Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 28/10/2004 |
Numero: | 1877 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.426 – Regolamento 28 ottobre 2004, n. 1877.
Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione che modifica l’allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 per quanto riguarda i contingenti applicati alla Serbia e Montenegro.
(G.U.U.E. 29 ottobre 2004, n. L 326).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per alcuni prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro.
(2) La Serbia e Montenegro è ad una svolta importante del suo processo di riforme. A questo stadio, pertanto, è indispensabile sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e aiutare il paese a tenere il passo con il processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.
(3) È di fondamentale importanza migliorare le possibilità commerciali della Serbia e Montenegro nei settori in cui possiede vantaggi economici comparati, onde sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e favorire l'integrazione del paese nelle strutture europee.
(4) L'aumento proposto rientra in un processo globale volto ad intensificare le relazioni commerciali con la Serbia e Montenegro, anche attraverso l'avvio di negoziati riguardanti un accordo tessile finalizzato alla liberalizzazione bilaterale.
(5) Occorre, pertanto, migliorare l'accesso al mercato, segnatamente per i tessili, e rivedere i contingenti attualmente applicati alle importazioni di prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro. Questo ulteriore miglioramento rispecchia i progressi globali compiuti finora nei colloqui di natura tecnica in vista dei negoziati per l'accordo tessile, e i verbali concordati firmati il 15 giugno 2004.
(6) Poiché le importazioni di determinate categorie di prodotti tessili nell'Unione europea sono attualmente bloccate per esaurimento dei contingenti, la Serbia e Montenegro e gli Stati membri hanno chiesto che questi ultimi siano aumentati.
(7) Occorre aumentare i livelli dei contingenti per la Serbia e Montenegro onde soddisfare le richieste di importazioni in sospeso per le categorie 6, 7 e 15, e per la categoria 16 in cui i limiti quantitativi sono stati quasi raggiunti.
(8) Il regolamento (CE) n. 517/94 deve essere, pertanto, opportunamente modificato.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
ALLEGATO
(Omissis)