Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 04/06/1993 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro il 31 marzo 1994. Essi ne [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.836 – Direttiva 4 giugno 1993, n. 26.
Direttiva (CEE) n. 93/26 della Commissione che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
(G.U.C.E. 22 luglio 1993, n. L 179).
L'allegato della
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro il 31 marzo 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
(Omissis)