Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.7 politica di sviluppo |
Data: | 12/01/2005 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.7.97 – Regolamento 12 gennaio 2005, n. 107.
Regolamento (CE) n. 107/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2130/2001 relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia.
(G.U.U.E. 26 gennaio 2005, n. L 23).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità sta attuando un programma a favore delle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia a titolo del
(2) Il
(3) Nel luglio 2002, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia che integra gli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo nell'America latina e in Asia e abroga il
(4) È necessario assicurare l'applicazione del
(5) È necessario indicare la dotazione finanziaria per i restanti anni interessati dalle attuali prospettive finanziarie, cioè per il 2005 e il 2006.
(6) È altresì necessario prevedere una valutazione indipendente dell'attuazione del
(7) Occorre pertanto che il
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è incaricata di valutare, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dagli articoli 27, 48, paragrafo 2 e 167 del
2) All'articolo 15, è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è pari a 141 milioni di EUR.»
3) All'articolo 20 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.