Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 10/08/2004 |
Numero: | 1432 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.2.112 – Regolamento 10 agosto 2004, n. 1432.
Regolamento (CE) n. 1432/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 e il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva.
(G.U.U.E. 11 agosto 2004, n. L 264).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ha stabilito, per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004, le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva, di cui all'articolo 5 del
(2) Occorre prorogare l'applicazione del
(3) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 sono ammessi al beneficio dell'aiuto soltanto le superfici di oliveti i cui impianti sono anteriori al 1° maggio 1998, le superfici occupate da olivi di sostituzione e le superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per Cipro e Malta, la data limite degli impianti è fissata al 31 dicembre 2001 in seguito alla modifica introdotta dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Occorre pertanto adeguare le modalità applicative relative all'articolo 4 del suddetto regolamento.
(4) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/98 fa obbligo agli olivicoltori di presentare dichiarazioni di nuovi impianti di oliveti e agli Stati membri di comunicare alla Commissione le informazioni relative a tali impianti e di imporre sanzioni agli olivicoltori inadempienti. Per il rispetto di tali obblighi lo stesso articolo 5 ha fissato un calendario, tenendo conto della data di entrata in vigore del regolamento e della data del 1° maggio 1998, a partire dalla quale i nuovi impianti sono esclusi da ogni futuro regime di aiuto, a meno che non rientrino in un programma approvato dalla Commissione. Per consentire ai nuovi Stati membri produttori di applicare le disposizioni dell'articolo 5 del suddetto regolamento tenendo conto della data limite fissata per Cipro e Malta, occorre adeguare alcuni termini previsti da tale articolo.
(5) Occorre inoltre adeguare l'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 per calcolare la produzione degli olivi supplementari non ammissibili all'aiuto per la campagna 2003/2004.
(6) Il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione stabilisce le condizioni particolari per l'attuazione, fino al 31 ottobre 2004, del regime di ammasso privato di olio di oliva previsto all'articolo 12 bis del
(7) Dal momento che tale regime viene mantenuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, occorre adeguare il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98.
(8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2366/98 e (CE) n. 2768/98.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
1) Nel titolo, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».
2) L'articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1° novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del
b) al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, per “olivo supplementare” si intende un olivo piantato dopo il 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, che non sostituisce un olivo estirpato dopo il 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.».
3) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Tuttavia, per Cipro, Malta e la Slovenia, la dichiarazione di cui al primo comma è presentata anteriormente al 1° dicembre 2004 e riguarda i nuovi impianti effettuati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2004 a Cipro e a Malta e dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 2004 in Slovenia. Tale dichiarazione è corredata delle prove, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro:
— che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1° maggio 1998 per la Slovenia, oppure
— che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1° novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1° maggio 1998 e prima del 1° novembre 2004 in Slovenia.»;
b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° novembre 1998 gli olivicoltori interessati presentano una dichiarazione preventiva di intenzione di impianto in cui figurano il numero di olivi da piantare e la loro ubicazione e, se del caso, il numero e l'ubicazione degli olivi da estirpare o estirpati e non sostituiti dopo il 1° maggio 1998 o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.»;
c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata e nel caso di Cipro, di Malta e della Slovenia entro il 30 giugno 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti.».
4) All'articolo 12 bis sono aggiunti i commi seguenti:
«Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata in olio di oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:
— del numero di olivi supplementari piantati dal 1° maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e
— del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e
— del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.
La resa media per olivo adulto per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è calcolata dividendo la quantità di olio di oliva vergine prodotta, cui fa menzione l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:
— del numero di olivi in produzione piantati prima del 1° maggio 1998 e
— del numero di olivi in produzione piantati dal 1° maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e
— del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.».
5) All'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».
6) All'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:
a) il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti, tranne che per Cipro, Malta e la Slovenia, i cui dati si riferiscono soltanto alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;
b) al quarto comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«Fatti salvi i controlli da attuare, in particolare i controlli incrociati dei dati degli schedari, o i risultati da comunicare, negli schedari sono archiviati i dati disponibili per le campagne anteriori a quelle indicate al primo comma e, a decorrere dal 31 ottobre 2001 o, nel caso di Cipro, Malta e della Slovenia, dal 1° novembre 2004, le informazioni ivi contenute permettono di effettuare:».
7) All'articolo 29, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il 1° novembre 1999 ed entro il 1° giugno 2005 a Cipro, Malta e in Slovenia.
Gli olivi piantati ed estirpati dopo il 1° maggio 1998 e fino al 31 ottobre 1998, tranne che per Cipro e Malta, per le quali il periodo considerato va dal 31 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004, sono calcolati in funzione di tutti i dati che l'olivicoltore è tenuto a fornire, su richiesta dell'organismo competente dello Stato membro, e della situazione riscontrata sul posto, in particolare per quanto riguarda la dimensione degli alberi. Dopo tutte le verifiche è concesso all'olivicoltore il beneficio del dubbio.».
8) All'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— 20 % dal 2000/2001 al 2004/2005.».
9) All'articolo 32, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«Anteriormente al 1° gennaio delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2003/2004 e al 1° giugno della campagna 2004/2005, essi presentano una relazione riassuntiva del numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, del numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate ed in corso di esame, nonché una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate.».
All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98, la data del «31 ottobre 2004» è sostituita dal «31 ottobre 2005».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.