Settore: | Normativa europea |
Materia: | 2. politica della concorrenza |
Capitolo: | 2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni |
Data: | 29/06/1998 |
Numero: | 1540 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Aiuti. |
Art. 3. Aiuti al funzionamento connessi al contratto. |
Art. 4. Aiuti alla chiusura. |
Art. 5. Aiuti alla ristrutturazione. |
Art. 6. Aiuti agli investimenti innovativi. |
Art. 7. Aiuti regionali agli investimenti. |
Art. 8. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo. |
Art. 9. Tutela dell'ambiente. |
Art. 10. Notifica. |
Art. 11. Vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di aiuti. |
Art. 12. Relazione della Commissione. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 2.3.24 - Regolamento 29 giugno 1998, n. 1540.
Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale.
(G.U.C.E. 18 luglio 1998, n. L 202).
CAPO I
DEFINIZIONI E AIUTI
Art. 1. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma»:
- le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
- le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
- i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
- i pescherecci di almeno 100 tsl da esportare al di fuori della Comunità;
- gli scafi non ancora terminati delle navi di cui sopra in grado di galleggiare e di essere spostati;
Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare;
Sono escluse le navi militari (ossia le navi che in base alle loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con il presente regolamento;
b) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
c) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
d) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
e) «aiuti», gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato. Tale nozione comprende non solo gli aiuti concessi dallo Stato stesso, ma altresì quelli concessi da enti pubblici regionali o locali o da altri enti pubblici, nonché gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento adottate in modo diretto o indiretto dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navale, che non possano considerarsi come vero e proprio capitale di rischio secondo la normale prassi di investimento in un'economia di mercato;
f) «valore contrattuale prima dell'aiuto», il prezzo stabilito nel contratto, maggiorato di qualsiasi aiuto concesso direttamente al cantiere;
g) «entità collegata»: una persona fisica o giuridica che:
i) possiede o controlla un'impresa di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero
ii) è posseduta o controllata da un costruttore navale, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra forma.
Si presume che esista il controllo quando una persona o un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale possiede o controlla una partecipazione superiore al 25 % in un'altra impresa o viceversa.
Art. 2. Aiuti.
1. Gli aiuti, concessi in modo diretto o indiretto per la costruzione, trasformazione e riparazione navale, e finanziati da Stati membri o da enti pubblici regionali o locali mediante risorse dello Stato in qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica non soltanto alle imprese che svolgono le attività in oggetto ma anche alle entità collegate.
2. Per i fini del presente regolamento gli aiuti concessi in modo indiretto comprendono tutti i tipi di aiuti agli armatori o ai terzi che sono disponibili come aiuti per la costruzione o la trasformazione di navi, quali agevolazioni creditizie, garanzie e agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le presenti disposizioni non pregiudicano gli orientamenti comunitari attualmente in vigore in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, in particolare il punto 3.1.
3. Gli aiuti concessi in base al presente regolamento non possono essere subordinati a condizioni discriminatorie nei confronti dei prodotti originari di altri Stati membri. In particolare gli aiuti per la costruzione o la trasformazione navali concessi da uno Stato membro agli armatori o a terzi in tale Stato membro non possono alterare o minacciare di alterare la concorrenza tra i cantieri di detto Stato membro e quelli di altri Stati membri nel collocamento degli ordini.
CAPO II
AIUTI AL FUNZIONAMENTO
Art. 3. Aiuti al funzionamento connessi al contratto.
1. Fino al 31 dicembre 2000 gli aiuti alla produzione a favore di contratti di costruzione e trasformazione di navi, ma non a favore della riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un singolo contratto (compreso l'equivalente sovvenzione di qualsiasi aiuto concesso all'armatore o a terzi) non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell'aiuto. Per i contratti di costruzione navale con valore contrattuale prima dell'aiuto superiore ai 10 milioni di ecu il massimale è del 9 %, negli altri casi del 4,5 %.
2. Il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Il precedente paragrafo non si applica tuttavia alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. In tal caso il massimale applicabile al contratto è quello in vigore tre anni prima della consegna della nave. La Commissione può tuttavia concedere una proroga al periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa.
3. La concessione di aiuti per casi individuali in applicazione di un regime approvato non richiede una notifica preventiva né l'autorizzazione della Commissione.
Tuttavia, qualora vi sia concorrenza tra diversi Stati membri per un particolare contratto, la Commissione richiede la notifica preventiva delle relative proposte di aiuto su richiesta di qualunque Stato membro. In questi casi, la Commissione adotta una posizione entro 30 giorni dalla notifica; gli aiuti proposti possono essere concessi solo previa autorizzazione della Commissione. Con le decisioni su questi casi la Commissione garantisce che gli aiuti previsti non incidano sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
4. Gli aiuti sotto forma di agevolazioni di credito concesse dallo Stato ad armatori nazionali e non nazionali o a terzi per la costruzione o la trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune e non rientrare nel massimale qualora siano conformi alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (intesa sui crediti all'esportazione di navi) o ad eventuali accordi sostitutivi o di modifica di detta intesa.
5. Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione navali, accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo non sono soggetti al massimale e possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni previste a tale scopo dal Gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo sull'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'intesa sui crediti all'esportazione di navi, con le eventuali disposizioni aggiuntive o rettificative.
Ogni singolo progetto di aiuto deve essere previamente notificato alla Commissione che verifica la specifica finalità di «sviluppo» contenuta nell'aiuto prospettato e si assicura che l'aiuto rientri nel campo di applicazione dell'intesa di cui al primo comma e che diversi cantieri possano concorrere per aggiudicarsi l'assistenza allo sviluppo offerta.
CAPO III
AIUTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALLA CHIUSURA
Art. 4. Aiuti alla chiusura.
1. Gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione, trasformazione o riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.
2. I costi che possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1 sono in particolare:
- le indennità versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;
- le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri in questione e le cui attività principali non siano la costruzione, trasformazione o riparazione navale;
- le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale;
- le spese sostenute per riconvertire il cantiere (i cantieri), i fabbricati, le installazioni e le infrastrutture verso usi diversi da quelli specificati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 1.
3. Inoltre, nel caso in cui un cantiere cessi totalmente ogni attività di costruzione, trasformazione o riparazione, anche le seguenti misure sono considerate compatibili con il mercato comune:
- l'aiuto per un importo che non superi il più elevato dei due valori seguenti stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti: il valore contabile residuo delle installazioni, senza tener conto della parte di eventuali rivalutazioni successive al 1° gennaio 1991 che superi il tasso d'inflazione nazionale, oppure il valore scontato del contributo ai costi fissi ottenibile dalle installazioni in un periodo triennale (meno i benefici che l'impresa ricava dalla loro chiusura);
- gli aiuti quali i prestiti o le garanzie su prestiti per il capitale d'esercizio necessario all'impresa per completare i lavori non terminati, a condizione che tali aiuti si limitino al minimo indispensabile e che sia già stata eseguita una parte considerevole dei lavori.
4. L'importo e l'intensità degli aiuti devono essere giustificati dall'entità delle chiusure necessarie, fermo restando che si deve tener conto dei problemi strutturali della regione in questione e, in caso di riconversione verso altre attività industriali, della legislazione comunitaria e delle norme comunitarie relative alle nuove attività.
5. Al fine di garantire l'irreversibilità delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro interessato deve assicurare che i cantieri di costruzione, trasformazione e riparazione navali che sono stati chiusi lo rimangano per un periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 5. Aiuti alla ristrutturazione.
1. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, compresi gli apporti di capitale, le remissioni di debiti, i prestiti sovvenzionati, la compensazione delle perdite e le garanzie, possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
In caso di ristrutturazione, devono essere inoltre soddisfatti i seguenti requisiti specifici:
- l'impresa non deve aver ricevuto alcun aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1013/97;
- l'aiuto deve rappresentare un'operazione una tantum e lo Stato membro interessato deve avere assunto impegni chiari ed irrevocabili a non concedere in futuro ulteriori aiuti all'impresa né ai suoi successori legali;
- deve essere operata un'effettiva ed irreversibile riduzione della capacità di costruzione, trasformazione o riparazione navali dell'impresa beneficiaria, commisurata al livello di aiuto in questione (a questo riguardo, il livello della produzione effettiva nei 5 anni precedenti costituirà il fattore determinante per il livello richiesto di riduzione di capacità);
- la capacità oggetto della chiusura deve essere regolarmente utilizzata per la costruzione, trasformazione o riparazione navali fino alla data della notifica dell'aiuto in questione a norma dell'articolo 10;
- la chiusura della capacità deve essere mantenuta per almeno 10 anni a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione;
- se la capacità oggetto della chiusura viene riutilizzata per scopi alternativi, questi devono essere indipendenti dal cantiere in questione e le attività non devono riguardare principalmente la costruzione, trasformazione o riparazione navali;
- lo Stato membro interessato deve accettare di fornire piena collaborazione alla realizzazione delle procedure di controllo stabilite dalla Commissione, comprese le ispezioni in loco, effettuate eventualmente da periti indipendenti.
2. Nel valutare la regolarità della produzione e della riduzione della capacità, la Commissione basa la propria decisione non solo sulla capacità teorica del/dei cantiere/i dell'impresa ma anche sul livello della produzione effettiva nei 5 anni precedenti. Non verranno prese in considerazione le riduzioni di capacità in altre imprese nel medesimo Stato membro a meno che siano impossibili riduzioni di capacità nell'impresa beneficiaria senza compromettere la redditività del piano di ristrutturazione.
3. Prima di adottare una posizione al riguardo, la Commissione richiede l'opinione degli Stati membri in tutti i casi di questo genere che superino i 10 milioni di ecu.
4. Qualora le operazioni di ristrutturazione durino diversi anni e comportino un aiuto di importo assai elevato, la Commissione può richiedere che l'aiuto sia devoluto ad impianti previa notifica ed approvazione della Commissione stessa.
CAPO IV
ALTRE MISURE
Art. 6. Aiuti agli investimenti innovativi.
Gli aiuti concessi per l'innovazione in cantieri esistenti di costruzione, trasformazione e riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 10 % lordo purché siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, ossia non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'Unione europea, e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:
- gli aiuti si limitino a coprire le spese per gli investimenti e le attività di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto;
- il loro importo e la loro intensità siano limitati al minimo indispensabile, tenendo conto del grado di rischio associato al progetto.
Art. 7. Aiuti regionali agli investimenti.
Gli aiuti agli investimenti concessi per l'adeguamento o l'ammodernamento dei cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria del cantiere/dei cantieri in questione, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 22,5 %;
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 12,5 % o il massimale applicabile per gli aiuti regionali, se questo è inferiore;
- riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti regionali.
Art. 8. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo.
Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navali per progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo o alle disposizioni successive eventualmente adottate in materia.
Art. 9. Tutela dell'ambiente.
Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navali per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle norme previste dalla disciplina comunitaria e degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente o alle disposizioni successive eventualmente adottate in materia.
CAPO V
PROCEDURA DI CONTROLLO ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 10. Notifica.
1. Oltre alle disposizioni dell'articolo 93 del trattato, gli aiuti alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale di cui al presente regolamento sono soggetti alle norme speciali di notifica di cui al paragrafo 2.
2 Gli Stati membri notificano previamente alla Commissione e non attuano senza la sua autorizzazione:
a) i regimi di aiuti - nuovi o già esistenti - e le modifiche dei regimi di aiuti esistenti di cui al presente regolamento;
b) le decisioni di applicare alle imprese di cui al presente regolamento un regime di aiuti di applicazione generale, compresi i regimi di aiuti regionali di applicazione generale, affinché possa essere verificata la compatibilità con l'articolo 92 del trattato, in particolare nei casi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, a meno che gli aiuti in questione siano inferiori alla soglia de minimis di 100 000 ecu nell'arco di tre anni;
c) ogni applicazione individuale dei regimi di aiuti:
i) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 5, all'articolo 4 e all'articolo 5;
ii) nei casi in cui la Commissione l'abbia espressamente previsto al momento dell'autorizzazione del regime di aiuto in questione.
Art. 11. Vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di aiuti.
1. Per consentire alla Commissione di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di cui ai capi da II a IV, gli Stati membri le trasmettono:
a) relazioni mensili su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale, da presentare, entro la fine del terzo mese successivo al mese della firma del contratto, in base all'allegato modulo 1;
b) relazioni conclusive su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale (compresi quelli stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento) da presentare entro la fine del mese successivo al mese di ultimazione, in base all'allegato modulo 1;
c) se richiesto dalla Commissione, relazioni annuali che specifichino gli importi complessivi degli aiuti concessi ad ogni singolo cantiere nazionale nell'anno precedente, da presentare entro il 1 marzo dell'anno successivo all'anno cui si riferisce la relazione, in base all'allegato modulo 2;
d) nel caso di cantieri in grado di costruire navi mercantili superiori a 5 000 tsl, relazioni annuali contenenti informazioni non riservate sull'andamento delle capacità produttive e sull'assetto proprietario, da presentare, entro i due mesi successivi all'assemblea ordinaria per l'approvazione della relazione annuale del cantiere, in base all'allegato modulo 3; tali relazioni sono presentate ogni due anni dopo la presentazione della prima relazione annuale, a meno che la Commissione decida di richiedere relazioni annuali;
e) nel caso di cantieri che abbiano ricevuto aiuti alla ristrutturazione a norma dell'articolo 5, relazioni trimestrali sul raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione, ivi comprese le seguenti informazioni: pagamento ed utilizzo degli aiuti, investimenti, produttività, riduzioni di personale, redditività;
f) nel caso di cantieri che abbiano beneficiato di contratti connessi ad aiuti concessi sotto forma di assistenza allo sviluppo, tutte le informazioni di cui la Commissione potrebbe aver bisogno per accertare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5.
2. Nel caso di cantieri che svolgano attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, sia civile che militare, le relazioni di cui alla lettera d) del paragrafo 1 sono corredate di un attestato del revisore legale dei conti che certifica la ripartizione dei costi generali tra i due settori. Sono inoltre fornite separatamente informazioni sul fatturato nei settori civile e militare.
3. Sulla scorta delle informazioni comunicatele a norma dell'articolo 10 e del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione redige annualmente una relazione complessiva destinata a fornire una base per la discussione con gli esperti nazionali e il Consiglio. Tale relazione viene inviata per conoscenza anche al Parlamento europeo. Per i casi relativi ad aiuti alla ristrutturazione sono redatte relazioni semestrali a parte.
4. Se uno Stato membro non rispetta integralmente l'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione e debita notifica, può esigere che detto Stato membro sospenda i pagamenti per aiuti già approvati fino a quando la Commissione stessa non abbia ricevuto tutte le relazioni mancanti.
Se le relazioni di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 sono puntuali ma incomplete e se, nella relazione, lo Stato membro specifica quali cantieri non hanno assolto l'obbligo di redigerle, la Commissione limita l'eventuale richiesta di sospensione dei pagamenti ai soli cantieri in difetto.
Art. 12. Relazione della Commissione.
La Commissione presenta periodicamente al Consiglio una relazione sulla situazione del mercato e valuta se i cantieri europei siano interessati da pratiche anticoncorrenziali. Qualora sia stabilito che il settore è danneggiato da pratiche anticoncorrenziali di qualunque tipo, la Commissione propone, se del caso, al Consiglio misure volte a risolvere il problema.
La prima relazione è presentata al Consiglio entro il 31 dicembre 1999.
Art. 13. Entrata in vigore.
Il presente
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato
Modulo 1
Relazioni sugli ordinativi/le consegne di navi mercantili
(Omissis)
Modulo 2
Relazione sull'aiuto finanziario accordato all'impresa
(Omissis)
Modulo 3
Relazione sui cantieri di costruzione di navi mercantili superiori a 5 000 tsl
(Omissis)
1. Nome dell'impresa (............................)
2. Capacità totale disponibile (...........) (tslc)
3. Dati su ormeggio/banchina
Ormeggio o banchina / Dimensione massima delle navi (tsl)
(................) / (.................................)
(................) / (.................................)
(................) / (.................................)
4. Descrizione dei programmi di espansione o riduzione futura della capacità
5. Produzione (espressa in tscl) dell'anno e livelli di produzione dei quattro anni precedenti
6. Assetto della proprietà (struttura del capitale, quote di partecipazione pubblica diretta e indiretta)
7. Documenti finanziari (stato patrimoniale, conto profitto e perdite, compresi, se disponibili, conti separati relativi alle attività di cantieristica delle holding)
8. Trasferimento di risorse pubbliche (incluse garanzie su debiti, obbligazioni conferite, ecc.)
9. Esenzioni da obblighi finanziari o di altro genere (incluse agevolazioni fiscali, ecc.)
10. Contributi in conto capitale (compresi i conferimenti di capitale proprio, prelievo di capitali, dividendi, prestiti e relativi rimborsi, ecc.)
11. Remissione di debiti
12. Trasferimento delle perdite
(omissis)