§ 1.5.G74 – Direttiva 20 gennaio 2004, n. 5.
Direttiva n. 2004/5/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/01/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.G74 – Direttiva 20 gennaio 2004, n. 5.

Direttiva n. 2004/5/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 21 gennaio 2004, n. L 14).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

     dopo aver consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana o l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2001/15/CE, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare stabilisce talune categorie di sostanze e indica, per ognuna, le sostanze chimiche che possono essere impiegate nella produzione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare. La direttiva impone agli Stati membri di vietare, a partire dal 1° aprile 2004, il commercio di prodotti che non rispettano le sue prescrizioni.

     (2) Al momento dell'adozione della direttiva 2001/15/CE non è stato possibile includere nell'allegato determinate sostanze chimiche aggiunte a scopi nutrizionali specifici a prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati in taluni Stati membri, poiché non erano ancora state valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.

     (3) Le suddette sostanze chimiche che nel frattempo sono state valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana o dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e hanno ottenuto una valutazione scientifica favorevole vanno incluse nell'allegato alla direttiva 2001/15/ CE.

     (4) Poiché i prodotti contenenti tali sostanze sono commercializzati in taluni Stati membri, è necessario attuare la presente direttiva entro il 1° aprile 2004 al fine di evitare che i divieti contemplati dalla direttiva 2001/15/CE possano riguardare tali sostanze per un periodo di tempo limitato, causando inutili perturbazioni del mercato.

     (5) La direttiva 2001/15/CE deve essere modificata di conseguenza.

     (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato della direttiva 2001/15/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 marzo 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei principali provvedimenti nazionali adottati nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)