Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 25/09/2006 |
Numero: | 1424 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.531 - Regolamento 25 settembre 2006, n. 1424.
Regolamento (CE) n. 1424/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea
(G.U.U.E. 29 settembre 2006, n. L 270)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. ANTEFATTO
(1) Con il
(2) Con il
(3) Il
(4) L’articolo 1, paragrafo 3, del
(5) Durante l’inchiesta iniziale il margine di dumping medio ponderato sopra menzionato è stato calcolato come quello di tre società campionate, poiché una delle imprese campionate inizialmente aveva un margine nullo. Il margine di dumping medio ponderato così calcolato nell’inchiesta iniziale era del 57,7 %, come indicato nel considerando 1. Il regolamento di modifica riduce considerevolmente il margine di dumping delle tre società sopramenzionate. Il nuovo margine di dumping medio ponderato da applicare alle società che soddisfano le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del
B. RICHIESTE DEL NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE
(6) Il produttore esportatore indiano SRF Limited («il richiedente») ha chiesto di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che collaborano nell’inchiesta iniziale non inserite nel campione («trattamento dei nuovi produttori esportatori»).
(7) È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere il trattamento dei nuovi produttori esportatori, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del
— se nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1999 al 31 marzo 2000) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento,
— se non è collegato ad alcun esportatore o produttore indiano soggetto alle misure imposte dal presente regolamento, nonché
— se ha esportato i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o se ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.
(8) Al richiedente è stato inviato un questionario e gli è stato chiesto di presentare le prove che dimostrano che soddisfa i tre criteri sopramenzionati.
(9) Il richiedente ha risposto al questionario ed ha fornito prove ritenute sufficienti a dimostrare che può essere considerato un nuovo produttore esportatore.
(10) L’aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente deve essere basata sul margine di dumping medio ponderato stabilito per le parti scelte nel campione nell’inchiesta iniziale, modificato a norma del regolamento di modifica, vale a dire il 15,5 %, come indicato sopra nel considerando 5.
(11) Poiché, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione, da questa aliquota di dazio deve essere detratto il margine di sovvenzione all’esportazione del richiedente, come accertato nell’inchiesta antisovvenzione che ha condotto all’adozione del
(12) L’aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente deve quindi essere calcolata come indicato nella tabella sotto riportata.
(Omissis)
(13) Il richiedente e le industrie comunitarie sono state informate dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
(14) Il richiedente ha presentato osservazioni sul calcolo del margine di dumping. Tali osservazioni sono state prese in considerazione nella tabella sopra riportata.
(15) Tutte le altre argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti sono state esaminate e, se del caso, debitamente prese in considerazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 1 del
«2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:
Paese |
Impresa |
Dazio definitivo (%) |
Codice addizionale TARIC |
India |
Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nagar Behind South Extension Part-1 New Delhi 110 003 India |
17,3 |
A026 |
India |
Flex Industries Limited A-1, Sector 60 Noida 201 301 (U.P.) India |
0 |
A027 |
India |
Garware Polyester Limited Garware House 50-A, Swami Nityanand Marg Vile Parle (East) Mumbai 400 057 India |
6,8 |
A028 |
India |
Jindal Poly Films Limited 56 Hanuman Road New Delhi 110 001 India |
0 |
A030 |
India |
MTZ Polyfilms Limited New India Centre, 5th floor 17 Co-operage Road Mumbai 400 039 India |
18,0 |
A031 |
India |
Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1 Noida 201 301 Dist. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh India |
0 |
A032 |
India |
SRF Limited Express Building 9-10 Bahadur Shah Zaraf Marg New Delhi 110 002 India |
3,5 |
A753 |
India |
Tutte le altre imprese |
17,3 |
A999» |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.