore regionale competente in materia di sanità;
c) l’assessore competente in materia di ambiente della provincia di Perugia;
d) l’assessore competente in materia di ambiente della provincia di Terni;
e) tre sindaci, o loro delegati, designati dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);
f) un rappresentante designato d’intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale.”.
Art. 2. (Modificazioni all’art. 6)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della
“a) il Direttore generale;”.
Art. 3. (Modificazioni all’art. 7)
1. La rubrica dell’articolo 7 della
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della
4. Al comma 3 dell’articolo 7 della
5. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 della
“c) all’approvazione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l’assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, nonché le modalità dell’articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;”.
6. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 della
“e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti provinciali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;”.
7. Il comma 4 dell’articolo 7 della
“4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.”.
8. Al comma 5 dell’articolo 7 la parola “Direttore” è sostituta dalle parole: “Direttore generale”.
Art. 4. (Modificazioni all’art. 10)
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della
“5. Al Direttore del Dipartimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 comma 5.”.
Art. 5. (Modificazioni all’art. 14)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della
“2. Al personale dell’A.R.P.A., fatto salvo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all’atto dell’assegnazione o trasferimento, si applicano le disposizioni del