§ 20.7.97 – Regolamento 12 gennaio 2005, n. 107.
Regolamento (CE) n. 107/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2130/2001 relativo alle azioni nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:12/01/2005
Numero:107


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.7.97 – Regolamento 12 gennaio 2005, n. 107.

Regolamento (CE) n. 107/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2130/2001 relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia.

(G.U.U.E. 26 gennaio 2005, n. L 23).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità sta attuando un programma a favore delle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia a titolo del regolamento (CE) n. 2130/2001. Tale regolamento è giunto a scadenza il 31 dicembre 2004.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2130/2001 prevede che il suo rinnovo dipenda dalla possibilità di essere integrato in un regolamento quadro unico per l'Asia e l'America Latina.

     (3) Nel luglio 2002, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia che integra gli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo nell'America latina e in Asia e abroga il regolamento (CE) n. 2130/2001. Il regolamento proposto non è stato adottato in tempo utile per entrare in vigore entro il 31 dicembre 2004. Un evento del genere potrebbe mettere a repentaglio la continuità delle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, rendendone più difficoltosa l'attuazione.

     (4) È necessario assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2130/2001 fino all'entrata in vigore del regolamento futuro. Quest'ultimo costituirebbe allora il nuovo quadro giuridico per le azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate in queste due regioni.

     (5) È necessario indicare la dotazione finanziaria per i restanti anni interessati dalle attuali prospettive finanziarie, cioè per il 2005 e il 2006.

     (6) È altresì necessario prevedere una valutazione indipendente dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2130/2001.

     (7) Occorre pertanto che il regolamento (CE) n. 2130/2001 sia opportunamente modificato,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2130/2001 è così modificato:

     1) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Commissione è incaricata di valutare, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dagli articoli 27, 48, paragrafo 2 e 167 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.»

     2) All'articolo 15, è inserito il seguente paragrafo:

     «1 bis. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è pari a 141 milioni di EUR.»

     3) All'articolo 20 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.