| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 1. agricoltura |
| Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
| Data: | 10/02/2009 |
| Numero: | 8 |
| Sommario |
| Art. 1. L'allegato I della direttiva n. 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva |
| Art. 2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 luglio 2009. Essi comunicano [...] |
| Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
| Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.s20 - Direttiva 10 febbraio 2009, n. 8.
Direttiva n. 2009/8/CE della Commissione, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio
(G.U.U.E. 11 febbraio 2009, n. L 40)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) I coccidiostatici e gli istomonostatici sono sostanze destinate a distruggere o inibire la crescita di protozoi il cui uso in qualità di additivi per mangimi può essere autorizzato, tra l'altro, conformemente al
(2) Vi è la possibilità che operatori del settore dei mangimi producano nello stesso impianto una vasta gamma di mangimi e che nella stessa linea di produzione siano fabbricati consecutivamente prodotti di tipo diverso. Può quindi accadere che altri mangimi che escono dalla stessa linea di produzione rechino inevitabilmente tracce di un altro prodotto. Questo trasferimento da un lotto di produzione a un altro è detto "carry-over" o "contaminazione crociata" e si verifica, ad esempio, quando i coccidiostatici o gli istomonostatici sono utilizzati in qualità di additivi autorizzati per mangimi. I mangimi prodotti successivamente possono risultare contaminati dalla presenza di tracce tecnicamente inevitabili di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio, ossia mangimi per la cui produzione l'uso di coccidiostatici o istomonostatici non è autorizzato, ad esempio mangimi destinati all'alimentazione di specie o categorie di animali non contemplate dall'autorizzazione. Questa inevitabile contaminazione crociata può verificarsi, oltre che in tutte le fasi della produzione e della lavorazione, anche durante lo stoccaggio e il trasporto dei mangimi.
(3) Il
(4) Tenendo conto dell'applicazione di adeguate pratiche di fabbricazione, occorre stabilire i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio sulla base del principio del "livello più basso ragionevolmente conseguibile" o ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Al fine di permettere ai produttori di mangimi di tenere sotto controllo tale carry-over inevitabile, per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio meno sensibili occorre prevedere un tasso di trasferimento del 3 % circa del tenore massimo autorizzato, mentre per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio sensibili e i "mangimi di finissaggio", vale a dire mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso somministrati nel periodo che precede la macellazione, va previsto un tasso dell'1 % circa. Un tasso di carry-over dell'1 % va previsto anche per la contaminazione crociata di altri tipi di mangime destinati a specie bersaglio ai quali non siano aggiunti coccidiostatici o istomonostatici, nonché per mangimi destinati a specie non bersaglio "da produzione alimentare continua", quali le mucche da latte o le galline ovaiole, qualora esistano elementi di prova del trasferimento di tali sostanze dai mangimi agli alimenti di origine animale. La somministrazione diretta di materie prime per mangimi o l'impiego di mangimi complementari in una razione giornaliera non dovrebbero determinare un'esposizione dell'animale a livelli di coccidiostatici o istomonostatici superiori ai corrispondenti valori massimi di esposizione applicabili nel caso di impiego esclusivo di mangimi completi in una razione giornaliera.
(5) Onde evitare che gli Stati membri adottino norme nazionali per risolvere il problema del carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici autorizzati in mangimi destinati a specie non bersaglio e, quindi, della loro presenza in alimenti di origine animale, norme che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario adottare in tale settore norme comunitarie armonizzate.
(6) Le sostanze attive contenute nei coccidiostatici e negli istomonostatici autorizzati presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio vanno considerate sostanze indesiderabili negli alimenti per animali ai sensi della
(7) Nei casi in cui nel quadro del
(8) Il carry-over inevitabile di coccidiostatici e istomonostatici in mangimi per specie non bersaglio, anche al di sotto dei valori massimi fissati a norma della
(9) Su richiesta della Commissione l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha adottato vari pareri [7] sui rischi che il carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi destinati a specie non bersaglio comporta per la salute degli animali e la salute pubblica. Per ciascun coccidiostatico o istomonostatico autorizzato in qualità di additivo per mangimi, nella sua valutazione l'Autorità ha ipotizzato un carry-over del 2 %, 5 % e 10 % da mangimi contenenti la massima dose autorizzata di coccidiostatici o istomonostatici verso mangimi destinati a specie non bersaglio prodotti successivamente.
(10) Secondo le conclusioni dei singoli pareri scientifici emessi dall'Autorità, è improbabile che la presenza dei coccidiostatici o degli istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi in mangimi per specie non bersaglio in quantità risultanti da carry-over inevitabile, e tenuto conto di tutte le misure preventive, possa avere conseguenze negative sulla salute degli animali, e che il rischio per la salute dei consumatori derivante dall'ingestione di residui di sostanze contenute in prodotti derivati da animali cui sono stati somministrati alimenti contaminati sia irrilevante.
(11) Visti i pareri espressi dall'Autorità e tenuto conto della diversità degli approcci seguiti attualmente negli Stati membri nei riguardi della contaminazione crociata inevitabile, si propone di fissare tenori massimi per i mangimi conformemente all'allegato della presente direttiva, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e tutelare la salute degli animali e la salute pubblica.
(12) I tenori massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi devono essere stabiliti tramite un adeguamento dell'allegato I della
(13) I tenori massimi indicati nell'allegato della presente direttiva vanno adeguati su base permanente alle condizioni d'uso previste nelle autorizzazioni dei coccidiostatici e degli istomonostatici quali additivi per mangimi. Data la possibilità che intercorra un certo lasso di tempo tra il rilascio dell'autorizzazione — o una sua modifica, sospensione o revoca — di un coccidiostatico o di un istomonostatico quale additivo per mangimi e la successiva modifica dei tenori massimi fissati nell'allegato della presente direttiva, questi ultimi si applicano fermi restando i tenori di coccidiostatici o istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi a norma del
(14) Dato che il carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici in mangimi per specie non bersaglio può dar luogo alla presenza di tali sostanze come contaminanti negli alimenti di origine animale, è opportuno agire secondo un approccio globale e integrato adottando e applicando simultaneamente la presente direttiva che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi per specie non bersaglio, e il regolamento della Commissione che fissa tenori massimi di tali sostanze presenti di conseguenza negli alimenti.
(15) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 luglio 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
[2] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[3] GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.
[4] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
[5] GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
[6] Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.
[7] Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on Cross-contamination of non-target feedingstuffs by lasalocid authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2007) 553, 1-46.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by narasin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2007) 552, 1-35.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 594, 1-30.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by semduramicin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 593, 1-27.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by salinomycin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 591, 1-38.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by monensin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 592, 1-40.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by halofuginone hydrobromide authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 657, 1-31.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by decoquinate authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 656, 1-26.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by robenidine authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 655, 1-29.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 690, 1-34.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=trueOpinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by diclazuril authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 716, 1-31.http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true
ALLEGATO
(Omissis)