§ 1.5.q75 - Regolamento 11 dicembre 2007, n. 1523.
Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/12/2007
Numero:1523


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Divieti
Art. 4.  Deroghe
Art. 5.  Metodi di identificazione della specie d’origine delle pellicce
Art. 6.  Comitato
Art. 7.  Relazioni
Art. 8.  Sanzioni
Art. 9.  Entrata in vigore e applicabilità


§ 1.5.q75 - Regolamento 11 dicembre 2007, n. 1523.

Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

(G.U.U.E. 27 dicembre 2007, n. L 343)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133,

vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Nella percezione dei cittadini dell’Unione europea, cani e gatti sono considerati animali da compagnia, per cui non è accettabile usare le loro pellicce e i prodotti che le contengono. Esistono prove dell’esistenza nella Comunità di pellicce di cane e di gatto non etichettate e di prodotti contenenti tali pellicce. I consumatori sono pertanto preoccupati del fatto che potrebbero acquistare pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono. Il 18 dicembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione riguardo al commercio di tali pellicce e prodotti e chiede che vi venga posto un termine onde ripristinare la fiducia dei consumatori e dei dettaglianti dell’Unione europea. Nelle riunioni del 17 novembre 2003 e del 30 maggio 2005 il Consiglio Agricoltura e pesca ha inoltre sottolineato la necessità di adottare al più presto norme sul commercio delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

(2) È opportuno chiarire che dovrebbero essere interessate dal presente regolamento solo le pellicce delle specie gatto domestico e cane domestico. Tuttavia, essendo scientificamente impossibile differenziare le pellicce di gatto domestico da quelle di altre sottospecie di gatto non domestico, è opportuno che il presente regolamento adotti una definizione di «felis silvestris» che comprenda anche le sottospecie di gatto non domestico.

(3) Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, numerosi Stati membri hanno adottato misure legislative volte ad impedire la produzione e la commercializzazione

di pellicce di cane e di gatto.

(4) Esistono divergenze fra le disposizioni degli Stati membri riguardo al commercio, all’importazione, alla produzione e all’etichettatura delle pellicce e dei prodotti di pellicceria, allo scopo di impedire la commercializzazione delle pellicce di cane e di gatto o il loro utilizzo a fini commerciali. Alcuni Stati membri hanno vietato totalmente la produzione di pellicce di cane e di gatto vietando l’allevamento e l’abbattimento di tali animali per la loro pelliccia, mentre altri hanno adottato restrizioni alla produzione o all’importazione di pellicce e di prodotti che le contengono. In alcuni Stati membri sono state stabilite prescrizioni in tema di etichettatura. È probabile che la crescente sensibilizzazione dei cittadini riguardo alla questione induca altri Stati membri ad adottare ulteriori misure restrittive a livello nazionale.

(5) Di conseguenza, alcuni commercianti di pellicce dell’Unione europea hanno adottato un codice di condotta volontario che prevede l’astensione dal commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia tale codice si è rivelato insufficiente per impedire l’importazione e la vendita di pellicce di cane e di gatto, soprattutto nel caso dei commercianti che trattano pellicce la cui specie d’origine non è indicata e non è facilmente riconoscibile o che acquistano articoli contenenti questo tipo di pellicce e sono esposti al rischio che tali prodotti non possano essere legalmente commercializzati in uno o più Stati membri o che il commercio in uno o più Stati membri debba conformarsi ad ulteriori prescrizioni intese ad impedire l’utilizzo di pellicce di cane e di gatto.

(6) Le divergenze fra le misure nazionali riguardanti le pellicce di cane e di gatto costituiscono ostacoli al commercio delle pellicce in generale. Tali misure impediscono il regolare funzionamento del mercato interno, poiché l’esistenza di diverse prescrizioni giuridiche ostacola la produzione di pellicce in generale e rende più difficile la libera circolazione nella Comunità delle pellicce legalmente importate o prodotte nella Comunità. Le diverse prescrizioni giuridiche dei vari Stati membri comportano oneri e costi aggiuntivi per i commercianti di pellicce.

(7) L’opinione pubblica è inoltre confusa dalla diversità delle prescrizioni giuridiche vigenti negli Stati membri, che costituisce un ostacolo al commercio.

(8) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi armonizzare le norme vigenti negli Stati membri per quanto concerne il divieto di vendita, d’offerta in vendita e di distribuzione delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono ed evitare così perturbazioni del mercato interno per tutti i prodotti simili.

(9) Per eliminare l’attuale frammentazione del mercato interno è necessaria un’armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione, di importazione nella Comunità e di esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

(10) L’introduzione di un obbligo di etichettatura non permetterebbe di conseguire lo stesso risultato, poiché imporrebbe un onere sproporzionato all’industria dell’abbigliamento, compresi gli operatori specializzati in pellicce finte, e comporterebbe inoltre costi sproporzionati nei casi in cui la pelliccia rappresenta solo una minima parte del prodotto.

(11) Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti da pelliccia, sebbene siano stati rilevati casi di fabbricazione di pellicce di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane e di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. Per essere più efficace, il divieto imposto sul commercio intracomunitario dovrebbe quindi essere

accompagnato da un divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità. Un siffatto divieto di importazione risponderebbe, inoltre, alle preoccupazioni espresse dai consumatori riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e abbattuti con crudeltà.

(12) Il divieto di esportazione dovrebbe altresì garantire che all’interno della Comunità non vengano prodotti a scopo di esportazione pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono.

(13) È opportuno tuttavia prevedere la possibilità di deroghe limitate al divieto generale di commercializzazione, importazione nella Comunità ed esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. È il caso delle pellicce di cane e di gatto importate e commercializzate per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia.

(14) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sulla sanità pubblica e degli animali relative alla commercializzazione e all’importazione o esportazione di sottoprodotti di origine animale, incluse le pellicce di cane e di gatto. È pertanto opportuno chiarire l’ambito di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe essere l’unico atto ad applicarsi alla commercializzazione e all’importazione o esportazione di pellicce di cane e di gatto in tutte le fasi della produzione, inclusa quella delle pelli da pellicceria gregge. Il presente regolamento non dovrebbe comunque incidere sugli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 in materia di smaltimento di pellicce di cane e di gatto per ragioni di sanità pubblica.

(15) Le misure per vietare l’utilizzo di cani e gatti per la produzione di pellicce dovrebbero essere applicate uniformemente in tutta la Comunità. Le tecniche attualmente utilizzate per identificare la pelliccia di cane e di gatto, come la prova del DNA, la microscopia e la spettrometria di massa MALDI-TOF, variano tuttavia da uno Stato membro all’altro. È opportuno che le informazioni riguardanti tali tecniche siano messe a disposizione della Commissione, affinché gli organi incaricati dell’applicazione della legge siano mantenuti aggiornati sulle innovazioni del settore e sia possibile valutare la possibilità di prescrivere una tecnica uniforme.

(16) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(17) In particolare la Commissione ha il potere di stabilire metodi analitici per identificare le specie d’origine delle pellicce ed eccezionalmente di adottare misure di deroga ai divieti di cui al presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, gli Stati membri che sequestrano partite di pellicce di cane e di gatto successivamente all’applicazione del presente regolamento dovrebbero adottare leggi che permettano la confisca e la distruzione di tali partite e la sospensione o la revoca delle licenze di importazione o esportazione concesse ai commercianti interessati. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad applicare sanzioni penali qualora ciò sia possibile ai sensi del diritto nazionale.

(19) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali riguardanti il commercio di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Obiettivo

Lo scopo del presente regolamento è vietare la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, al fine di eliminare ostacoli al funzionamento del mercato interno e di indurre i consumatori a confidare nuovamente nel fatto che i prodotti di pellicceria che i consumatori acquistano non contengono pellicce di cane e di gatto.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «gatto», un animale della specie felis silvestris;

2) «cane», un animale della sottospecie canis lupus familiaris;

3) «commercializzazione», la detenzione di pellicce di cane e/o di gatto o di prodotti che le contengono, a scopo di vendita, inclusa l’offerta in vendita, la vendita e la distribuzione;

4) «importazione», l’immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, escluse le importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali;

5) «esportazione», l’operazione che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

 

     Art. 3. Divieti

Sono vietate la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

 

     Art. 4. Deroghe

In deroga all’articolo 3, la Commissione può eccezionalmente adottare misure che autorizzino la commercializzazione, l’importazione o l’esportazione di pellicce di cane e di gatto o di prodotti che le contengono, per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che stabiliscono le condizioni di applicazione di dette deroghe, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

 

     Art. 5. Metodi di identificazione della specie d’origine delle pellicce

Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare la specie d’origine delle pellicce entro il 31 dicembre 2008 e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.

La Commissione può adottare misure che stabiliscono i metodi analitici da utilizzare per identificare la specie d’origine delle pellicce. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e sono incluse nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 6. Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 7. Relazioni

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle iniziative adottate per dare applicazione al presente regolamento.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento, anche in ambito doganale, entro il 31 dicembre 2010.

Le relazioni della Commissione sono rese accessibili al pubblico.

 

     Art. 8. Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2008 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

 

     Art. 9. Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.