Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.3 relazioni multilaterali |
Data: | 24/07/2002 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione |
Art. 2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione |
§ 20.3.368 - Decisione 24 luglio 2002, n. 2.
Decisione n. 2/2002 del Consiglio di Associazione UE-Lituania che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione. (2002/795/CE).
(G.U.C.E. 15 ottobre 2002, n. L 277).
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, in particolare l'articolo 116, considerando quanto segue:
(1) Il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica di Lituania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Lituania.
(2) Detta cooperazione tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e i rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania dovrebbe svolgersi attraverso l'istituzione di un comitato consultivo misto.
(3) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/98,
DECIDE:
I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:
(Omissis).
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.