§ 20.7.26 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1725.
Regolamento (CE) n. 2001/1725 del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:23/07/2001
Numero:1725


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione delle azioni della Comunità contro le mine terrestri antipersona nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione nei [...]
Art. 2.      1. Le operazioni comunitarie ai sensi del presente regolamento sono volte a sostenere i paesi che subiscono le conseguenze provocate dalle mine terrestri antipersona ai fini della creazione [...]
Art. 3.      In linea di massima, i beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono i paesi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e parti contraenti della [...]
Art. 4.      1. Possono essere partner beneficiari di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento, tra gli altri, le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali, le organizzazioni [...]
Art. 5.      1. Il contributo comunitario a norma del presente regolamento può essere impiegato per finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il personale e gli altri servizi connessi all'azione contro [...]
Art. 6.      1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente
Art. 7.      1. La Commissione provvede, in base ad uno scambio regolare di informazioni, anche in loco, ad agevolare l'effettivo coordinamento dell'assistenza della Comunità e dei singoli Stati membri onde [...]
Art. 8.      1. La Commissione valuta, decide e gestisce le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle di cui agli [...]
Art. 9.      1. I progetti si collocano nel quadro più ampio della ricostruzione del paese o della regione in questione e vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di impatto positivo [...]
Art. 10.      In tutti gli accordi di finanziamento o i contratti conclusi nell'ambito del presente regolamento è previsto che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le [...]
Art. 11.      Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente a una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 6, un [...]
Art. 12.      La Commissione valuta periodicamente gli interventi finanziati dalla Comunità onde stabilire se siano stati conseguiti i loro obiettivi e dare indicazioni su come migliorare l'efficacia delle [...]
Art. 13.      Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale di tutte le azioni comunitarie [...]
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.7.26 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1725. [1]

Regolamento (CE) n. 2001/1725 del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.

(G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione delle azioni della Comunità contro le mine terrestri antipersona nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione nei paesi terzi, promuovendo al contempo una strategia sistematica e coerente di sminamento a scopo umanitario, quale risposta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (in seguito denominata "convenzione di Ottawa").

     2. Le azioni di cui al presente regolamento si svolgono nel territorio di paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo o sono direttamente legate a situazioni verificatesi in tali paesi, specie in quelli che cercano di superare le conseguenze di conflitti.

     Le azioni contro le mine devono essere integrate in tutte le strategie specifiche e di cooperazione per i suddetti paesi terzi che subiscono le conseguenze delle mine terrestri antipersona.

 

     Art. 2.

     1. Le operazioni comunitarie ai sensi del presente regolamento sono volte a sostenere i paesi che subiscono le conseguenze provocate dalle mine terrestri antipersona ai fini della creazione delle condizioni necessarie per il loro sviluppo economico e sociale:

     a) favorendo l'elaborazione, il monitoraggio e l'applicazione di una strategia civile di azione contro le mine;

     b) assistendo i paesi colpiti nell'attuazione della convenzione di Ottawa;

     c) creando e sostenendo strutture internazionali e risorse locali nei paesi colpiti per attuare con la massima efficacia le azioni contro le mine;

     d) facendo fronte alle emergenze umanitarie, prevenendo gli incidenti e contribuendo alla riabilitazione delle vittime delle mine;

     e) incentivando la sperimentazione all'interno del paese e l'introduzione di attrezzature e di tecnologie appropriate per l'azione contro le mine;

     f) promuovendo il coordinamento con gli utilizzatori finali dell'attrezzatura di sminamento nelle fasi iniziali della ricerca e per sostenere l'impiego di tali tecnologie nei paesi colpiti dalle mine;

     g) promuovendo azioni di sminamento compatibili con l'ambiente locale e coerenti con lo sviluppo sostenibile della regione colpita;

     h) favorendo il coordinamento tra i soggetti internazionali dell'azione contro le mine.

     2. Possono essere finanziate a norma del presente regolamento, tra l'altro, tutte le attività connesse all'azione contro le mine terrestri antipersona che concorrono al conseguimento di obbiettivi necessari ai fini dello sviluppo economico e sociale, compresi:

     a) la sensibilizzazione al problema delle mine;

     b) la formazione di personale specializzato;

     c) l'individuazione e la demarcazione delle zone sospette;

     d) la localizzazione e l'identificazione delle mine terrestri antipersone;

     e) lo sminamento secondo gli standard umanitari e la distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno e, parallelamente, la distruzione delle scorte di simili mine;

     f) l'assistenza, la riabilitazione e la reintegrazione socioeconomica delle vittime;

     g) la gestione dell'informazione, compresi i sistemi di informazione geografica;

     h) le altre attività che contribuiscono a ridurre l'impatto umano, economico e ambientale delle mine terrestri antipersona.

     3. Nell'ambito del paragrafo 2, si rivolgerà particolare attenzione agli interventi nei paesi più colpiti dalle mine, dove le mine terrestri antipersona, o, insieme ad esse, altri ordigni inesplosi mietono vittime tra i civili, o dove la presenza effettiva, o solo ipotetica, di questi ordigni ostacola considerevolmente il ripristino dell'attività economica e sociale o lo sviluppo, e richiede pertanto un impegno specifico a lungo termine che gli aiuti umanitari d'urgenza e gli aiuti alla ricostruzione non possono assicurare.

     4. Per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia con i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito dei progetti di aiuto umanitario, riabilitazione, ricostruzione e sviluppo, le azioni contro le mine che possono essere finanziate nell'ambito di detti programmi o progetti continuano ad essere finanziate attraverso la linea di bilancio in cui rientra l'azione principale. All'occorrenza, queste attività possono essere integrate o sostenute da azioni contro le mine finanziate ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     In linea di massima, i beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono i paesi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e parti contraenti della convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o i casi in cui l'amministrazione nazionale è inefficace.

 

     Art. 4.

     1. Possono essere partner beneficiari di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento, tra gli altri, le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali, le organizzazioni non governative (ONG), le amministrazioni nazionali, provinciali e locali, loro servizi, agenzie e istituti e gli operatori pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze ed esperienze.

     2. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [2]

     3. Le società e altre organizzazioni partecipanti alle gare d'appalto dimostrano di perseguire una metodologia operativa che non espone i loro dipendenti a rischi indebiti e di disporre di un'adeguata assicurazione in materia di responsabilità civile e infortuni dei lavoratori.

 

     Art. 5.

     1. Il contributo comunitario a norma del presente regolamento può essere impiegato per finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il personale e gli altri servizi connessi all'azione contro le mine; la verifica sperimentale delle attrezzature e delle tecnologie; il sostegno logistico, l'acquisto, la fornitura e il magazzinaggio delle attrezzature, le forniture e le opere necessarie per le azioni contro le mine; gli studi, le conferenze e le misure volte a rafforzare il coordinamento internazionale dell'azione contro le mine; le missioni di valutazione e di controllo, nonché le attività volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione.

     2. I finanziamenti comunitari a norma del presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

     3. Ove le azioni siano oggetto di accordi finanziari tra la Comunità e i paesi partner, tali accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, diritti o altri oneri non è a carico della Comunità.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione provvede, in base ad uno scambio regolare di informazioni, anche in loco, ad agevolare l'effettivo coordinamento dell'assistenza della Comunità e dei singoli Stati membri onde migliorare la coerenza e la complementarità dei loro programmi.

     2. La Commissione può esplorare possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare gli Stati membri.

     3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con i contributori e gli attori internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite, e con le ONG, nonché con istituzioni competenti come il centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005. [3]

     4. Sono adottate le misure necessarie per dare visibilità al contributo della Comunità.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione valuta, decide e gestisce le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Le decisioni di finanziamento per un importo superiore a 3 milioni di EUR sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

     3. La Commissione informa il competente comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tutte le decisioni di finanziamento per un importo inferiore a 3 milioni di EUR. Tale informazione è comunicata almeno una settimana prima dell'adozione della decisione di finanziamento.

     4. La Commissione può adottare decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, purché non comportino modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

 

     Art. 9.

     1. I progetti si collocano nel quadro più ampio della ricostruzione del paese o della regione in questione e vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di impatto positivo e di rapporto costo- efficacia.

     2. Ove possibile, i progetti sono esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antipersona coordinato dal governo beneficiario, dalla società locale in collaborazione con le ONG o da un'istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe consentire al governo beneficiario, alla società locale o alle ONG di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le capacità locali.

 

     Art. 10.

     In tutti gli accordi di finanziamento o i contratti conclusi nell'ambito del presente regolamento è previsto che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le procedure consuete definite dalla Commissione ai sensi delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

     La Commissione può inoltre procedere a controlli e ispezioni in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio. Le misure adottate dalla Commissione assicureranno un'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

 

     Art. 11.

     Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente a una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 6, un documento strategico sulle mine terrestri antipersona (APL), comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri di valutazione applicati alla loro realizzazione, ai fini del suo esame secondo le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Il documento strategico APL riguarda, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi di altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio. Il documento strategico APL è parimenti trasmesso, per conoscenza, al Parlamento europeo.

 

     Art. 12.

     La Commissione valuta periodicamente gli interventi finanziati dalla Comunità onde stabilire se siano stati conseguiti i loro obiettivi e dare indicazioni su come migliorare l'efficacia delle azioni future.

 

     Art. 13.

     Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale di tutte le azioni comunitarie contro le mine formulando suggerimenti per il futuro del presente regolamento e, ove necessario, proponendo modifiche dello stesso.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 1717/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.