| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene | 
| Data: | 18/08/2004 | 
| Numero: | 1471 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 1.5.I34 – Regolamento 18 agosto 2004, n. 1471.
Regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 19 agosto 2004, n. L 271).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
(1) La sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) è stata riscontrata nei cervi e negli alci selvatici e d'allevamento in Canada e negli Stati Uniti. Finora non sono stati confermati altrove casi indigeni della malattia.
(2) Nel parere del 6-7 marzo 2003, il comitato scientifico direttivo ha invitato a rafforzare la tutela della salute pubblica e degli animali nella Comunità contro i rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi canadesi e statunitensi.
     (3) Poiché il Canada e gli Stati Uniti non figurano nell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità i ruminanti non domestici di cui alla 
     (4) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della 
(5) Occorrerebbe introdurre misure intese a rendere minimi i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali derivanti dall'importazione di carni fresche, prodotti e preparazioni a base di carne di cervidi selvatici e d'allevamento.
     (6) È pertanto opportuno modificare il 
(7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
     L'allegato XI del 
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
ALLEGATO [1]
Nella parte D dell’allegato XI è aggiunto il seguente punto 4:
     «4. a) Quando le carni di selvaggina d'allevamento definite dalla 
“Questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”
b) Quando le carni di selvaggina definite dalla direttiva 92/45/CEE del Consiglio, le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, di provenienza da cervidi selvatici, sono importate nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, il certificato sanitario è accompagnato da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:
“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali provenienti da regioni nelle quali sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”»
[1] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2004, n. L 342.