§ 20.7.83 – Regolamento 14 aprile 2004, n. 688.
Regolamento (CE) n. 688/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2298/2001 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:14/04/2004
Numero:688


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.7.83 – Regolamento 14 aprile 2004, n. 688.

Regolamento (CE) n. 688/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2298/2001 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 15 aprile 2004, n. L 106).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia alla Comunità il 1° maggio 2004, occorre apportare adeguamenti linguistici al regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare.

     (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2298/2001,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2298/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 e in aggiunta ai requisiti dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la casella 20 della domanda di titolo e il titolo stesso recano una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

     Il numero dell'azione da indicare è quello specificato nel bando di gara. Nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli deve essere indicato il paese di destinazione.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.