§ 4.2.36 - L.R. 19 marzo 1996, n. 5.
Condizioni per la concessione di servizi e contributi da parte della Regione e dei soggetti di cui al comma secondo dell'art. 16 dello Statuto regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:19/03/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Ferma restando la disciplina di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 19 e alla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, nonché alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 27, nei provvedimenti [...]
Art. 2.      1. I concessionari di servizi ed i beneficiari del contributo o delle provvidenze ed agevolazioni, sono responsabili dell'osservanza degli obblighi di cui all'art. 1 da parte dei loro eventuali [...]
Art. 3.      1. Le infrazioni all'obbligo di cui agli articoli precedenti, accertate dalle competenti autorità, delle imprese che hanno ottenuto finanziamenti o servizi regionali sono comunicate [...]


§ 4.2.36 - L.R. 19 marzo 1996, n. 5.

Condizioni per la concessione di servizi e contributi da parte della Regione e dei soggetti di cui al comma secondo dell'art. 16 dello Statuto regionale.

(B.U. n. 15 del 27 marzo 1996).

 

Art. 1.

     1. Ferma restando la disciplina di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 19 e alla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, nonché alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 27, nei provvedimenti di concessione di servizi, di contributi o di provvidenza ed agevolazioni da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto è inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario di osservare la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi compresa la tutela dell'ambiente esterno.

     2. Nella documentazione necessaria alla richiesta di provvedimenti di concessioni o servizi è inserita l'autocertificazione dei titolari d'impresa inerenti l'obbligo di cui al comma precedente.

     3 La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità delle imprese ai benefici di cui al presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. I concessionari di servizi ed i beneficiari del contributo o delle provvidenze ed agevolazioni, sono responsabili dell'osservanza degli obblighi di cui all'art. 1 da parte dei loro eventuali appaltatori subconcessionari, nei confronti dei rispettivi dipendenti.

 

     Art. 3.

     1. Le infrazioni all'obbligo di cui agli articoli precedenti, accertate dalle competenti autorità, delle imprese che hanno ottenuto finanziamenti o servizi regionali sono comunicate all'Amministrazione regionale che potrà disporre la sospensione o la revoca della concessione o del beneficio.

     2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, la Regione può disporre opportune forme di controllo per la verifica, in accordo con le competenti autorità, dell'effettivo adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 della presente legge.

     3. Dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 1 è data comunicazione alle competenti autorità, preposte ai controlli.