Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 20/01/2004 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.G74 – Direttiva 20 gennaio 2004, n. 5.
Direttiva n. 2004/5/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 21 gennaio 2004, n. L 14).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
dopo aver consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana o l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Al momento dell'adozione della
(3) Le suddette sostanze chimiche che nel frattempo sono state valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana o dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e hanno ottenuto una valutazione scientifica favorevole vanno incluse nell'allegato alla direttiva 2001/15/ CE.
(4) Poiché i prodotti contenenti tali sostanze sono commercializzati in taluni Stati membri, è necessario attuare la presente direttiva entro il 1° aprile 2004 al fine di evitare che i divieti contemplati dalla
(5) La
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 marzo 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei principali provvedimenti nazionali adottati nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
(Omissis)