§ 20.6.230 - Regolamento 20 agosto 2001, n. 1669.
Regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione che modifica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 che fissa talune disposizioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:20/08/2001
Numero:1669


Sommario
Art. 1.      L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione è sostituito dal seguente testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.230 - Regolamento 20 agosto 2001, n. 1669.

Regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione che modifica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 21 agosto 2001, n. L 224).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98, in particolare l'articolo 21,

     considerando quanto segue:

     (1) L'utilizzo di una soglia per operazione per le statistiche extracomunitarie può consentire una sensibile economia sui costi di acquisizione dell'informazione, con contropartita una perdita di precisione di entità limitata.

     (2) È importante garantire una copertura esaustiva alla statistica del commercio estero, avuto riguardo in particolare al suo utilizzo a livello macroeconomico per elaborare i conti nazionali e le bilance dei pagamenti. L'utilizzazione di una soglia statistica deve quindi essere compensata da una stima dei dati al di sotto della soglia stessa.

     (3) L'importo della soglia statistica è stato determinato in modo tale da conseguire appieno l'obiettivo di economia dei costi di acquisizione, tenendo conto dell'andamento dei prezzi, e rispettando la pertinenza e la precisione delle statistiche pubblicate secondo la nomenclatura combinata.

     (4) Altre procedure possono consentire di semplificare e limitare l'onere di raccolta dei dati senza pregiudicare la qualità, per esempio il ricorso alla dichiarazione elettronica. L'attuazione della soglia statistica deve pertanto rimanere facoltativa.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.