§ 4.4.10 - L.R. 2 aprile 1982, n. 16.
Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/04/1982
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità. Le attività inerenti all'apposizione di nuovi vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e le attività di studio, ricerca e redazione della strumentazione di pianificazione e [...]
Art. 2.  Modalità. Il finanziamento stanziato con la presente legge verrà attivato dalla Giunta regionale attraverso il programma di settore redatto sulla base delle priorità emergenti a livello regionale.
Art. 3.  La legge regionale 1 luglio 1981, n. 41, è abrogata.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 4.4.10 - L.R. 2 aprile 1982, n. 16.

Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale.

(B.U. n. 20 del 7 aprile 1982).

 

Art. 1. Finalità. Le attività inerenti all'apposizione di nuovi vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e le attività di studio, ricerca e redazione della strumentazione di pianificazione e programmazione ambientale, al fine della tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio, sono regolate dalla presente legge:

     a) consentendo alla Giunta regionale di predisporre le basi conoscitive fondamentali e la strumentazione tecnico-scientifica preliminare alla gestione della tutela delle risorse ambientali della regione;

     b) sostenendo ed incentivando le attività di tutela subdelegate ai Comuni ed ai Consorzi mediante la predisposizione da parte delle strutture tecnico regionali competenti di metodologie, criteri e analisi specifiche per i compiti definiti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     c) predisponendo ricerche finalizzate alla redazione di piani per la tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio della regione;

     d) sostenendo ed incentivando le attività conseguenti all'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera, e l'opera di informazione, consulenza e verifica nei confronti dei soggetti attuatori, attraverso le strutture tecniche regionali competenti.

 

     Art. 2. Modalità. Il finanziamento stanziato con la presente legge verrà attivato dalla Giunta regionale attraverso il programma di settore redatto sulla base delle priorità emergenti a livello regionale.

 

     Art. 3. La legge regionale 1 luglio 1981, n. 41, è abrogata.

 

     Art. 4. Norma finanziaria. [1]

     1. Al finanziamento delle attività di tutela degli ambienti naturali e storici di pregio si provvede con gli stanziamenti previsti nella Unità Previsionale di Base 05.1.006 del bilancio di previsione 2008, parte spesa, denominata “Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio” (cap. 5808).

     2. Al finanziamento delle attività di valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio si provvede con gli stanziamenti previsti nella Unità Previsionale di Base 05.1.004 del bilancio di previsione 2008, parte spesa, denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” (cap. 5803 N.I.).

     3. L’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2008, n. 4.