§ 20.6.422 – Regolamento 21 ottobre 2004, n. 1830.
Regolamento (CE) n. 1830/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 283/2004 e il regolamento (CE) n. 284/2004 per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:21/10/2004
Numero:1830


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.6.422 – Regolamento 21 ottobre 2004, n. 1830.

Regolamento (CE) n. 1830/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 283/2004 e il regolamento (CE) n. 284/2004 per quanto riguarda la registrazione di alcune importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) fabbricati da un produttore esportatore brasiliano e da un produttore esportatore israeliano.

(G.U.U.E. 22 ottobre 2004, n. L 321).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13 e l’articolo 14, paragrafo 5, e il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 24, paragrafo 5,

     previa consultazione del comitato consultivo,

 

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

     (1) Con regolamento (CE) n. 2597/1999 (di seguito «il regolamento antisovvenzioni definitivo»), il Consiglio ha imposto dei dazi compensativi compresi tra il 3,8% e il 19,1 % sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (di seguito «fogli di PET») originari dell'India.

     (2) Con regolamento (CE) n. 1676/2001 (di seguito «il regolamento antidumping definitivo»), il Consiglio ha imposto dei dazi antidumping compresi tra lo 0 % e il 62,6 % sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India.

     (3) Il 6 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata — a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, e a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base — da DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA perché venisse avviata un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping e compensative istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. Secondo quanto affermato nella domanda, le pratiche di elusione consistevano nel trasbordo in Brasile e in Israele di fogli di PET originari dell'India verso la Comunità. La domanda conteneva elementi di prova, a prima vista sufficienti, relativi ai fattori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e ai fattori di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

     (4) La Commissione ha aperto due inchieste in merito alla presunta elusione delle misure compensative, con il regolamento (CE) n. 283/2004, e delle misure antidumping, con il regolamento (CE) n. 284/2004 (di seguito «i regolamenti di apertura»). Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, e dell’articolo 23, paragrafo 2, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, l'articolo 2 dei regolamenti di apertura chiedeva alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 20 febbraio 2004, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele.

     (5) L'articolo 2, paragrafo 3, dei regolamenti di apertura stabilisce che la Commissione possa, mediante regolamento, chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto l’esenzione dalla registrazione e che non risultino aver eluso, rispettivamente, i dazi antidumping e i dazi compensativi.

 

B. RICHIESTE DI ESENZIONE

 

     (6) Entro il termine stabilito dall’articolo 3 dei regolamenti di apertura, la Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalla registrazione delle importazioni e dalle misure imposte su di esse da parte di un produttore esportatore brasiliano, Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (di seguito «Terphane»), e da parte di un produttore esportatore israeliano, Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele (di seguito «Jolybar»).

 

C. PERIODO DELL'INCHIESTA

 

     (7) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (di seguito «il PI»). Per esaminare eventuali modificazioni della configurazione degli scambi sono stati raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 1998 e il PI.

 

D. CONCLUSIONI RELATIVE ALLA TERPHANE

 

     (8) La Terphane ha risposto al questionario inviato dalla Commissione nel corso dell'inchiesta. La Commissione ha svolto una visita di verifica presso la sede della Terphane.

     (9) L’impresa ha esportato soltanto 10,6 tonnellate di fogli di PET nella Comunità durante il PI. Prima della partita esportata durante il PI, la Terphane aveva esportato solamente un modesto quantitativo di prodotto in esame, come campione, nel 2002. La società non ha effettuato altre esportazioni nella Comunità né durante il periodo dell'inchiesta né nel periodo interessato dalla raccolta di dati. Inoltre, è stato stabilito che la Terphane è un produttore esportatore di fogli di PET che effettua l'intero processo produttivo del prodotto in esame in impianti di produzione propri. I fogli esportati nella Comunità vengono fabbricati dall’impresa in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. La Terphane non ha mai acquistato fogli di PET provenienti dall’India né prima del periodo dell’inchiesta né durante tale periodo. Si ritiene, pertanto, che la Terphane abbia dimostrato di non avere eluso le misure istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India.

 

E. CONCLUSIONI RELATIVE ALLA JOLYBAR

 

     (10) La Jolybar ha risposto al questionario inviato dalla Commissione nel corso dell'inchiesta. La Commissione ha svolto una visita di verifica presso la sede della Jolybar.

     (11) L’attività della Jolybar, unica società israeliana che ha collaborato all’inchiesta, consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare fogli di PET acquistati, per poi venderli come prodotti che rientrano sotto gli stessi codici NC dei prodotti in esame ma che non sono, generalmente, di origine indiana e non possono, pertanto, essere considerati costituire i prodotti in esame. La società rifornisce di fogli di PET il mercato comunitario fin dagli anni ’90. I fogli esportati nella Comunità vengono fabbricati dalla Jolybar in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. I quantitativi di fogli di PET esportati dalla Jolybar nella Comunità sono raddoppiati tra il 1999 e il 2003 (il PI). La società ha spiegato che, di norma, essa non rifornisce di fogli di PET indiani i clienti nella Comunità, dato che questi ultimi preferiscono che la Jolybar utilizzi, come materiale di base da trattare, i tipi e qualità di fogli di PET europei. Eccezionalmente, durante il PI, un quantitativo di circa una tonnellata di fogli di PET indiani è stato spedito a un cliente della Comunità: tale quantitativo faceva parte di una partita più ingente richiesta con urgenza dal cliente. Si conclude, pertanto, che esiste una giustificazione economica sufficiente per la modificazione della configurazione degli scambi accertata per la Jolybar, modificazione che è in linea con le attività svolte dall’azienda nel mercato comunitario relativamente ai fogli di PET di sua fabbricazione.

 

F. CONCLUSIONI

 

     (12) Alla luce delle risultanze suesposte, si dovrebbe porre fine alla registrazione delle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e fabbricati dalla Terphane e di fogli di PET spediti da Israele e fabbricati dalla Jolybar.

     (13) In questa fase, qualsiasi decisione relativa agli esportatori dovrebbe limitarsi all'esenzione dalla registrazione. Se, in seguito, il Consiglio adotterà regolamenti che estendono le misure antidumping e compensative a norma, rispettivamente, dell'articolo 13 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, lo stesso Consiglio potrebbe anche decidere di esentare alcuni esportatori dall'estensione delle misure.

     (14) La Commissione ritiene pertanto opportuno modificare i regolamenti di apertura relativamente alle disposizioni riguardanti la registrazione delle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile) e la registrazione delle importazioni di fogli di PET spediti da Israele (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di Israele).

     (15) Il presente regolamento si basa sulle risultanze riguardanti specificamente la Terphane e la Jolybar e non pregiudica un'eventuale decisione del Consiglio di estendere le misure antidumping e compensative attualmente in vigore sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India agli stessi prodotti spediti dal Brasile (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile) e spediti da Israele (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di Israele),

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 283/2004 viene aggiunto il seguente comma:

     «In deroga al primo comma, non sono soggette a registrazione le importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 fabbricato dalle seguenti società:

Produttore

Codice addizionale TARIC

Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile

A569

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele

A570»

 

          Art. 2.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 284/2004 viene aggiunto il seguente comma:

     «In deroga al primo comma, non sono soggette a registrazione le importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 fabbricato dalle seguenti società:

 

Produttore

Codice addizionale TARIC

Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile

A569

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele

A570»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.