§ 39.4.32 - Legge 14 aprile 1983, n. 116.
Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:14/04/1983
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta possono aver luogo nella stessa [...]
Art. 2.      Per le amministrazioni provinciali ed i comuni di cui al precedente art. 1, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o [...]
Art. 3.      Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni [...]


§ 39.4.32 - Legge 14 aprile 1983, n. 116.

Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta.

(G.U. 14 aprile 1983, n. 102)

 

 

     Art. 1.

     Le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta possono aver luogo nella stessa domenica in cui vengono indette le elezioni per il rinnovo dei rispettivi consigli regionali.

     A tali fini la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali può essere fissata, con le modalità previste dall'art. 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, e d'intesa con i presidenti delle giunte regionali interessate, anche in una domenica successiva al periodo 15 aprile-15 giugno.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di abbinamento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali della Sardegna con quelle per il rinnovo del consiglio della predetta regione.

     Per il contemporaneo svolgimento delle consultazioni previste nei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nel D.L. 15 marzo 1978, n. 54, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1978, n. 156.

     Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali che dovrebbero aver luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 1983 sono rinviate alla stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta.

 

          Art. 2.

     Per le amministrazioni provinciali ed i comuni di cui al precedente art. 1, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di quarantacinque giorni.

     Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'art. 19 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, è differito al 15 luglio. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva.

 

          Art. 3.

     Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni della presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.