Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 16/08/2005 |
Numero: | 1345 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 14.5.714 - Regolamento 16 agosto 2005, n. 1345.
Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva.
(G.U.U.E. 17 agosto 2005, n. L 212).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 10 del
(2) Le disposizioni del presente regolamento sono complementari a quelle del
(3) Per ragioni di chiarezza e trasparenza, è necessario abrogare, a partire dal 1o novembre 2005, il
(4) Il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione di cui all'articolo 10 del
2. Le importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.
Le domande di titolo, i titoli e gli estratti dei titoli sono compilati su moduli conformi a quelli riportati nell'allegato I del
1. Per beneficiare del regime speciale previsto nei regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, il nome del relativo paese terzo.
2. Il titolo di importazione obbliga ad importare, dal paese terzo indicato, il prodotto per il quale è stato rilasciato, rispondente alle condizioni previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1.
1. La validità del titolo di importazione è di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del
2. L'importo della cauzione relativa al titolo di importazione è fissato a 10 EUR per 100 kg, peso netto.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione specificando, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la provenienza delle importazioni, entro i seguenti termini:
a) entro il 5 di ogni mese per il periodo compreso tra il 16 e la fine del mese precedente ed entro il 20 di ogni mese per il periodo compreso tra il 1° e il 15 del mese in corso, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del
b) nel corso del primo mese successivo al termine di ogni campagna, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e
c), del
Se l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di turbativa del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando i quantitativi specificati nel modo indicato al paragrafo 1, distinguendo, da un lato, quelli per i quali i titoli sono stati chiesti ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelli per i quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso.
2. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», sono trasmesse alla Commissione per via elettronica utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato.
I regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 2543/95 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.
ALLEGATO
Applicazione del
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI.C.2
SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA
Mittente:
Data:
Periodo:
Stato membro:
Responsabile da contattare:
Telefono:
E-mail:
Destinatario: DG AGRI.C.2 — agri-hort-prix-ho@cec.eu.int
Comunicazioni quindicinali:
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Codice NC (8 cifre) |
Condizionamento (sfuso o in piccoli imballaggi, 4 cifre) |
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Codice NC (8 cifre) |
Condizionamento (sfuso o in piccoli imballaggi, 4 cifre) |
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