Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.2 comuni |
Data: | 28/02/1967 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta [...] |
Art. 2. Nulla è dovuto alla Provincia per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente |
§ 41.2.23 - Legge 28 febbraio 1967, n. 105. [1]
Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati.
(G.U. 23 marzo 1967, n. 74)
Per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta la lettera c) dell'art. 7 della
Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino lavori che investono la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale.
In ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.
Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale delle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune.
Nulla è dovuto alla Provincia per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente.
[1] Abrogata dall'art. 24 del