Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 26/11/2003 |
Numero: | 111 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.6.N16 - Direttiva 26 novembre 2003, n. 111.
Direttiva n. 2003/111/CE della Commissione che modifica l'allegato II della direttiva n. 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 27 novembre 2003, n. L 311).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 92/34/CEE stabilisce disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutta. Si applica ai generi e alle specie elencati nell'allegato II della direttiva.
(2) È aumentata l'importanza economica di alcuni generi e specie fruttifere attualmente non compresi nell'allegato II della direttiva 92/34/CEE. Di conseguenza è opportuno inserirli nell'elenco di generi e specie di cui all'allegato II della citata direttiva. È opportuno includere i seguenti generi e specie: Castanea sativa Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e Vaccinium L. È inoltre opportuno aggiungere le specie Citrus, Fragaria, Pyrus, Ribes e Rubus alla Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. limon (L) Burm.f., C. reticulata Blanco, C. paradisi Macf., C. aurantifolia (Christm.) Swing, Fragaria x ananassa Duch (fragola), Pyrus communis L., al Ribes (ribes) e al Rubus (rovo), e sostituire Cydonia Mill. con Cydonia oblunga Mill.
(3) A fini di chiarezza è opportuno sostituire l'elenco di cui all'allegato II della direttiva 92/34/CEE con un nuovo elenco comprendente tutti i generi e tutte le specie in ordine alfabetico con la rispettiva denominazione botanica.
(4) La direttiva 92/34/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato II della direttiva n. 92/34/CEE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI GENERI E SPECIE DISCIPLINATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.»