§ 11.1.74 - Regolamento 23 gennaio 2009, n. 69.
Regolamento (CE) n. 69/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:23/01/2009
Numero:69


Sommario
Art. 1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato
Art. 2. Le società applicano le Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che [...]
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 11.1.74 - Regolamento 23 gennaio 2009, n. 69.

Regolamento (CE) n. 69/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e al Principio contabile internazionale (IAS) 27

(G.U.U.E. 24 gennaio 2009, n. L 21)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione [2] sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

 

(2) Nel maggio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato"Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate". Grazie alla Modifica dell'IFRS 1, nel suo bilancio separato il neoutilizzatore può utilizzare, come sostituto del costo di partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, il fair value (valore equo) alla data del passaggio dell'entità agli IFRS, oppure il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a detta data. Si elimina dallo IAS 27 la definizione di "metodo del costo" e di conseguenza gli investitori sono tenuti a rilevare come entrate nel bilancio separato tutti i dividendi di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata, anche se i dividendi sono versati a titolo di riserve precedenti all'acquisizione. Le modifiche allo IAS 27 chiariscono anche le modalità per determinare il costo di un investimento a titolo di detto IAS 27 quando una capogruppo riorganizza la struttura operativa del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante e la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria.

 

(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) [3], il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

 

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

 

(1) l'International Reporting Financial Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

 

(2) il Principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio consolidato e separato — Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

 

(3) Lo IAS 18, lo IAS 21 e lo IAS 36 sono modificati conformemente alle Modifiche allo IAS 27 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Le società applicano le Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

 

[2] GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

 

[3] GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

 

 

ALLEGATO

 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

 

IFRS 1 e IAS 27 | Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato - Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate |

 

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MODIFICHE ALL'IFRS 1 PRIMA ADOZIONE DEGLI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD E ALLO IAS 27 BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO

 

COSTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE

 

Modifiche all'IFRS 1

 

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

 

Dopo il paragrafo 13(e), è aggiunto il paragrafo 13(ea). Dopo il paragrafo 23, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 23A e 23B. Sono modificati i paragrafi 25A e 34C. Dopo il paragrafo 44, sono aggiunti un titolo e il paragrafo 44A. Dopo il paragrafo 47J, è aggiunto il paragrafo 47K.

 

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

 

Esenzioni dall'applicazione di alcuni IFRS

 

13 Un'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

 

(a) …

 

(ea) partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (paragrafi 23A e 23B);

 

(f) …

 

Partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate

 

23A Quando un'entità redige il bilancio separato, lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato prevede che contabilizzi le sue partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate:

 

(a) al costo, o

 

(b) conformemente allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

 

23B Se un neoutilizzatore valuta tale partecipazione al costo in applicazione del paragrafo 23A(a), nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura separato redatto in conformità degli IFRS egli deve valutare la partecipazione in base ad uno dei seguenti importi:

 

(a) costo calcolato conformemente allo IAS 27, o

 

(b) sostituto del costo. Il sostituto del costo della partecipazione deve essere:

 

(i) il suo fair value (valore equo) (determinato conformemente allo IAS 39) alla data del passaggio dell'entità agli IFRS nel suo bilancio separato, o

 

(ii) il suo valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a detta data.

 

Per valutare la partecipazione in ogni controllata, entità a controllo congiunto e società collegata che decida di valutare usando un sostituto del costo, il neoutilizzatore può optare per l'alternativa (i) o (ii) di cui sopra.

 

Designazione di strumenti finanziari rilevati precedentemente

 

25A LO IAS 39 permette…

 

Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS

 

Partecipazioni di minoranza

 

34C Un neoutilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 (modificato nel 2008)…

 

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

 

Uso del sostituto del costo per partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate

 

44A Analogamente, se nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità degli IFRS del suo bilancio separato un'entità adotta un sostituto del costo per una partecipazione in una controllata, in un'entità a controllo congiunto o in una società collegata (vedere paragrafo 23B), il primo bilancio separato dell'entità redatto in conformità degli IFRS deve riportare:

 

(a) il sostituto del costo complessivo delle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal loro valore contabile secondo i precedenti Principi contabili;

 

(b) il sostituto del costo complessivo delle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal fair value (valore equo); e

 

(c) l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

 

47K Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 13(ea), 23A, 23B e 44A. L'entità deve applicare tali paragrafi a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica i paragrafi a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

 

Modifiche allo IAS 27

 

Bilancio consolidato e separato (modificato dai Miglioramenti agli IFRS del maggio 2008)

 

Nel paragrafo 4, il riferimento al "metodo del costo"è eliminato. Dopo il paragrafo 38, sono aggiunti i paragrafi 38°-38C. Dopo il paragrafo 45A, sono aggiunti i paragrafi 45B e 45C.

 

DEFINIZIONI

 

[È eliminato il riferimento al "metodo del costo".]

 

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO

 

38A Un'entità deve rilevare un dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio del suo bilancio separato una volta accertato il diritto a percepire il dividendo.

 

38B Quando una capogruppo riorganizza la struttura del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:

 

(a) la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria;

 

(b) le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime subito prima della riorganizzazione e dopo di essa; e

 

(c) i proprietari della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell'attivo netto del gruppo originario e nel nuovo gruppo subito prima della riorganizzazione e dopo di essa;

 

e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 38(a), nel suo bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota di elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione.

 

38C Parimenti, un'entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 38B. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 38B. In tali casi, i riferimenti alla "capogruppo originaria" e al "gruppo originario" vanno intesi come riferimenti all'"entità originaria".

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

45B Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha eliminato la definizione di "metodo del costo" dal paragrafo 4 e ha aggiunto il paragrafo 38A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicarlo e applicare contemporaneamente le relative modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36.

 

45C Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 38B e 38C. L'entità deve applicare tali paragrafi prospetticamente alle riorganizzazioni effettuate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Inoltre, un'entità può decidere di applicare i paragrafi 38B e 38C retroattivamente a riorganizzazioni già eseguite entro l'ambito di detti paragrafi. Tuttavia, se un'entità ridetermina una riorganizzazione in applicazione del paragrafo 38B o 38C, essa deve rideterminare tutte le successive riorganizzazioni nell'ambito di detti paragrafi. Se l'entità applica il paragrafo 38B o 38C a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

 

Appendice

 

Modifiche ad altri IFRS

 

Le entità devono applicare le seguenti modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36 quando applicano le relative modifiche ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27.

 

IAS 18 Ricavi

 

A1 Lo IAS 18 è modificato come descritto di seguito.

 

Il paragrafo 32 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 38 come segue:

 

32 Quando, prima dell'acquisizione di un investimento fruttifero, sono maturati interessi non corrisposti, gli interessi successivamente incassati sono ripartiti tra l'esercizio antecedente all'acquisizione e quello successivo; soltanto la quota successiva all'acquisizione è rilevata come ricavo.

 

38 Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato), pubblicato nel maggio 2008, ha modificato il paragrafo 32. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 32.

 

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

 

A2 Nello IAS 21, il paragrafo 49 è modificato come segue:

 

49 L'entità può dismettere totalmente o parzialmente la sua partecipazione in una gestione estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando a essa in toto o in parte. La svalutazione del valore contabile di una gestione estera in virtù di perdite proprie o di una riduzione di valore rilevata dall'investitore non costituisce una parziale dismissione. Di conseguenza, nessuna parte dell'utile o della perdita su cambi rilevata nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo viene riclassificata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della svalutazione.

 

IAS 36 Riduzione di valore delle attività

 

A3 Nello IAS 36, dopo il paragrafo 12(g), sono aggiunti un titolo e il sottoparagrafo (h). Dopo il paragrafo 140C, è aggiunto il paragrafo 140D.

 

12 Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore, l'entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:

 

 

Dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata

 

(h) nel caso di partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, l'investitore rileva un dividendo ottenuto dall'investimento e sussistono prove che:

 

(i) il valore contabile della partecipazione nel bilancio separato supera i valori contabili nel bilancio consolidato dell'attivo netto della partecipata, incluso il relativo avviamento; o

 

(ii) il dividendo supera il totale conto economico complessivo della controllata, dell'entità a controllo congiunto o della società collegata nell'esercizio in cui lo si dichiara.

 

140D Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto il paragrafo 12(h). L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 12(h).