Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 17/07/2000 |
Numero: | 1667 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 3072/95 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.594 - Regolamento 17 luglio 2000, n. 1667.
Regolamento (CE) n. 1667/2000 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso
(G.U.C.E. 29 luglio 2000, n. L 193).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili. Tale meccanismo consente di tener conto, in una certa misura, delle spese di magazzinaggio e degli interessi per il magazzinaggio del riso nella Comunità, nonché della necessità di smaltire le giacenze di riso a seconda del fabbisogno del mercato. Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni dei mercati nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una pianificazione pluriennale della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni. In considerazione della stabilità dei prezzi e dei tassi d'interesse, risulta giustificato mantenere l'importo delle maggiorazioni attualmente in vigore.
(2) Nel quadro del regime di sostegno ai produttori di riso, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 fissa una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore, ad eccezione della Francia e della Grecia, paesi per i quali sono fissate due superfici di base. È opportuno accettare la richiesta della Grecia di includere i dipartimenti di Kavalla e Etolia-Acarnania nella stessa superficie di base di Salonicco, Serre e Ftiotide, dato che in tutti questi dipartimenti la coltura del riso rappresenta una coltura tradizionale. La superficie totale di ciascuna superficie di base e l'importo del pagamento compensativo restano invariati.
(3) In occasione della presente modifica del regolamento (CE) n. 3072/95, è opportuno, per motivi di semplificazione e di chiarezza giuridica, sopprimere alcune disposizioni non pertinenti.
(4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 sono adottate secondo la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 3072/95 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili durante ciascuno dei quattro mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Il prezzo così ottenuto per il mese di luglio resta valido fino al 31 agosto.
A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/01, l'importo di ciascuna maggiorazione mensile è pari a 2 EUR/t."
2) All'articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
"3. Gli importi dei pagamenti compensativi sono fissati come segue:
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(EUR/ha) |
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1997/98 |
1998/99 |
1999/2000 e campagne successive |
Spagna |
111,44 |
222,89 |
334,33 |
Francia |
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— territorio metropolitano |
96,35 |
192,70 |
289,05 |
— Guiana francese |
131,80 |
263,60 |
395,40 |
Grecia |
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— dipartimenti di Thessaloniki, Serre, Kavalla, Etolia-Acarnassia e Ftiotide |
131,27 |
262,55 |
393,82 |
— altri dipartimenti |
131,27 |
262,55 |
393,82 |
Italia |
106,00 |
212,00 |
318,01 |
Portogallo |
106,18 |
212,36 |
318,53 |
Al fine di ottenere un migliore orientamento della produzione, gli importi del pagamento compensativo possono essere differenziati secondo la varietà, mediante l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni.
I pagamenti compensativi sono versati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre successivo all'inizio della campagna in corso.
4. È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia e la Grecia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:
Spagna: 104 973 ha
Francia:
— territorio metropolitano 24 500 ha
— Guiana francese 5 500 ha
Grecia:
— dipartimenti di Thessaloniki, Serre, Kavalla, Etolia-Acarnania e Ftiotide 22 330 ha
— altri dipartimenti 2 561 ha
Italia: 239 259 ha
Portogallo: 34 000 ha»
3) L'articolo 20 è abrogato.
4) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il suo regolamento interno."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.