§ 1.6.D31 - Regolamento 16 aprile 1997, n. 661.
Regolamento (CE) n. 661/97 della Commissione  recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/04/1997
Numero:661


Sommario
Art. 1.      1. La ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 viene effettuata dagli Stati membri entro il 31 maggio che precede ogni campagna.
Art. 2.      Salvo il disposto dell'articolo 3, la ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è effettuata per ciascuna impresa interessata proporzionalmente alla media delle quantità prodotte per le [...]
Art. 3.      1. Le nuove imprese di trasformazione che iniziano la produzione di uno dei prodotti finiti a base di pomodori nella campagna per la quale è effettuata la ripartizione beneficiano di una quota [...]
Art. 4.      Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le imprese che hanno beneficiato nella campagna 1996/1997 della quota riservata alle nuove imprese beneficiano di una quota pari alle quantità [...]
Art. 5.      Qualora non siano stati assegnati tutti i quantitativi di cui agli articoli 2, 3 e 4, la quantità residua viene equamente ripartita fra le imprese di trasformazione di cui all'articolo 2, primo [...]
Art. 6.      1. Le imprese di trasformazione di cui all'articolo 3 comunicano alle autorità competenti, entro il 15 gennaio precedente alla campagna nel corso della quale è effettuata la ripartizione, la [...]
Art. 7.      1. Previa verifica della conformità delle domande di aiuto con l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 504/97, e se già in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della ripartizione di [...]
Art. 8.      1. In caso di alienazione di imprese si applicano le disposizioni delle lettere seguenti:
Art. 9.      L'impresa deve aver terminato la trasformazione di tutti i pomodori freschi consegnati sulla base dei contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 504/97 prima di poter trasformare [...]
Art. 10.      Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per:
Art. 11.      Il regolamento (CEE) n. 1749/93 è abrogato.
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.D31 - Regolamento 16 aprile 1997, n. 661.

Regolamento (CE) n. 661/97 della Commissione  recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori.

(G.U.C.E. 17 aprile 1997, n. L 100).

 

Art. 1.

     1. La ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 viene effettuata dagli Stati membri entro il 31 maggio che precede ogni campagna.

     2. Possono partecipare alla ripartizione di cui al paragrafo 1 le imprese che:

     - si sono conformate alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/97

e

     - hanno presentato domande di aiuti per la produzione per almeno una delle tre campagne di commercializzazione che precedono la campagna per la quale la ripartizione viene effettuata

oppure

     - iniziano la loro attività nella campagna per la quale viene effettuata la ripartizione.

 

     Art. 2.

     Salvo il disposto dell'articolo 3, la ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è effettuata per ciascuna impresa interessata proporzionalmente alla media delle quantità prodotte per le quali è stato rispettato il prezzo minimo nel corso delle tre campagne precedenti la campagna per la quale è effettuata la ripartizione.

Tuttavia le imprese che hanno iniziato l'attività durante:

     a) la penultima campagna precedente quella per la quale è effettuata la ripartizione, beneficiano di una quota pari alle quantità prodotte nell'ambito della quota che è stata loro attribuita in applicazione della lettera b), maggiorate della metà delle quantità prodotte al di fuori di tale quota nel corso della campagna precedente e per le quali è stato rispettato il prezzo minimo [1];

     b) la campagna precedente quella per la quale è effettuata la ripartizione, beneficiano di una quota pari alle quantità prodotte nell'ambito della quota che è stata loro assegnata in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, maggiorate di un terzo delle quantità prodotte al di fuori di tale quota nel corso della campagna precedente e per le quali è stato rispettato il prezzo minimo [1].

 

     Art. 3.

     1. Le nuove imprese di trasformazione che iniziano la produzione di uno dei prodotti finiti a base di pomodori nella campagna per la quale è effettuata la ripartizione beneficiano di una quota alla produzione alle condizioni elencate al secondo comma, purché presentino, alle autorità competenti, garanzie sufficienti in merito all'efficienza e alla durevolezza delle proprie attività.

Gli Stati membri produttori riservano il 2 % delle quantità totali di pomodori freschi fissate per ciascun gruppo di prodotti finiti per l'assegnazione di una quota alle imprese di cui al primo comma. La quota assegnata a ciascuna impresa non può superare il 70 % della sua capacità di trasformazione.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per nuova impresa l'impresa che disponga di impianti ed attrezzature adeguate per la produzione di uno dei gruppi di prodotti finiti a base di pomodori e che non ha beneficiato del regime delle quote per il gruppo in questione, durante nessuna delle tre campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale è effettuata la ripartizione. Gli impianti e le attrezzature di cui al primo comma devono essere messi in servizio entro il 15 gennaio precedente la campagna nel corso della quale è effettuata la ripartizione. Tuttavia, per la campagna 1999/2000, questa data limite è fissata al 15 febbraio [2].

 

     Art. 4.

     Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le imprese che hanno beneficiato nella campagna 1996/1997 della quota riservata alle nuove imprese beneficiano di una quota pari alle quantità realmente prodotte nel corso della stessa campagna, entro i limiti della quota assegnata nella campagna 1996/1997.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, per la campagna 1997/1998, gli Stati membri tengono eventualmente conto delle quantità di cui al primo comma.

 

     Art. 5.

     Qualora non siano stati assegnati tutti i quantitativi di cui agli articoli 2, 3 e 4, la quantità residua viene equamente ripartita fra le imprese di trasformazione di cui all'articolo 2, primo comma, che ne facciano richiesta, tenendo conto, in particolare, delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione.

Gli Stati membri possono far partecipare alla ripartizione prevista al primo comma anche le imprese di trasformazione di cui all'articolo 2, secondo comma e all'articolo 3 [2].

 

     Art. 6.

     1. Le imprese di trasformazione di cui all'articolo 3 comunicano alle autorità competenti, entro il 15 gennaio precedente alla campagna nel corso della quale è effettuata la ripartizione, la loro capacità di trasformazione e la quantità di materia prima che prevedono di trasformare. Le quantità di materia prima si suddividono per gruppi di prodotti finiti come segue:

     a) concentrato di pomodoro, espresso in concentrato con tenore di estratto secco uguale o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %;

     b) pomodori interi pelati in conserva;

     c) altri prodotti a base di pomodori.

     2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, sempre che non vengano superati i quantitativi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.

 

     Art. 7.

     1. Previa verifica della conformità delle domande di aiuto con l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 504/97, e se già in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della ripartizione di cui agli articoli da 2 a 5 del presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro assegnano a ciascuna impresa di trasformazione un quantitativo determinato di pomodori freschi. Tale quantitativo è ripartito in quantitativi destinati rispettivamente alla produzione di:

     - concentrato di pomodoro,

     - pomodori interi pelati in conserva,

     - altri prodotti a base di pomodori.

     2. Lo Stato membro, qualora accerti che il quantitativo totale assegnato alle proprie imprese di trasformazione non ha formato oggetto, nel corso di una determinata campagna, di contratti preliminari, di cui all'articolo 6, e di contratti di trasformazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 504/97, può decidere di ripartire il quantitativo non utilizzato fra le imprese di trasformazione che si dichiarano disposte a concludere contratti supplementari di trasformazione per tali quantitativi. Siffatte ripartizione supplementari di pomodori freschi valgono soltanto per la campagna di commercializzazione in corso. Gli Stati membri possono attribuire tali quantitativi supplementari fino al 15 ottobre di ogni anno. Le imprese beneficiarie alle quali sia stata notificata la decisione di ripartizione supplementare adottata dalle autorità competenti sono dispensate, agli effetti dell'aiuto, dall'obbligo di concludere i contratti preliminari per i quantitativi distribuiti. I contratti di trasformazione supplementare devono essere conclusi entro il 25 ottobre.

     3. In caso di irregolarità comprovate o presunte e qualora sia stata avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria circa la fondatezza della domanda d'aiuto, le autorità competenti possono rifiutare di attribuire il quantitativo oggetto di contestazione sino a che la controversia non sia stata composta.

 

     Art. 8.

     1. In caso di alienazione di imprese si applicano le disposizioni delle lettere seguenti:

     a) il trasformatore che beneficia di una quota di trasformazione, qualora venda o trasferisca, in qualunque maniera la sua impresa, deve trasferire integralmente tutti i diritti risultanti dalla ripartizione di cui agli articoli da 2 a 5 alla persona fisica o giuridica che subentra nella sua attività;

     b) il trasformatore che beneficia di una quota di trasformazione e dispone di due o più stabilimenti destinati alla produzione di prodotti finiti a base di pomodori, qualora venda o trasferisca in qualsiasi maniera uno o più dei suoi stabilimenti, deve trasferire i diritti di cui alla lettera a), in misura proporzionale alla produzione dello stabilimento o degli stabilimenti trasferiti alla persona fisica o giuridica che subentra nella sua attività.

Il trasformatore non può in alcun caso trasferire i propri diritti alla quota senza trasferire il suo stabilimento o i suoi stabilimenti. Gli atti di cui al primo comma sono comunicati dai trasformatori interessati alle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi.

     2. In caso di fusione di imprese, lo Stato membro sul cui territorio queste operano autorizza il trasferimento del diritto alle quote tra le imprese di trasformazione preesistenti e quelle risultanti dalla fusione.

     3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il trasferimento delle quote non comporti conseguenze sfavorevoli per il regime delle quote.

 

     Art. 9.

     L'impresa deve aver terminato la trasformazione di tutti i pomodori freschi consegnati sulla base dei contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 504/97 prima di poter trasformare altri pomodori. Lo Stato membro prende le misure necessarie per controllare l'osservanza del disposto del primo comma.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per:

     - accertare che il quantitativo previsto per ciascuno Stato membro e per gruppo di prodotti nell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 non sia stato superato,

     - garantire un'equa ripartizione fra le imprese dei quantitativi di cui agli articoli 5 e 7, paragrafo 2.

 

     Art. 11.

     Il regolamento (CEE) n. 1749/93 è abrogato.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 661/97.

[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 661/97.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 661/97.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 661/97.