§ 14.5.712 - Regolamento 22 agosto 2005, n. 1370.
Regolamento (CE) n. 1370/2005 della Commissione che avvia un riesame dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/08/2005
Numero:1370


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 14.5.712 - Regolamento 22 agosto 2005, n. 1370.

Regolamento (CE) n. 1370/2005 della Commissione che avvia un riesame dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 che estendono il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India alle importazioni di tali prodotti spediti, tra l’altro, da Israele, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da queste misure a un esportatore israeliano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni.

(G.U.U.E. 23 agosto 2005, n. L 218).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 20 e l’articolo 23, paragrafo 3,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     A. MISURE IN VIGORE

     (1) Il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 1676/2001 e (CE) n. 2597/1999, ha istituito rispettivamente misure antidumping e misure antisovvenzioni sui fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India («misure iniziali»). Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004, il Consiglio ha esteso tali misure ai fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti da Israele («misure estese»), fatta eccezione per le importazioni spedite da una società specificamente menzionata.

 

     B. RICHIESTA DI RIESAME

     (2) La Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base antidumping e dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base antisovvenzioni, una richiesta di esenzione dalle misure antidumping e antisovvenzioni estese alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spedite da Israele. La richiesta è stata presentata dalla società Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd («richiedente»). Il richiedente è un produttore d’Israele («paese interessato»).

 

     C. PRODOTTO

     (3) I prodotti che costituiscono oggetto della richiesta sono fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti da Israele («prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 3920 62 19 e 3920 62 90.

 

     D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

     (4) Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nella Comunità con i codici NC ex 3920 62 19 o ex 3920 62 90 durante il periodo dell'inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. Afferma inoltre che, a seguito dell’estensione delle misure, la società è stata informata che, per la prima volta, alcuni dei suoi prodotti esportati erano classificati con il codice 3920 62 19 per l’importazione nella Comunità ed erano pertanto sottoposti alle misure estese.

     (5) Inoltre, il richiedente sostiene di non essere collegato a produttori esportatori soggetti alle misure istituite per il prodotto in esame e di non aver eluso le misure applicabili ai fogli di polietilene tereftalato (PET) di origine indiana.

 

     E. PROCEDIMENTO

     (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della richiesta di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

     (7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che vi sono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese.

 

     a) Questionari

     (8) Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

 

     b) Raccolta di informazioni e audizioni

     (9) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime. La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

 

     F. ABROGAZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

     (10) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato e venduto per l'esportazione nella Comunità dal richiedente. Parallelamente, tali importazioni devono essere sottoposte a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione dal dazio per quanto concerne il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

 

     G. TERMINI

     (11) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

     - le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 7, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

     - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

 

     H. OMESSA COLLABORAZIONE

     (12) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

     (13) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di esse e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per tale parte i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse collaborato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     È avviato un riesame dei regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2026/97, allo scopo di determinare se le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) di cui ai codici NC ex 3920 62 19 o ex 3920 62 90, spediti da Israele dalla società Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israele (codice addizionale TARIC A691), debbano essere sottoposti ai dazi antidumping e antisovvenzioni istituiti dai regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004.

 

          Art. 2.

     È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1975/2004 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 4.

     1. Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono contattare la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario menzionato al considerando 8 del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 2026/97.

     Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

     2. Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (1) e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

     Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

     Commissione europea

     Direzione generale del Commercio

     Direzione B

     Ufficio: J-79 5/16

     B-1049 Bruxelles

     Fax (32-2) 295 65 05.

 

(1) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1), all’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping), all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1) e all’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.