§ 41.1.52 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:15/01/1972
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto [...]
Art. 2.      Sono parimenti trasferiti alle regioni i compiti attualmente svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei [...]
Art. 3.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio [...]
Art. 4.      Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario sino alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, le seguenti funzioni amministrative attualmente [...]
Art. 5.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato in ordine [...]
Art. 6.      Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore. Essi [...]
Art. 9.      Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di difesa nazionale, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione [...]
Art. 10.      La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del [...]
Art. 11.      Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per [...]
Art. 12.      Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le [...]
Art. 13.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle [...]
Art. 14.      Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni [...]
Art. 15.      Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, [...]
Art. 16.      La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle Amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei [...]
Art. 17.      A decorrere dal 1° luglio 1972 il contributo dello Stato a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", di cui all'art. 62, lettera b) della legge 29 aprile 1949, n. 264, [...]
Art. 18.      Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e [...]
Art. 19.      Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della [...]
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento [...]


§ 41.1.52 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.

(G.U. 14 febbraio 1972, n. 41 - S.O.).

 

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

     Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

     a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) ed all'art. 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

     b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

     c) l'addestramento professionale degli artigiani;

     d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

     e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

     Le attività di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;

     f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

     g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

     h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7.

     Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche:

     1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

     2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;

     3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;

     4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.

 

     Art. 2.

     Sono parimenti trasferiti alle regioni i compiti attualmente svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti, salvo una aliquota da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, ed una aliquota di quello addetto agli uffici centrali, rapportata alle esigenze delle regioni, saranno trasferiti alle regioni nel cui territorio le suddette sedi periferiche sono situate.

     Con l'osservanza delle norme e disposizioni vigenti, in quanto applicabili, oppure di quelle che saranno all'uopo emanate entro il 30 giugno 1972, il restante personale degli uffici centrali sarà trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri organismi pubblici anche in relazione alla eventuale attribuzione a questi ultimi di compiti inerenti allo espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8.

     Il personale degli enti di cui al presente articolo conserverà integralmente la posizione giuridico-economica acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di provenienza.

     Qualora, all'atto del trasferimento, non siano in vigore i rispettivi regolamenti organici, sarà provveduto preventivamente, con deliberazioni commissariali, soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, all'allineamento dei livelli retributivi e delle qualifiche in atto sulla base delle mansioni funzionali esercitate di fatto all'anzidetta data di entrata in vigore del presente decreto.

     Con le stesse deliberazioni, in relazione alle esigenze delle attività addestrative degli enti, si procederà alla sistemazione del personale assunto a tempo determinato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche dei predetti enti e destinati alle attività di cui all'art. 1, saranno trasferiti al patrimonio delle regioni nel cui territorio essi sono situati.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alle regioni del patrimonio degli enti suddetti, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreti del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti stessi, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro il 30 giugno 1972 [1].

 

     Art. 3.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario sino alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, le seguenti funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio di ciascuna regione:

     a) nomina del consiglio di amministrazione nel rispetto della composizione determinata dai decreti presidenziali istitutivi, sostituendosi i membri designati dagli organi dello Stato con quelli designati dagli organi regionali;

     b) approvazione dei piani annuali di attività, di cui al primo e secondo comma dello art. 5 dei decreti presidenziali istitutivi, che non comportino maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato nell'anno precedente;

     c) programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato, con l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità;

     d) proposta di ripartizione dei finanziamenti da destinare a spese in conto capitale, per l'impianto, il rinnovo ed il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche.

     Le regioni possono avvalersi, per l'attività di loro competenza, delle sedi e delle attrezzature degli istituti professionali di Stato, provvedendo all'occorrente finanziamento.

 

     Art. 5.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione nella materia dell'istruzione artigiana e professionale.

     Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi statali in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

 

     Art. 6.

     Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, relative alla materia dell'istruzione artigiana e professionale attualmente esercitate.

     Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8.

     Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore. Essi altresì, sentite le regioni interessate, svolgono attività per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota.

 

     Art. 9.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di difesa nazionale, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

 

     Art. 10.

     La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

     I programmi regionali concernenti la formazione e l'addestramento professionale saranno periodicamente comunicati al Ministro competente ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le Regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali.

     Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

 

     Art. 11.

     Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

     Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

 

     Art. 12.

     Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

     Art. 13.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dello art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281, e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

 

     Art. 14.

     Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

     Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

     Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

     Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, o comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

     Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

     Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

     Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

     Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

 

     Art. 15.

     Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

     Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati ed operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

     Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

     Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizione di cui al precedente art. 14.

 

     Art. 16.

     La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle Amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente articolo 15, si considera di diritto trasferito a domanda.

     Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli, sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     Art. 17.

     A decorrere dal 1° luglio 1972 il contributo dello Stato a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", di cui all'art. 62, lettera b) della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, viene ridotto in relazione al trasferimento alle Regioni di cui al precedente art. 1 ed in corrispondenza alla riduzione che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene apportata con il successivo art. 18, a decorrere dalla medesima data, allo stanziamento del capitolo 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     A partire dalla medesima data del 10 luglio 1972, il settantacinque per cento delle altre disponibilità finanziarie del fondo predetto, ivi compreso il contributo a carico della Cassa unica assegni familiari, è assegnato alle regioni e verrà annualmente ripartito fra le regioni stesse con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base ai seguenti parametri:

     1) volume dell'attività di formazione professionale svolta e finanziata ai sensi del presente comma nell'anno precedente per il quaranta per cento;

     2) tasso di disoccupazione per il dieci per cento;

     3) tasso di abbandono della scuola dell'obbligo e del primo biennio della scuola secondaria superiore per il dieci per cento;

     4) tasso di espulsione della mano d'opera dell'attività agricola per il dieci per cento;

     5) tasso di migrazione interna interregionale e di emigrazione per il dieci per cento;

     6) reddito medio pro-capite e popolazione residente per il venti per cento. Questo parametro viene determinato in base al dato risultante dal prodotto del reciproco del reddito pro-capite per il numero degli abitanti residenti. Fino a quando non sia disponibile il dato del reddito medio pro- capite sarà utilizzato il carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito di cui al punto c) della lettera C) del quarto comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     I parametri di cui al precedente comma saranno soggetti a revisione ogni quinquennio onde adeguarli alle nuove situazioni. La revisione sarà effettuata d'intesa con le regioni. La determinazione delle somme spettanti alle singole regioni verrà fatta in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun parametro.

     Al versamento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del precedente comma, provvederà il Ministro per il lavoro e della previdenza, sociale mediante la emissione di ordini di pagamento di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17.

     Alla ripartizione della quota delle disponibilità del fondo per l'addestramento professionale assegnata alle regioni ai sensi del precedente secondo comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale fino a quando lo Stato debba provvedere allo svolgimento in ciascuna delle regioni medesime delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.

     Entro il 31 dicembre 1972 sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, al riordinamento del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nonché alla costituzione di apposito organismo pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, per lo svolgimento di funzioni statali residue, finanziate anche con il fondo predetto, ivi comprese quelle di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto.

 

     Art. 18.

     Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

 

 

                                           Ammontare delle

                                           riduzioni

                                           (in milioni di lire)

Capitoli da ridurre

a) Spese di natura operativa correnti:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA

PUBBLICA ISTRUZIONE

 

2056 - Contributi e sussidi ai Consorzi            430

provinciali obbligatori per

l'istruzione tecnica per elargizioni a

scuole ed istituti liberi, agrari,

professionali e commerciali; per il

mantenimento di corsi per maestranze e

per il funzionamento dei servizi di

orientamento professionale scolastico

2058 - Contributi ai Consorzi                      110

provinciali obbligatori per la

istruzione tecnica il cui onere, già a

carico dei comuni e delle province, è

stato assunto dallo Stato per effetto

delle disposizioni del testo unico

sulla finanza locale, approvato con il

regio decreto 14 settembre 1931, n.

1175

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA

SANITA'

 

1132 - Contributi per l'impianto ed il             432

funzionamento delle scuole  per

infermieri professionali o per

assistenti sanitarie  visitatrici -

Contributi per il funzionamento delle

scuole per infermiere ed infermieri

generici (art. 138 del testo unico

delle leggi sanitarie approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e

leggi 29 ottobre 1954, n. 1046 e 25

febbraio 1971, n. 124)

1136 - Borse di studio per                         85

l'addestramento e l'aggiornamento del

personale tecnico sanitario

 

b) Spese di natura operativa in  conto

capitale:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

5030 - Contributo al "Fondo per                  20.000

l'addestramento professionale dei

lavoratori" (art. 62 della legge 29

aprile 1949,n. 264,e successive

modificazioni)

 

5032 - Contributi al "Fondo per                    765

l'addestramento professionale dei

lavoratori" per l'istituzione  della

gestione speciale riguardante

l'orientamento e la formazione

professionale dei mutilati ed invalidi

civili, ai sensi dell'articolo 7 della

legge 13 ottobre 1969, n. 713 e del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,

convertito con modificazioni, nella

legge 30 marzo 1971, n. 18

 

c) Spese di personale ed accessorie:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

1030 - Stipendi, retribuzioni ed altri            115.9

assegni fissi al personale di ruolo e

non di ruolo (Spese fisse ed

obbligatorie)

1031 - Compensi per lavoro                        10.6

straordinario al personale di ruolo e

non di ruolo

1032 - Compensi speciali di cui                    4.7

all'articolo 6 del decreto legislativo

presidenziale 27 giugno 1946, n. 19

1033 - Indennità e rimborso spese di               2.7

trasporto per le missioni nel

territorio nazionale

1035 - Indennità e rimborso spese di               0.1

trasporto per trasferimenti

1059 - Spese per cure, ricoveri e                  0.1

protesi (art. 68 del testo unico

approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

(Spese obbligatorie)

1067 - Spese per l'attuazione di corsi             3.6

di preparazione, formazione,

aggiornamento e perfezionamento del

personale - Partecipazione alle spese

per corsi indetti da Enti, Istituti ed

Amministrazioni varie

1080 - Interventi assistenziali a                  1.4

favore del personale in servizio, di

quello cessato dal servizio e delle

loro famiglie

1090 - Stipendi, retribuzioni ed altri            402.3

assegni fissi al personale di ruolo e

non di ruolo (Spese fisse ed

obbligatorie)

1092 - Compensi per lavoro                        23.6

straordinario al personale di ruolo e

non di ruolo

1094 - Compensi speciali di cui                    2.6

all'articolo 6 del decreto legislativo

presidenziale 27 giugno 1946, n. 19

 

1095 - Premio speciale  non                       20.4

pensionabile (art. 15 della legge 22

luglio 1961, n. 628) (Spese

obbligatorie)

1096 - Indennità a rimborso spese di              15.1

trasporto permissioni nel territorio

nazionale

1097 - Indennità e rimborso spese di               0.8

trasporto per trasferimenti

1107 - Spese per accertamenti sanitari             0.1

(Spese obbligatorie)

1120 - Interventi assistenziali a                  0.9

favore del personale in servizio, di

quello cessato dal servizio e delle

loro famiglie

1155 - Stipendi, retribuzioni ed altri            30.3

assegni fissi al personale di ruolo e

non di ruolo (Spese fisse ed

obbligatorie)

1156 - Compensi per lavoro                         6.9

straordinario al personale di ruolo e

non di ruolo

1157 - Compensi speciali di cui                    2.4

all'articolo 6 del decreto legislativo

presidenziale 27 giugno 1946, n. 19

1158 - Premio speciale non pensionabile             2

(art. 10 della legge 22 luglio 1961, n.

628)  (Spese obbligatorie)

1159 - Indennità e rimborso spese di              15.8

trasporto per missioni nel territorio

nazionale

1160 - Indennità e rimborso spese di               0.4

trasporto per trasferimenti

1170 - Spese per l'addestramento, la               0.2

specializzazione e l'aggiornamento

professionale e tecnico del personale

1185 - Interventi  assistenziali a                  1

favore del personale in servizio, di

quello cessato dal servizio e delle

loro famiglie

 

d) Spese di funzionamento:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

1055 - Compensi per speciali incarichi             0.3

(art. 380 testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3)

1057 - Spese per il funzionamento -                 5

compresi i gettoni di presenza ed i

compensi ai componenti e le indennità

di missione ed il rimborso spese di

trasporto ai membri estranei

all'Amministrazione del lavoro e della

previdenza sociale - di  consigli,

comitati e commissioni

1062 - Spese postali e telegrafiche                1.6

 

1063 - Acquisto, manutenzione, noleggio            0.3

ed esercizio di mezzi di trasporto

1108 - Spese postali e telegrafiche                9.4

1109 - Acquisto, manutenzione, noleggio            2.8

ed esercizio di mezzi di trasporto

1110 - Spese d'ufficio                            26.2

1173 - Spese postali e telegrafiche                1.9

1174 - Acquisto, manutenzione, noleggio            1.4

ed esercizio di mezzi di trasporto

1175 - Spese d'ufficio                             3.6

 

 

     Per l'anno 1972 in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato dal fondo comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse, ad eccezione delle riduzioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui sopra alla lettera b), le quali in conseguenza della decorrenza dal 1° luglio 1972 stabilita dal primo comma dell'art. 17 del presente decreto, saranno effettuate nella misura della metà.

 

     Art. 19.

     Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

     a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

     b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;

     c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

     d) spese di funzionamento: venti per cento.

     Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 1.287, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

     All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

 

     Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

 

 

TABELLA

Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni in relazione al passaggio alle regioni stesse delle funzioni amministrative statali, disposto con il presente decreto

 

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

Personale in servizio presso l'Amministrazione centrale ed uffici periferici non trasferiti (Art. 15).

 

 

Ruoli dell'amministrazione centrale:

Ruolo organico del personale della carriera direttiva      13

Ruolo organico del personale della carriera di concetto    10

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva      14

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria     5

                                                            42

 

Ruoli degli uffici del lavoro e della massima occupazione:

Ruolo organico del personale della carriera direttiva      15

Ruolo organico del personale della carriera di concetto    52

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva      102

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria     5

                                                            174

 

Ruoli dell'ispettorato del lavoro:

Ruolo organico del personale della carriera direttiva      2

Ruolo organico del personale della carriera di concetto    3

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva      3

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria     5

                                                            13

Totale generale                                            229

 

 

 


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 17 della L. 16 maggio 1978, n. 196.

[2] Articolo abrogato dall'art. 147 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.