§ 4.1.60 - R.R. 13 agosto 2004, n. 1.
Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:13/08/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Criteri generali).
Art. 3.  (Zone ricomprese nella classe I).
Art. 4.  (Zone da assegnare in classe II, III e IV).
Art. 5.  (Zone da assegnare in classe V e VI).
Art. 6.  (Contiguità tra zone acustiche).
Art. 7.  (Classificazione in zone acustiche dei territori comunali).
Art. 8.  (Elaborati relativi all’atto di adozione della classificazione acustica).
Art. 9.  (Procedure).
Art. 10.  (Aggiornamento del Piano di risanamento).
Art. 11.  (Aree per attività temporanee).
Art. 12.  (Attività rumorose temporanee).
Art. 13.  (Cantieri).
Art. 14.  (Autorizzazioni).
Art. 15.  (Manifestazioni).
Art. 16.  (Progetto acustico).
Art. 17.  (Definizioni).
Art. 18.  (Documentazione di previsione di clima acustico).
Art. 19.  (Impatto acustico).
Art. 20.  (Documentazione relativa all’impatto acustico).
Art. 21.  (Piano di risanamento acustico).
Art. 22.  (Contenuti del Piano).
Art. 23.  (Approvazione e realizzazione del Piano).
Art. 24.  (Predisposizione del Piano triennale regionale).
Art. 25.  (Controlli e sanzioni).


§ 4.1.60 - R.R. 13 agosto 2004, n. 1. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.

(B.U. 25 agosto 2004, n. 35 – suppl. ord.).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, in applicazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, detta:

     a) criteri e modalità per la classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni con riferimento alla situazione esistente e alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;

     b) criteri omogenei per la predisposizione e l’approvazione dei piani di risanamento acustico di competenza delle amministrazioni comunali;

     c) altre disposizioni per l’applicazione omogenea della l.r. 8/2002.

 

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI

 

     Art. 2. (Criteri generali).

     1. I Comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:

     a) delle destinazioni d’uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;

     b) dell’effettiva condizione di fruizione del territorio;

     c) della situazione topografica esistente;

     d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

     2. In sede di classificazione ai sensi del comma 1 i Comuni:

     a) utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1;

     b) limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;

     c) utilizzano dati sociodemografici il più possibile aggiornati.

     3. Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i Comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto di cui al Titolo IV.

     4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all’articolo 8 della l.r. 8/2002.

     5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.

     6. Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell’intorno aeroportuale.

     7. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l’effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica.

     8. Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l’adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell’anno e l’altra nei periodi di massima affluenza turistica.

     9. Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che definisce le classi I, II, III, IV, V, VI di cui all’allegato A.

 

     Art. 3. (Zone ricomprese nella classe I).

     1. Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella tabella A dell’allegato D, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la classe I. Possono essere ricomprese inoltre in classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d’uso sportivo.

     2. Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all’interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle classi V o VI.

     3. Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell’area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l’assegnazione alla classe I.

 

     Art. 4. (Zone da assegnare in classe II, III e IV).

     1. Per l’attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla tabella A si considerano i seguenti parametri di valutazione:

     a) la densità di popolazione;

     b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;

     c) la densità di attività artigianali;

     d) il volume di traffico stradale.

     2. I parametri di cui al comma 1 vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi:

     a) 0 per densità nulla;

     b) 1 per bassa densità;

     c) 2 per media densità;

     d) 3 per alta densità.

     3. Solo per il parametro riferito alla densità di popolazione, si indicano le seguenti soglie orientative:

     a) bassa densità di popolazione quando è inferiore a cinquanta abitanti per ettaro;

     b) media densità di popolazione quando è compresa tra cinquanta e duecento abitanti per ettaro;

     c) alta densità di popolazione quando è superiore a duecento abitanti per ettaro.

     4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 2 è compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV, come esemplificato nell’allegato B.

     5. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.

     6. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV.

     7. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV.

     8. I Comuni eseguono, al fine di verificare la congruità della classificazione, un’analisi critica del risultato ottenuto della somma dei punteggi eseguita ai sensi dei commi 2, 3 e 4, in particolare nel caso di bassa densità della popolazione residente. Qualora l’applicazione dei criteri di cui al presente articolo dovesse produrre una classificazione non adeguatamente rappresentativa della realtà del territorio, il Comune può ricorrere ad altri criteri di classificazione.

     9. I Comuni, in sede di zonizzazione, sono tenuti ad evitare microsuddivisioni e a rendere coerente la delimitazione delle varie zone secondo la tipologia prevalente del territorio, tenendo però conto che una eccessiva semplificazione potrebbe portare ad aggregazioni troppo vaste e poco rappresentative.

     10. Le delimitazioni tra le diverse classi acustiche devono coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura.

 

     Art. 5. (Zone da assegnare in classe V e VI).

     1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale- artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

     2. La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale- artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all’attività produttiva.

 

     Art. 6. (Contiguità tra zone acustiche).

     1. Tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque dB(A) è necessario l’inserimento a scalare di zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche tali da consentirne l’adiacenza.

     2. Ove non sia possibile, per ristrettezza di spazio, inserire zone di classe intermedia, si evidenziano in cartografia, con apposita rappresentazione grafica, le aree di contiguità fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). Dette aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite, ma delimitano una porzione di territorio nella quale devono essere previsti interventi specifici, da valutarsi nell’ambito dei piani di risanamento, per contenere gli effetti del rumore. Qualora gli interventi di mitigazione non risultino efficaci, il Comune procede ad azioni di rilocalizzazione.

     3. Il confine tra zone acustiche non può attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti.

 

     Art. 7. (Classificazione in zone acustiche dei territori comunali).

     1. Il Comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, predisposta sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel presente regolamento.

     2. La predisposizione della proposta preliminare di zonizzazione acustica di cui al comma 1 richiede specifiche competenze sia nel campo dell’acustica ambientale che in quello della pianificazione urbanistica e territoriale. Essa deve essere redatta da uno o più tecnici, di cui almeno uno in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 8/2002, con adeguate competenze in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

     3. La proposta preliminare è trasmessa alla Provincia competente ed ai Comuni confinanti ed è depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del Comune. Del deposito è data notizia nell’Albo pretorio del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altre forme di pubblicità ritenute opportune.

     4. Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune.

     5. Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni al Comune interessato ed alla Provincia competente. In caso di mancato accordo tra i Comuni, la Provincia, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2002, convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.

     6. Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il Comune approva la classificazione in zone acustiche del proprio territorio.

     7. La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 3, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali.

     8. Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. (Elaborati relativi all’atto di adozione della classificazione acustica).

     1. L’atto di adozione della classificazione acustica deve comprendere almeno la seguente documentazione:

     a) relazione che illustri le scelte adottate e le eventuali precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali, rispetto a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. La relazione contiene una stima della percentuale di territorio e di popolazione in ciascuna classe acustica;

     b) elaborati grafici, su supporto cartaceo e informatizzato, che utilizzano in generale gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. In caso di realtà urbane particolarmente complesse è opportuna anche una rappresentazione cartografica in scala 1:2000.

     2. La visualizzazione cartografica della classificazione acustica comunale é realizzata tenendo conto dei criteri indicati nell’allegato C.

 

TITOLO III

PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

 

     Art. 9. (Procedure).

     1. Entro un anno dall’approvazione della classificazione acustica, i Comuni effettuano i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio.

     2. Entro due anni dall’approvazione della classificazione acustica i Comuni adottano il Piano di risanamento acustico di cui all’articolo 9 della l.r. 8/2002, qualora:

     a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all’articolo 2, comma 1, lettera g) della l. 447/ 1995;

     b) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all’interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti.

     3. I piani di risanamento acustico devono contenere:

     a) individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

     b) confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica;

     c) individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento di risanamento;

     d) indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell’allegato D), delle modalità e dei tempi per il risanamento;

     e) stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

     f) stima dei benefici dell’intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;

     g) eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

     4. Il Piano di risanamento acustico, redatto da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 18 della L.R. 8/2002, deve essere corredato del parere espresso dall’ARPA ai sensi dell’articolo 9 comma 3 della L.R. 8/2002.

     5. Il Piano di risanamento acustico rimane a disposizione del pubblico, per eventuali osservazioni, presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni. Entro i successivi trenta giorni i Comuni approvano definitivamente il Piano e lo trasmettono alla Provincia competente corredato delle osservazioni pervenute.

     6. La Provincia valuta i piani e individua gli interventi prioritari in ambito provinciale; quindi trasmette la proposta alla Regione ai fini della predisposizione del Piano regionale di cui al Titolo X.

     7. I Comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di risanamento predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto e dalle imprese.

     8. Il Piano urbano del traffico e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

     9. I Comuni adeguano i rispettivi piani comunali alle disposizioni del Piano regionale.

 

     Art. 10. (Aggiornamento del Piano di risanamento).

     1. Sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali il Comune aggiorna, con cadenza almeno quinquennale, il Piano di risanamento e lo approva con le procedure di cui all’articolo 9.

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a), il Comune entro i successivi centottanta giorni aggiorna il Piano di risanamento acustico.

 

TITOLO IV

AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE

 

     Art. 11. (Aree per attività temporanee).

     1. Nell’ambito delle operazioni di classificazione acustica i Comuni indicano le aree dove possono essere localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione.

     2. Per l’individuazione delle aree di cui al comma 1 si tiene conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone.

     3. Le aree non devono comprendere al loro interno insediamenti abitativi, non possono essere identificate all’interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale di cui al comma 4 vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l’orario scolastico.

     4. Con norme regolamentari il Comune stabilisce i limiti da rispettare all’interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all’esterno delle aree medesime.

 

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

 

     Art. 12. (Attività rumorose temporanee).

     1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

     2. Per le attività di cui al comma 1 il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale ai sensi della l. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

     3. I limiti della deroga di cui al comma 2 si intendono come limiti di immissione dell’attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell’ambiente 16 marzo 1998 «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico». Il tempo di misura deve essere di almeno quindici minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell’attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal d.m. ambiente 16 marzo 1998. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

 

     Art. 13. (Cantieri).

     1. All’interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

     2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all’articolo 2 della l. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l’orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.

     3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all’articolo 2 della l. 447/1995, il valore limite massimo di immissione (inteso per l’attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell’edificio più esposto, non deve superare il valore di settanta dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell’esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

     4. L’esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L’applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

     5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell’edificio interessato dall’attività non può essere superato il limite di immissione di sessantacinque dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

     6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:

     a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;

     b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all’attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l’impatto acustico;

     c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;

     d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;

     e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

 

     Art. 14. (Autorizzazioni).

     1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l’autorizzazione da richiedere al Comune competente venti giorni prima dell’inizio dell’attività.

     2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

     a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;

     b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l’obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;

     c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;

     d) pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

     3. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il Comune può richiedere che l’impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 8/2002, all’esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L’esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

     4. L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d’impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere.

     5. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall’autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

 

     Art. 15. (Manifestazioni).

     1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

     2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 devono rispettare il limite di settanta dB(A) di LAeq in facciata all’edificio più esposto. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

     a) limite in facciata all’edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività all’aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell’arco della stessa giornata;

     b) limite in facciata all’edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all’aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell’arco della stessa giornata.

     3. Il limite orario è fissato nelle ore 23.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

     4. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l’autorizzazione da richiedere quarantacinque giorni prima dell’inizio. L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.

     5. I richiedenti l’autorizzazione di cui al comma 4 devono presentare la seguente documentazione:

     a) indicazione dell’ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;

     b) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l’area interessata;

     c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l’ulteriore limitazione del disturbo.

     6. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell’inizio della manifestazione.

 

TITOLO VI

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

 

     Art. 16. (Progetto acustico).

     1. I progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 15 della l.r. 8/2002, ai sensi dell’articolo 31 della l. 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

     2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18 della l.r. 8/2002, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

     3. All’ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

 

TITOLO VII

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

 

     Art. 17. (Definizioni).

     1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

     2. Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un’area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

     a) scuole e asili nido;

     b) ospedali;

     c) case di cura e di riposo;

     d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

     e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:

     1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

     2) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;

     3) discoteche;

     4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

     5) impianti sportivi e ricreativi;

     6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

     3. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all’area oggetto dell’intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d’uso del territorio in esame. Gli elementi tecnici relativi alla valutazione revisionale sono contenuti in una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 8/2002.

 

     Art. 18. (Documentazione di previsione di clima acustico).

     1. Lo studio previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi:

     a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell’intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell’area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;

     b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d’uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1marzo 1991;

     c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d’uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;

     d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

 

TITOLO VIII

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

 

     Art. 19. (Impatto acustico).

     1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall’insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell’ambiente.

     2. Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 8/2002, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

     a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

     b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 285/1992, e successive modificazioni;

     c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

     d) discoteche;

     e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

     f) impianti adibiti ad attività produttive;

     g) impianti adibiti ad attività sportive;

     h) impianti adibiti ad attività ricreative;

     i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

     3. La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18 della l.r. 8/2002, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse.

 

     Art. 20. (Documentazione relativa all’impatto acustico).

     1. La documentazione di impatto acustico contiene:

     a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell’opera;

     b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l’opera o insediata l’attività;

     c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l’area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;

     d) caratterizzazione acustica dell’area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell’intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;

     e) caratterizzazione acustica dell’area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell’intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell’opera nell’ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

     f) verifica della compatibilità dell’intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d’uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell’opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

     2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

 

TITOLO IX

PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

 

     Art. 21. (Piano di risanamento acustico).

     1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenute a presentare al Comune competente, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.

     2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

 

     Art. 22. (Contenuti del Piano).

     1. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:

     a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;

     b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al Titolo II, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l’individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;

     c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l’adeguamento complessivo;

     d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

     e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull’impresa proponente.

 

     Art. 23. (Approvazione e realizzazione del Piano).

     1. Il Comune valuta, con il supporto tecnico dell’ARPA, la congruità dei tempi indicati per l’esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all’entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell’intervento e all’incidenza della spesa sull’impresa proponente.

     2. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al comma 1, autorizza il Piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione, formulando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.

     3. Scaduti i termini di cui al comma 2, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al Comune, entro i successivi trenta giorni, dell’inizio dei lavori.

     4. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

 

TITOLO X

PIANO REGIONALE TRIENNALE

 

     Art. 24. (Predisposizione del Piano triennale regionale).

     1. Nella predisposizione del Piano regionale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico di cui all’articolo 10 della l.r. 8/2002, ai fini dell’individuazione del grado di priorità da associare agli interventi di risanamento proposti, la Giunta regionale si basa sugli indicatori base di cui al comma 2, nonché sulla valutazione di eventuali, specifiche esigenze di carattere socioambientale o di pianificazione economica e territoriale collegate all’attuazione dell’intervento.

     2. Gli indicatori base per l’individuazione della priorità di intervento sono i seguenti:

     a) classe di appartenenza nell’ambito della zonizzazione acustica dell’area da risanare;

     b) grado di superamento del valore limite di rumorosità ammissibile;

     c) numero di abitanti interessati dall’azione di risanamento.

     3. A ciascuno dei tre indicatori di cui al comma 2 viene associato un punteggio secondo i criteri rappresentati nelle tabelle A, B e C in allegato D.

     4. A ciascuna proposta inclusa nel Piano regionale per la bonifica dall’inquinamento acustico è associato un punteggio, pari alla somma dei tre valori ricavati dalle tabelle A, B, e C, che costituisce indice base del grado di priorità dell’intervento stesso. Il valore così ottenuto può essere incrementato, per un massimo di cinque punti, alla luce di motivate esigenze di natura sociale o ambientale connesse a specifiche realtà territoriali, o per le esigenze di coordinamento con l’attuazione di altri programmi regionali di intervento.

     5. Sulla base dei punteggi ricavati applicando i criteri di cui al comma 4, viene stilata la graduatoria degli interventi che accedono alle risorse finanziarie disponibili.

     6. Ai fini dell’inserimento nel Piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, gli interventi di risanamento proposti devono essere compiutamente definiti sia dal punto di vista tecnico che economico e devono essere dotati di tutte le autorizzazioni necessarie per un rapido avvio dei lavori.

 

TITOLO XI

CONTROLLI E SANZIONI

 

     Art. 25. (Controlli e sanzioni).

     1. Il Comune esercita l’attività di controllo avvalendosi del supporto dell’ARPA. Le violazioni alle prescrizioni di cui al Titolo V sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 euro a 10.329,14 euro ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della l. 447/1995.

     2. In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997, con riferimento all’articolo 16 comma 1, il Comune applica le sanzioni amministrative di cui all’articolo 10, comma 3 della l. 447/1995.

 

 

ALLEGATO A

 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

 

ALLEGATO B

 

PARAMETRI

ASSENZA

0

BASSA

1

MEDIA

2

ALTA

3

PUNTEGGI

PARZIALI

A) Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)

 

 

 

 

 

B) Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)

 

 

 

 

 

C) Densità attività artigianali (Superficie occupata su superficie totale)

 

 

 

 

 

D) Volume di traffico

 

 

 

 

 

 

SOMMA TOTALE PUNTEGGI:

 

PUNTEGGIO OTTENUTO

CLASSE DI INSERIMENTO

Da 1 a 4

II

Da 5 a 8

III

Da 9 a 12

IV

 

 

ALLEGATO C

 

CLASSE

TIPOLOGIA

COLORE

RETINO

I

aree particolarmente protette

Verde

punti

II

aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Giallo

line verticali

III

aree di tipo misto

Arancione

linee orizzontali

IV

aree di intensa attività umana

Rosso

tratteggio a croce

V

aree prevalentemente industriali

Viola

linee inclinate

VI

aree esclusivamente industriali

Blu

pieno

 

 

ALLEGATO D

 

TABELLA A - Classe di appartenenza

 

ATTIVITÀ

Classe

Punteggio

Aree particolarmente protette

I

8

Aree prevalentemente residenziali

II

6

Aree di tipo misto

III

5

Aree di intensa attività umana

IV

4

Aree prevalentemente industriali

V

2

Aree esclusivamente industriali

VI

1

 

TABELLA B - Grado di superamento dei limiti

 

SUPERAMENTO

Punteggio

Fino a 5 dB (A)

2

Tra 5 e 10 dB (A)

3

Oltre 10 dB (A)

4

 

TABELLA C - Abitanti interessati dall’intervento

 

ABITANTI

Punteggio

Da 0 a 100 unità

2

Da 101 a 1.000 unità

4

Da 1.001 a 10.000 unità

6

Da 10.001 a 50.000 unità

8

Oltre 50.000 unità

10

 


[1] Abrogato dall'art. 144 del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2.