§ 20.6.508 - Decisione 13 febbraio 2006, n. 173.
Decisione n. 2006/173/CE della Commissione recante modifica della decisione 2001/645/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:13/02/2006
Numero:173


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2001/645/CE
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella


§ 20.6.508 - Decisione 13 febbraio 2006, n. 173.

Decisione n. 2006/173/CE della Commissione recante modifica della decisione 2001/645/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originarie, tra l’altro, dell’India

(G.U.U.E. 8 marzo 2006, n. L 68).

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

 

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1676/2001, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 62,6 % sulle importazioni di fogli di PET originarie dell’India.

     (2) Il 22 agosto 2001, la Commissione ha accettato con la decisione 2001/645/CE gli impegni offerti da cinque produttori indiani: Ester Industries Limited («Ester»), Flex Industries Limited («Flex»), Garware Polyester Limited («Garware»), MTZ Polyfilms Limited («MTZ»), e Polyplex Corporation Limited («Polyplex»).

     (3) Il 22 novembre 2003 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1676/2001 limitato alla forma delle misure antidumping definitive. L’indagine è terminata con l’adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 del Consiglio che ha modificato il regolamento (CE) n. 1676/2001.

 

B. REVOCA DELL’ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI

 

     (4) Come stabilito nei considerando da 22 a 25 del regolamento (CE) n. 365/2006 e dopo aver consultato tutte le parti interessate, gli impegni nella forma attuale non sono giudicati adeguati a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping, in quanto comportano notevoli difficoltà dal punto di vista del controllo e dell’attuazione nonché rischi inaccettabili. Su tale base e conformemente alle clausole applicabili degli impegni in questione, che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente l’accettazione degli impegni, la Commissione ha deciso di procedere alla revoca degli impegni.

     (5) La Commissione ha informato le autorità dell’India e i produttori esportatori di tale paese interessati dal regolamento (CE) n. 365/2006 di aver proposto la revoca dell’accettazione degli impegni in vigore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

     (6) Tali osservazioni sono esaminate nei considerando da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 365/2006.

 

C. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2001/645/CE

 

     (7) In considerazione di quanto sopra, è necessario abrogare la decisione 2001/645/CE che accetta gli impegni offerti da Ester Industries Limited («Ester»), Flex Industries Limited («Flex»), Garware Polyester Limited («Garware»), MTZ Polyfilms Limited («MTZ»), e Polyplex Corporation Limited («Polyplex»).

     (8) Parallelamente alla presente decisione, con il regolamento (CE) n. 366/2006, il Consiglio ha stabilito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2001/645/CE è abrogata.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.