Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.3 strumenti doganali |
Data: | 27/02/2001 |
Numero: | 395 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 216/2001 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001. |
Art. 2. Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane [...] |
Art. 3. 1. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il secondo trimestre del 2001, al 31% del [...] |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§14.3.85 - Regolamento 27 febbraio 2001, n. 395.
Regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP
(G.U.C.E. 28 febbraio 2001, n. L 58)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2, secondo comma, del
(2) Il
(3) L'analisi dei dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2000 e, in particolare, alle importazioni effettive nel corso del secondo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante il medesimo trimestre del 2001 induce a fissare, ai fini di un sufficiente approvvigionamento della Comunità globalmente considerata, un quantitativo indicativo per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, pari al 30% del quantitativo assegnatole.
(4) Sulla scorta dei medesimi dati, è opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale ciascun operatore può presentare domande di titoli per il secondo trimestre del 2001, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98.
(5) È opportuno ricordare che, in applicazione dell'articolo 1 del
(6) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 2001.
(7) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel secondo trimestre del 2001 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano eventuali misure che il Consiglio o la Commissione dovessero adottare successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potranno essere addotte dagli operatori come fondamento di aspettative legittime.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 1 del
Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP, di cui agli articoli 18 e 19 del
1. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del
2. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore nuovo arrivato, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.