§ 14.4.822 – Regolamento 9 dicembre 2005, n. 2014.
Regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:09/12/2005
Numero:2014


Sommario
Art. 1.      1. L’immissione in libera pratica di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo d’importazione rilasciato dagli [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 14.4.822 – Regolamento 9 dicembre 2005, n. 2014.

Regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune.

(G.U.U.E. 10 dicembre 2005, n. 324).

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativo alle aliquote del dazio applicabili alle banane, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1964/2005 fissa, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, l’aliquota del dazio applicabile all’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 nella Comunità.

     (2) L’istituzione di un regime d’importazione basato sull’applicazione di un dazio doganale a un tasso adeguato e corredato di una preferenza tariffaria nell’ambito di un contingente tariffario per le importazioni originarie dei paesi ACP richiede un meccanismo di sorveglianza delle importazioni che consenta di conoscere con regolarità i quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità. Lo strumento idoneo a realizzare tale obiettivo è costituito dal rilascio di titoli d’importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti. È necessario adottare le modalità di applicazione di detto meccanismo per le importazioni effettuate al tasso del dazio della tariffa doganale comune.

     (3) Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. L’immissione in libera pratica di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo d’importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano richiesta, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

     2. Il rilascio del titolo d’importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, a garanzia dell’adempimento dell’impegno a importare durante il periodo di validità del titolo stesso. L’importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.

     Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro il termine suddetto o se è realizzata solo parzialmente.

     3. Le richieste di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

     La domanda di titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata. [1]

     4. I titoli sono rilasciati immediatamente, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Il titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata. [2]

     5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del mese successivo. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.

     Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del gruppo di paesi indicato. [3]

     6. In deroga all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di validità del titolo d’importazione, salvo impossibilità per forza maggiore. [4]

 

     Art. 2. [5]

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) ogni mercoledì, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine;

     b) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel corso del mese precedente;

     c) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l’origine, oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente;

     d) [su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione] [6].

     2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[6] Lettera abrogata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 239/2007.