Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 05/06/1972 |
Numero: | 315 |
Sommario |
Art. 1. L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è delegato, per il rispettivo territorio, alle [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 41.1.54 - D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.
Delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.
(G.U. 13 luglio 1972, n. 181).
L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del
In caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante preventiva diffida, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre i necessari atti sostitutivi.
Il regolamento dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera b) della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.