Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 13/04/2004 |
Numero: | 673 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.458 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 673.
Regolamento (CE) n. 673/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.
(G.U.U.E. 14 aprile 2004, n. L 105).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione determina l'ambito di applicazione del suddetto regolamento, indicando i regolamenti che prevedono la costituzione delle cauzioni alle quali si applica. Il
(2) Taluni regolamenti di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1782/2003 possono prevedere la costituzione di cauzioni. Occorre quindi precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 si applicano anche ai regolamenti (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1782/2003.
(3) Alcuni dei regolamenti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono stati abrogati. A fini di chiarezza, occorre quindi aggiornare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85, sostituendo eventualmente il riferimento ai regolamenti abrogati con un riferimento ai regolamenti che li hanno sostituiti.
(4) Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2220/85 di conseguenza.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:
a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:
—
— regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (sementi),
— regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine),
— regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova),
— regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame),
— regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (cereali),
— regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (tabacco greggio),
— regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (riso),
— regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (foraggi essiccati),
— regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli),
— regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),
—
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—
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—
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b)
c)
d)
e) regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio (regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi);
f) regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli).
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.