§ 1.6.60 - Regolamento 3 marzo 1999, n. 464.
Regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/03/1999
Numero:464


Sommario
Art. 1.      Ai sensi del presente regolamento si intende per
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne essiccate e l'aiuto alla produzione per le prugne secche è fissato per 100 kg netti di prodotto avente un tenore massimo di umidità del [...]
Art. 4.      Se la trasformazione si effettua fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo [...]
Art. 5.      1. Per le prugne essiccate il controllo dei requisiti qualitativi è effettuato sulla base di campioni prelevati da una partita dal trasformatore, prima della calibratura e d'accordo con il [...]
Art. 6. 
Art. 7.      L'articolo 3 e l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1709/84 e il regolamento (CEE) n. 2022/85 sono abrogati
Art. 8.      Il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla campagna 1999/2000


§ 1.6.60 - Regolamento 3 marzo 1999, n. 464.

Regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche.

(G.U.C.E. 4 marzo 1999, n. L 56).

 

 

Art. 1.

     Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) "prugne d'Ente": le prugne fresche, fisiologicamente mature, della varietà "prugne d'Ente", specie Prunus domestica L.;

     b) "prugne essiccate": prodotti ottenuti, per disidratazione, da prugne d'Ente;

     c) "prugne secche": prugne ottenute dalle prugne essiccate, con un tenore di umidità massimo del 23 %;

     d) "prugne semisecche": prugne ottenute dalle prugne d'Ente mediante un processo di disidratazione fino ad un tenore di umidità compreso tra 30 e 35 % e che non hanno subito alcun processo di reidratazione.

     e) "partita": il numero di imballaggi presentati contemporaneamente da uno stesso produttore o da un'organizzazione riconosciuta di produttori per essere presi in consegna dal trasformatore.

 

     Art. 2. [1]

     Per avere diritto al pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96, le prugne secche debbono soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato I, parte B, ed essere ottenute a partire da prugne essiccate rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato I, parte A, e per le quali è stato pagato interamente il prezzo minimo sulla base dei quantitativi consegnati senza rifiuti.

 

     Art. 3.

     1. Il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne essiccate e l'aiuto alla produzione per le prugne secche è fissato per 100 kg netti di prodotto avente un tenore massimo di umidità del 23 % e un calibro di 66 frutti per 500 g.

Per le altre categorie di calibro il prezzo minimo e l'aiuto sono moltiplicati per uno dei coefficienti di cui all'allegato II.

     2. Per l'applicazione del prezzo minimo e dell'aiuto alla produzione alle prugne semisecche, si calcolano il calibro e il peso equivalenti delle prugne essiccate e delle prugne secche moltiplicando il calibro di queste prugne per 1,18461 e il peso per 0,84416.

 

     Art. 4.

     Se la trasformazione si effettua fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo è stato versato al produttore.

 

     Art. 5.

     1. Per le prugne essiccate il controllo dei requisiti qualitativi è effettuato sulla base di campioni prelevati da una partita dal trasformatore, prima della calibratura e d'accordo con il produttore. I campioni sono esaminati in contraddittorio dal trasformatore e dal produttore e i risultati degli esami vengono registrati.

     2. Per le prugne secche durante il periodo di trasformazione il trasformatore verifica, mediante campionamento e su ciascuna partita, che i prodotti soddisfino le condizioni richieste per beneficiare dell'aiuto. I risultati delle verifiche sono registrati. Il peso netto di ciascun campione da esaminare è perlomeno di un chilogrammo.

 

     Art. 6. [2]

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in particolare mediante il controllo della contabilità di magazzino, per assicurare la coerenza fra i volumi globali commercializzati o conservati in magazzino dai singoli trasformatori da un lato e i volumi che hanno beneficiato dell'aiuto dall'altro.

 

     Art. 7.

     L'articolo 3 e l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1709/84 e il regolamento (CEE) n. 2022/85 sono abrogati.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla campagna 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

Parte A: Requisiti qualitativi minimi per le prugne essiccate

 

I. CARATTERISTICHE MINIME

 

     1. Le prugne essiccate devono essere di qualità sana, leale e mercantile ed idonea alla trasformazione.

     2. Le prugne essiccate devono avere un tenore di umidità massimo del 23 %, tranne che per i frutti destinati alla produzione di prugne semisecche per i quali il tenore di umidità deve essere compreso tra il 30 e il 35 %.

     3. Le prugne essiccate debbono avere un calibro, per 500 g, inferiore a 105 frutti, fatta eccezione per i frutti destinati alla produzione di prugne semicotte, per le quali il numero di frutti, per ogni 500 g, deve essere inferiore a 81.

     4. I frutti devono essere:

     a) ben essiccati e sani, vale a dire privi di muffe, di marciume, di insetti vivi o morti e di escrementi di insetti;

     b) carnosi, puliti e non imbrattati;

     c) privi di odori o sapori estranei;

     d) praticamente privi di difetti e di scarti.

 

II. TOLLERANZE

 

     Sono ammesse le seguenti tolleranze:

 

1) prugne essiccate destinate ad usi industriali:

     a) 0,3 % in peso di scarti,

     b) 100 % dei frutti con difetti lievi e/o gravi,

     c) 10 % in peso di frutti con difetti molto gravi,

     d) 5 % di frutti con un calibro, per 500 g, pari o superiore a 105 frutti.

 

2) altre prugne essiccate:

     a) 0,2 % in peso di scarti,

     b) 0,5 % in peso di frutti con difetti molto gravi,

     c) 7,5 % in peso di frutti con difetti gravi e molto gravi,

     d) 15 % in peso di frutti con difetti.

 

III. DIFETTI

 

I difetti si suddividono in tre categorie:

     - difetti lievi, riguardanti l'epidermide,

     - difetti gravi, riguardanti soprattutto l'epidermide,

     - difetti molto gravi, riguardanti soprattutto la polpa.

 

S'intende per:

 

1. Difetti lievi

     a) Spaccature o screpolature terminali

Spaccature dell'epidermide all'estremità opposta al punto di inserimento

del peduncolo, di dimensione superiore a 10 mm e inferiore o pari a 15 mm.

     b) Lievi lacerazioni dell'epidermide

Lacerazioni, alterazioni o scomparsa dell'epidermide su una lunghezza

inferiore o pari a 7 mm ed una larghezza superiore a 3 mm se la polpa non

fuoriesce dalla ferita oppure su una lunghezza superiore a 7 mm ed una

larghezza inferiore a 3 mm se la polpa è visibile.

     c) Callosità provocate dall'impatto della grandine di oltre 3 mm di diametro cumulato

Cicatrici provocate dall'impatto della grandine, di diametro cumulato non superiore a 10 mm.

     d) Pelle di rospo di oltre 6 mm di diametro cumulato

Questa alterazione provoca un ispessimento sugheroso dell'epidermide, che dà origine a macchie di forme diverse, di diametro cumulato non superiore a 20 mm.

 

2. Difetti gravi

     a) Difetto di grana

Tara provocata il più delle volte da una carenza di maturità e che si manifesta con un colore difettoso e una polpa poco consistente, ricoperta da un'epidermide con pieghe molto numerose e poco profonde.

     b) Screpolature da rottura

Screpolature causate da rottura, diverse da quelle terminali, cicatrizzate

con calli sugherosi e di lunghezza superiore a 10 mm.

     c) Screpolature terminali

Screpolature all'apice lunghe oltre 15 mm.

     d) Lacerazioni

Lacerazioni, alterazioni o scomparsa dell'epidermide di dimensioni

superiori a quelle previste per la classificazione in difetti lievi.

     e) Frutti schiacciati

Frutti parzialmente schiacciati, incompleti o assai deformati e di cui è

visibile la polpa.

     f) Callosità provocate dalla grandine

Ferite provocate dalla grandine con cicatrici di oltre 10 mm di diametro

cumulato.

     g) Pelle di rospo

Macchie sugherose spesse di diametro cumulato superiore a 20 mm.

     h) Spaccature

Spaccature dell'epidermide all'estremità opposta al punto di inserimento

del penducolo, di dimensione superiore a 15 mm o spaccature profonde che

mettono in evidenza il nocciolo.

     i) Deformazione da colpo di sole

Deformazione importante causata da un colpo di sole sul frutto, con assenza

quasi completa di polpa su una parte di una delle due facce del frutto e

con l'epidermide che aderisce senza vuoti al nocciolo.

 

3. Difetti molto gravi

     a) Frutti caramellati

Frutti caramellati da calore eccessivo e sui quali è possibile osservare un

forte imbrunimento della polpa o vuoti che separano la polpa dal nocciolo.

     b) Frutti affetti da Monilia

Frutti che presentano macchie chiare causate da un attacco di Monilia

arrestato dall'essiccazione, ma la cui epidermide è alterata.

     c) Frutti imbrattati

Frutti imbrattati dalla presenza di corpi estranei (soprattutto terra) che

possono però essere eliminati.

     d) Frutti interamente schiacciati

Frutti o parti di frutti interamente schiacciati.

 

     4. Scarti

Per "scarti" si intendono tutti gli elementi che non possono in alcun caso,

data la loro natura o il loro stato, essere destinati al consumo umano o

che, qualora restassero mescolati ai frutti, potrebbero, indipendentemente

dalla loro destinazione:

     - comprometterne la conservazione,

     - alterarne la presentazione,

     - trasmettere ai frutti gusti, odori o altri difetti inaccettabili. In particolare, si considerano come scarti i seguenti:

     a) Frutti con muffe attive

Frutti che presentano muffe attive in fase evolutiva.

     b) Frutti affetti da Monilia-mummificati

Frutti singoli o agglomerati e congiunti ad altri, i cui tessuti della polpa sono stati distrutti o mummificati dal completo sviluppo della Monilia.

     c) Frutti marci

Frutti la cui commestibilità è alterata o distrutta dall'azione di microrganismi: lieviti, muffe, batteri.

     d) Frutti infestati da insetti e acari

Frutti infestati dalla presenza di animali vivi o morti (insetti e acari nelle diverse forme del loro ciclo biologico) o da escrementi di insetti.

     e) Frutti incrostati di terra o di altri elementi del suolo

     f) Frutti carbonizzati

Frutti carbonizzati da eccessivo calore sui quali si possono osservare dei

vuoti che separano la polpa dal nocciolo o un caratteristico rigonfiamento

che conferisce loro la forma del frutto fresco.

     g) Sostanze estranee

Gli elementi isolati e non commestibili provenienti dai frutti, in

particolare peduncoli, noccioli e pezzi di epidermide, nonché i corpi e le

sostanze estranee quali foglie, brindilli ed altri elementi vegetali o

elementi del suolo quali terra, sassi.

 

 

Parte B: Requisiti qualitativi per le prugne secche

 

I. CARATTERISTICHE MINIME

 

     1. Le prugne secche devono essere ottenute da prugne essiccate rispondenti alle caratteristiche di cui alla parte A.

     2. Il tenore di umidità dei frutti deve essere inferiore o pari al 23 %, ad eccezione delle prugne semisecche per le quali tale tenore dev'essere compreso tra 30 e 35 %.

     3. Le partite di prugne secche debbono essere approvate dal trasformatore al momento in cui esse arrivano nei suoi locali, alla presenza di un rappresentante dell'organizzazione di produttori e, a meno che siano destinate ad usi industriali, debbono essere calibrate [3].

     4. Le prugne secche devono essere:

     - intere, sane, carnose, pulite, prive di muffe, di marcescenze e di scarti;

     - praticamente prive di qualsiasi altra alterazione che possa nuocere alla qualità o alla presentazione del prodotto;

     - prive di insetti vivi o morti e di escrementi d'insetti;

     - prive di odore e gusto anormali;

     - con un calibro inferiore, per 500 g, a 105 frutti, fatta eccezione per le prugne semisecche,

per le quali il calibro deve essere, per 500 g, inferiore a 81 frutti.

 

II. TOLLERANZE

 

1. Prugne secche destinate ad usi industriali:

     a) 100 % di frutti con difetti lievi e/o gravi,

     b) 10 % in peso di frutti con difetti molto gravi,

     c) 5 % di frutti con un calibro, per 500 g, pari o superiore a 105 frutti.

 

2. Prugne semisecche:

     a) 0,3 % in peso di frutti con difetti molto gravi,

     b) 5 % in peso di frutti con difetti gravi e molto gravi,

     c) 10 % in peso di frutti con difetti.

 

3. Altre prugne secche:

     a) 0,5 % in peso di frutti con difetti molto gravi,

     b) 7,5 % in peso di frutti con difetti gravi e molto gravi,

     c) 15 % in peso di frutti con difetti.

 

III. DIFETTI

 

     Per determinare la gravità dei difetti si applicano le disposizioni di cui alla parte A.

 

 

ALLEGATO II

 

(omissis)

Per le prugne essiccate e le prugne secche destinate ad usi industriali il coefficiente da applicare è di 0,4000, a prescindere dal calibro.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2198/2003.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2198/2003.

[3] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2198/2003.