§ 14.5.799 - Regolamento 9 dicembre 2005, n. 2015.
Regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:09/12/2005
Numero:2015


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Quantitativi disponibili per i mesi di gennaio e febbraio 2006
Art. 3.  Presentazione delle domande di titoli
Art. 4.  Presentazione delle domande di titoli
Art. 5.  Presentazione delle domande
Art. 6.  Rilascio dei titoli
Art. 7.  Durata di validità e imputazione dei titoli
Art. 8.  Comunicazioni
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 14.5.799 - Regolamento 9 dicembre 2005, n. 2015.

Regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006

(G.U.U.E. 10 dicembre 2005, n. L 324).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 prevede che al 1° gennaio di ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sia aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate in peso netto a dazio zero per le importazioni di banane (codice NC 0803 00 19) originarie dei paesi ACP.

      (2) Manca il tempo materiale per mettere in atto entro il 1° gennaio 2006 gli strumenti necessari alla gestione del contingente tariffario all’importazione di banane originarie dei paesi ACP, previsto dal regolamento (CE) n. 1964/2005. Occorre quindi che la Commissione adotti misure provvisorie per il rilascio di titoli d’importazione per i mesi di gennaio e febbraio 2006 onde garantire l’approvvigionamento della Comunità, assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP ed evitare perturbazioni dei flussi commerciali. Tali misure lasciano impregiudicate le modalità da definire successivamente, nel corso dell’anno 2006.

      (3) Sembra opportuno, nell’ambito delle misure provvisorie, prevedere il rilascio di titoli d’importazione agli operatori stabiliti sul territorio comunitario che hanno ottenuto, a seconda dei casi, un quantitativo di riferimento in qualità di operatori tradizionali, un’assegnazione annua in qualità di operatori non tradizionali in virtù della partecipazione ai contingenti tariffari A/B o C di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, o in qualità di operatori tradizionali o non tradizionali nell’ambito del quantitativo aggiuntivo fissato dal regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, relativo a misure transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e che hanno effettivamente importato nel corso dell’anno 2005 banane originarie dei paesi ACP. Il carattere provvisorio di tali misure fa sì che non siano ammesse le domande presentate da nuovi operatori non registrati per gli anni precedenti.

      (4) L’assegnazione dei quantitativi disponibili per i mesi di gennaio e febbraio 2006 ai diversi gruppi di operatori interessati deve essere effettuata sulla base dei dati relativi all’approvvigionamento della Comunità, nel corso del 2005, di banane originarie dei paesi ACP. Tale approvvigionamento è stato effettuato nella misura di 750 000 tonnellate nell’ambito del contingente tariffario C riservato per questa origine e di 15 000 tonnellate nell’ambito dei contingenti tariffari A/B «tutti i paesi terzi». Infine, 10 000 tonnellate di prodotti di tale origine sono stati immessi in libera pratica nei nuovi Stati membri.

      (5) Per gli operatori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento o un’assegnazione annua per il 2005 nell’ambito del contingente tariffario C, pari a 750 000 tonnellate, determinata in funzione dell’importazione di banane originarie dei paesi ACP, il rilascio di titoli può essere effettuato in base al quantitativo di riferimento o all’assegnazione annua notificata per il 2005.

      (6) Per gli operatori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento o un’assegnazione annua per il 2005, nell’ambito dei contingenti tariffari A/B o nell’ambito del quantitativo aggiuntivo adesione fissato dal regolamento (CE) n. 1892/2004 in funzione di importazioni di prodotti originari di tutti i paesi terzi e non specificamente di prodotti originari dei paesi ACP, è opportuno prevedere che le domande di titoli siano corredate della prova dell’effettiva importazione nel 2005 di prodotti originari dei paesi ACP. È infatti opportuno evitare durante il 2005 la presentazione di domande relative a quantitativi che non siano in rapporto con le importazioni di prodotti di tale origine. Per motivi di gestione e di controllo, è inoltre opportuno limitare il numero di domande per operatore.

      (7) Tuttavia, per contribuire a rendere più fluidi gli scambi e conferire un maggiore margine di manovra agli operatori, non si dovrebbe limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titolo.

      (8) Infine, giova prevedere che i titoli siano rilasciati in misura proporzionale ai quantitativi richiesti, secondo il metodo denominato «esame simultaneo».

      (9) È quindi necessario adottare le disposizioni del caso.

      (10) Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento.

      (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di rilascio dei titoli d’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005, per i mesi di gennaio e febbraio 2006.

 

          Art. 2. Quantitativi disponibili per i mesi di gennaio e febbraio 2006

     Per i mesi di gennaio e febbraio 2006:

     — un quantitativo di 135 000 tonnellate è disponibile per il rilascio di titoli d’importazione agli operatori di cui al titolo II; questo sottocontingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4160,

     — un quantitativo di 25 000 tonnellate è disponibile per il rilascio di titoli d’importazione agli operatori di cui al titolo III; questo sottocontingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4162.

 

TITOLO II

Operatori registrati nell’ambito del contingente tariffario C di cui all’articolo 18,

paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 404/93 per l’anno 2005.

 

          Art. 3. Presentazione delle domande di titoli

     Per i mesi di gennaio e febbraio 2006, ogni operatore tradizionale C e ogni operatore non tradizionale C, di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, può presentare una o più domande di titoli d’importazione fino a concorrenza massima, a seconda dei casi:

     — del quantitativo di riferimento stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 896/2001, per quanto riguarda l’operatore tradizionale C,

     — del quantitativo stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, per quanto riguarda l’operatore non tradizionale C.

     Le domande di titolo e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 2015/2005 — Titolo II».

 

TITOLO III

Altri operatori

 

          Art. 4. Presentazione delle domande di titoli

     1. Gli operatori stabiliti nella Comunità, registrati nell’ambito dei contingenti A/B di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 o del quantitativo aggiuntivo fissato dal regolamento (CE) n. 1892/2004, che nel corso del 2005 hanno immesso in libera pratica banane originarie dei paesi ACP, possono presentare una sola domanda di titolo d’importazione nell’ambito del quantitativo fissato all’articolo 2, secondo trattino.

     2. La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) AGRIM utilizzato(i) nel 2005 per l’importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), nonché della prova della costituzione di una cauzione d’importo pari a 150 EUR per tonnellata, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

     3. Le domande di titolo e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 2015/2005 — Titolo III».

 

TITOLO IV

Disposizioni comuni

 

          Art. 5. Presentazione delle domande

     1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate il 14 e 15 dicembre 2005 presso le competenti autorità dello Stato membro che ha stabilito il quantitativo di riferimento, per quanto riguarda l’operatore tradizionale, e dello Stato membro in cui l’operatore è registrato, per quanto riguarda l’operatore non tradizionale; a tali domande va acclusa, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, la prova della costituzione di una cauzione pari a 150 EUR per tonnellata.

     2. Non sono ricevibili le domande presentate in maniera non conforme al disposto degli articoli 3 e 4.

 

          Art. 6. Rilascio dei titoli

     1. Entro il 19 dicembre 2005 gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli, rispettivamente per gli operatori di cui al titolo II e per gli operatori di cui al titolo III.

     2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 1 e in funzione del quantitativo fissato all’articolo 2, la Commissione stabilisce, se del caso, un coefficiente di riduzione applicabile a ciascuna domanda di titolo per gli operatori di cui al titolo II e un coefficiente di riduzione applicabile a ciascuna domanda di titolo per gli operatori di cui al titolo III.

     3. Le autorità competenti rilasciano immediatamente i titoli d’importazione, applicando eventualmente i coefficienti di riduzione di cui al paragrafo 2.

     4. Qualora, in applicazione del paragrafo 3, il titolo sia rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, è immediatamente svincolata per il quantitativo non assegnato.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

          Art. 7. Durata di validità e imputazione dei titoli

     1. I titoli d’importazione sono validi per l’immissione in libera pratica dal 1° gennaio 2006 al 7 aprile 2006.

     2. I quantitativi per i quali i titoli sono stati utilizzati in applicazione del presente regolamento saranno contabilizzati per la gestione del contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 ed eventualmente imputati sulle assegnazioni da concedere successivamente agli operatori per l’anno 2006 nell’ambito della gestione di detto contingente tariffario.

 

          Art. 8. Comunicazioni

     Entro il 31 gennaio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, indicando in modo distinto i quantitativi assegnati agli operatori di cui al titolo II e quelli assegnati agli operatori di cui al titolo III.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.