Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/03/2006 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.O84 - Direttiva 21 marzo 2006, n. 34.
Direttiva n. 2006/34/CE della Commissione modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 22 marzo 2006, n. L 83).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Dovrebbero essere incluse nell’allegato della
(3) L’Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.
(4) È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell’inclusione di altre forme di folato nell’allegato della
(5) È pertanto opportuno modificare la
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
L’allegato della
1) Al punto «Categoria 1. Vitamine»:
a) la voce «ACIDO FOLICO» è sostituita da «FOLATO»;
b) alla voce «FOLATO» è aggiunta la seguente riga:
Sostanza |
Condizioni d’uso |
|
|
Tutti gli FPNU |
FSMP |
«— L-metilfolato di calcio |
x» |
|
2) Al punto «Categoria 2. Minerali» viene aggiunta la seguente riga alla voce «MAGNESIO»:
Sostanza |
Condizioni d’uso |
|
|
Tutti gli FPNU |
FSMP |
«— L-aspartato di magnesio |
|
x» |
3) Al punto «Categoria 2. Minerali» viene aggiunta la seguente riga alla voce «FERRO»:
Sostanza |
Condizioni d’uso |
|
|
Tutti gli FPNU |
FSMP |
«— ferro bisglicinato |
x» |
|