§ 14.4.726 – Regolamento 21 ottobre 2004, n. 1828.
Regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, relativo all'applicazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:21/10/2004
Numero:1828


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.726 – Regolamento 21 ottobre 2004, n. 1828.

Regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, onde includere Timor-Leste nellelenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

(G.U.U.E. 22 ottobre 2004, n. L 321).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, in particolare l’articolo 35,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2501/2001 prevede un trattamento tariffario più favorevole per i paesi meno sviluppati – definiti come tali dall’Organizzazione delle Nazioni Unite – elencati nell’allegato I del medesimo regolamento.

     (2) A seguito di una raccomandazione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con una risoluzione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2003, Timor-Leste è stato aggiunto all’elenco dei paesi meno sviluppati.

     (3) Occorre pertanto modificare debitamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001, dopo la voce «TL» la denominazione «Timor Orientale» è sostituita da «Timor- Leste» ed è aggiunta una crocetta nella colonna H.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.