§ 11.1.73 - Regolamento 21 gennaio 2009, n. 53.
Regolamento (CE) n. 53/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:21/01/2009
Numero:53


Sommario
Art. 1. L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato come segue
Art. 2. Le imprese applicano le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che [...]
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 11.1.73 - Regolamento 21 gennaio 2009, n. 53.

Regolamento (CE) n. 53/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 1

(G.U.U.E. 22 gennaio 2009, n. L 17)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali [1] in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione [2], sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

 

(2) Il 14 febbraio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e allo IAS 1 Presentazione del bilancio — Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, in appresso "Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1". Le Modifiche impongono di classificare come capitale taluni strumenti emessi da società e attualmente classificati come passività nonostante abbiano caratteristiche simili alle azioni ordinarie. Sono richieste informazioni integrative riguardo a tali strumenti e sarebbe opportuno applicare nuove norme alla loro riclassificazione.

 

(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) [3], il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

 

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato come segue:

 

1) il principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento;

 

2) lo IAS 1 Presentazione del bilancio è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento;

 

3) l'International Reporting Financial Standard (IFRS) 7, lo IAS 39 e l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2 sono modificati in conformità delle Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 di cui all'allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

Le imprese applicano le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

 

[2] GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

 

[3] GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

 

 

ALLEGATO

 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

 

IAS 32 | Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio |

 

IAS 1 | Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio |

 

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

 

MODIFICHE ALLO IAS 32 STRUMENTI FINANZIARI: ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E ALLO IAS 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

 

STRUMENTI FINANZIARI CON OPZIONE A VENDERE E OBBLIGAZIONI IN CASO DI LIQUIDAZIONE

 

Modifiche agli IFRS

 

Il presente documento espone le modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e allo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) e le conseguenti modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative, allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili. Il presente documento contiene, inoltre, le modifiche alle Motivazioni per le conclusioni relative allo IAS 32 e allo IAS 1 e agli esempi illustrativi che corredano lo IAS 32. Le modifiche derivano da una serie di proposte contenute in un exposure draft relativo alle modifiche proposte allo IAS 32 e allo IAS 1 — Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel giugno 2006.

 

Le entità devono applicare le modifiche esposte nel presente documento nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1 gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se le entità applicano queste modifiche in un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

 

Modifiche allo IAS 32

 

Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

 

Nel paragrafo 11 del Principio sono state modificate le definizioni di attività e passività finanziaria ed è stata aggiunta la definizione di strumento con opzione a vendere dopo la definizione di fair value (valore equo).

 

DEFINIZIONI (VEDERE ANCHE PARAGRAFI AG3-AG23)

 

11 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

 

 

Un’attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

 

(a) …

 

(d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

 

(i) …

 

(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

 

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

 

(a) un’obbligazione contrattuale:

 

(i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o

 

(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità; o

 

(b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

 

(i) un non derivato, per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o

 

(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

 

In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

 

 

Uno strumento con opzione a vendere è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all’emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore.

 

Il titolo che precede il paragrafo 15 e il paragrafo 16 sono modificati. Dopo il paragrafo 16, sono aggiunti un titolo, i paragrafi 16A e 16B, un altro titolo, i paragrafi 16C e 16D, un altro titolo e i paragrafi 16E e 16F.

 

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

 

Passività e capitale (vedere inoltre i paragrafi AG13-AG14J e AG25-AG29A)

 

… 16 Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni (a) e (b) di seguito sono soddisfatte:

 

(a) …

 

(b) Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, è:

 

(i) …

 

(ii) un derivato che sarà estinto soltanto dall’emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale. Per questa finalità gli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente non includono strumenti che presentino tutte le caratteristiche e soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D né strumenti che sono contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente.

 

Un’obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che si concretizzerà, o potrà concretizzarsi, in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, ma che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale. In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

 

Strumenti con opzione a vendere

 

16A Uno strumento finanziario con opzione a vendere comporta un’obbligazione contrattuale a carico dell’emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in questione in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria nel momento in cui viene esercitata l’opzione. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che include una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

 

(a) lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità in caso di liquidazione. L’attivo netto dell’entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

 

(i) dividendo l’attivo netto dell’entità al momento della liquidazione in unità di pari ammontare; e

 

(ii) moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.

 

(b) Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

 

(i) non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell’entità al momento della liquidazione, e

 

(ii) non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.

 

(c) Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti presentano caratteristiche identiche. Per esempio, essi devono essere tutti con opzione a vendere e la formula o l’eventuale altro metodo utilizzato per calcolarne il prezzo di riacquisto o rimborso è identico per tutti gli strumenti rientranti in tale classe.

 

(d) A prescindere dall’obbligazione contrattuale posta a carico dell’emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non comporta alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un’altra entità né a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’entità e non è un contratto che verrà o potrà venire estinto con strumenti rappresentativi di capitale dell’entità come indicato al sottoparagrafo (b) della definizione di passività finanziaria.

 

(e) I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita si basano sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità nell’arco di vita dello strumento (escluso qualsiasi suo effetto).

 

16B Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l’emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

 

(a) flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell’attivo netto rilevato o una variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato o non rilevato dell’entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

 

(b) l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti con opzione a vendere.

 

Ai fini dell’applicazione del presente requisito, l’entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16A che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente. Qualora l’entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento con opzione a vendere non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

 

Strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione

 

16C Alcuni strumenti finanziari comportano un’obbligazione contrattuale a carico dell’entità emittente a consegnare a un’altra entità una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione. L’obbligazione nasce perché la liquidazione è certa ed esula dal controllo dell’entità (per esempio, entità a tempo determinato), oppure è incerta, ma a discrezione del possessore dello strumento. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che preveda una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

 

(a) lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità in caso di liquidazione della stessa. L’attivo netto dell’entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

 

(i) dividendo l’attivo netto dell’entità all’atto della liquidazione in unità di pari ammontare; e

 

(ii) moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.

 

(b) Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

 

(i) non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell’entità al momento della liquidazione, e

 

(ii) non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.

 

(c) Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti devono comportare un’identica obbligazione contrattuale a carico dell’entità emittente di consegnare una quota proporzionale del proprio attivo netto in caso di liquidazione.

 

16D Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l’emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

 

(a) flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell’attivo netto rilevato o una variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato o non rilevato dell’entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

 

(b) l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti.

 

Ai fini dell’applicazione del presente requisito, l’entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16C che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente. Qualora l’entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

 

Riclassificazione di strumenti con opzione a vendere e strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione

 

16E Un’entità deve classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai suddetti paragrafi. Un’entità deve riclassificare uno strumento finanziario dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Per esempio, se un’entità rimborsa tutti gli strumenti non soggetti a opzione di vendita emessi e qualsiasi strumento con opzione a vendere ancora esistente presenta tutte le caratteristiche e soddisfa tutti i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B, l’entità deve riclassificare gli strumenti con opzione a vendere come strumenti rappresentativi di capitale dalla data in cui rimborsa gli strumenti non soggetti a opzione di vendita.

 

16F Per la riclassificazione di uno strumento conformemente al paragrafo 16E, l’entità deve procedere come segue:

 

(a) essa deve riclassificare uno strumento rappresentativo di capitale come passività finanziaria dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. La passività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) dello strumento alla data di riclassificazione. L’entità deve rilevare nel patrimonio netto qualunque differenza tra il valore contabile dello strumento rappresentativo di capitale e il fair value (valore equo) della passività finanziaria alla data di riclassificazione;

 

(b) essa deve riclassificare una passività finanziaria come strumento rappresentativo di capitale dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Uno strumento rappresentativo di capitale deve essere valutato al valore contabile della passività finanziaria alla data di riclassificazione.

 

I paragrafi 17-19 sono modificati.

 

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria (paragrafo 16(a))

 

17 Eccezion fatta per le circostanze descritte nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l’esistenza di un’obbligazione contrattuale di un contraente di uno strumento finanziario (l’emittente) a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria all’altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’emittente …

 

18 La classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Per esempio:

 

(a) …

 

(b) uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria (uno "strumento con opzione a vendere") è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l’importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o a un altro valore che può aumentare o diminuire. L’esistenza di un’opzione per il possessore di rivendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Per esempio, i fondi comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide, operazione a seguito della quale le partecipazioni dei possessori di quote o soci vengono classificate come passività finanziarie, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Tuttavia, la classificazione come passività finanziaria non preclude l’utilizzo di termini quali "valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione" e "variazione del valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione" nel prospetto del bilancio di un’entità che non dispone di capitale versato (come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l’utilizzo di informazioni aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la definizione di capitale e strumenti con opzione a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio illustrativo 8).

 

19 Qualora un’entità non goda di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria per estinguere un’obbligazione contrattuale, l’obbligazione soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. Per esempio:

 

 

I paragrafi 22, 23 e 25 sono modificati. Dopo il paragrafo 22, è aggiunto il paragrafo 22A.

 

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio (paragrafo 16(b))

 

22 Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 22A, un contratto che sarà regolato dall’entità (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, …

 

22A Se gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che essa deve ricevere o consegnare all’atto dell’estinzione di un contratto sono strumenti finanziari con opzione a vendere che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione e presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16C e 16D, il contratto è un’attività o una passività finanziaria. Tale definizione comprende un contratto che sarà estinto dall’entità ricevendo o consegnando un numero fisso di siffatti strumenti in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

 

23 Eccezion fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, un contratto che contiene un’obbligazione per un’entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell’opzione o altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio …

 

Clausole di potenziale adempimento

 

25 Uno strumento finanziario può prevedere che l’entità consegni disponibilità liquide o altra attività finanziaria o, diversamente, che lo estingua in modo che diventi una passività finanziaria qualora si verifichino o non si verifichino eventi futuri incerti (o subordinatamente all’esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l’emittente e il possessore dello strumento, quali una variazione degli indici del mercato azionario, dell’indice dei prezzi al consumo, del tasso di interesse o della normativa tributaria, o del volume di affari, del risultato economico o del rapporto tra passività totale e patrimonio netto futuro dell’emittente. L’emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguere lo strumento finanziario in modo che diventi una passività finanziaria). Quindi, è una passività finanziaria dell’emittente eccetto il caso in cui:

 

(a) non sia autentica la parte della clausola concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria);

 

(b) all’emittente possa essere richiesto di estinguere l’obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguerla in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell’emittente; o

 

(c) lo strumento presenti tutte le caratteristiche e soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B.

 

Prima del paragrafo 96, il titolo è modificato. Dopo il paragrafo 96, sono aggiunti i paragrafi 96A-96C. Dopo il paragrafo 97B, è aggiunto il paragrafo 97C.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

96A Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha stabilito che gli strumenti finanziari che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D debbano essere classificati come strumento rappresentativo di capitale, ha modificato i paragrafi 11, 16, 17-19, 22, 23, 25, AG13, AG14 e AG27 e ha aggiunto i paragrafi 16A-16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A-AG14J e AG29A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e contestualmente applicare le relative modifiche apportate allo IAS 1, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2.

 

96B Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione ha introdotto una deroga limitata all’ambito di applicazione; pertanto, un’entità non deve applicare la deroga per analogia.

 

96C La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell’ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39 e dell’IFRS 7. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell’ambito di altre guide come, per esempio, l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.

 

97C Nell’applicare le modifiche descritte nel paragrafo 96A, l’entità è tenuta a dividere uno strumento finanziario composto con obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione in componenti di passività e patrimonio netto distinte. Se la componente di passività non esiste più, un’applicazione retroattiva di dette modifiche allo IAS 32 comporterebbe la distinzione di due componenti di patrimonio netto. La prima componente sarebbe imputata agli utili portati a nuovo e rappresenterebbe l’interesse cumulativo maturato sulla componente di passività. L’altra componente rappresenterebbe la componente di capitale originaria. Pertanto, se alla data di applicazione delle modifiche, la componente di passività non esiste più, l’entità non è tenuta a distinguere le due componenti.

 

Nell’appendice Guida operativa, i paragrafi AG13 e AG14 sono modificati. Dopo il paragrafo AG14, sono aggiunti un titolo, i paragrafi AG14A-AG14D, un altro titolo, il paragrafo AG14E, un altro titolo, i paragrafi AG14F-AG14I, un altro titolo e il paragrafo AG14J.

 

Strumenti rappresentativi di capitale

 

AG13 Tra gli esempi di strumenti rappresentativi di capitale vi sono le azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita, alcuni strumenti con opzione a vendere (vedere paragrafi 16A e 16B), alcuni strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione (vedere paragrafo 16C e 16D), alcuni tipi di azioni privilegiate (vedere paragrafi AG25 e AG26) e warrant od opzioni call emesse che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita dell’entità emittente in cambio di un importo prestabilito di disponibilità liquide o altra attività finanziaria. L’obbligazione a carico di un’entità di emettere o acquistare un determinato numero di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità (fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 22A). Tuttavia, se tale contratto contiene un’obbligazione a carico dell’entità di corrispondere disponibilità liquide o altra passività finanziaria (che non sia un contratto classificato come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D), esso dà luogo anche a una passività corrispondente al valore attuale dell’ammontare di rimborso (vedere paragrafo AG27(a)). Un’emittente di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita si assume una passività quando agisce formalmente per effettuare una distribuzione e diventa legalmente obbligata nei confronti degli azionisti a farlo. Questo può accadere in seguito alla delibera di distribuzione di un dividendo o quando l’entità viene messa in liquidazione e le eventuali attività restanti dopo l’estinzione delle passività possono essere ripartite tra gli azionisti.

 

AG14 Un’opzione di riacquisto o altro contratto simile acquistato da un’entità che dia il diritto di riacquistare un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale propri in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria non rappresenta un’attività finanziaria dell’entità (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Viceversa, eventuali corrispettivi pagati per tale contratto vengono detratti dal patrimonio netto.

 

Classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi (paragrafi 16A(b), e 16C(b))

 

AG14A Una delle caratteristiche dei paragrafi 16A e 16C è che lo strumento finanziario rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.

 

AG14B Nel momento in cui un’entità determina se uno strumento rientra nella classe subordinata, essa valuta i diritti dello strumento all’atto della liquidazione come se dovesse essere liquidata alla data in cui lo strumento viene classificato. Nel caso in cui le circostanze relative mutino, un’entità deve rivalutare la classificazione. Per esempio, se l’entità emette o rimborsa un altro strumento finanziario, ciò può incidere sull’appartenenza o meno dello strumento in questione alla classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.

 

AG14C Uno strumento che goda di diritti privilegiati all’atto della liquidazione dell’entità non rappresenta uno strumento che ha diritto a una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità. Per esempio, uno strumento gode di diritti privilegiati all’atto della liquidazione se conferisce al suo possessore il diritto di percepire un dividendo fisso alla liquidazione, oltre ad una quota dell’attivo netto dell’entità, laddove altri strumenti rientranti nella classe subordinata aventi diritto a una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità non godono dello stesso diritto al momento della liquidazione.

 

AG14D Se un’entità dispone di una sola classe di strumenti finanziari, tale classe deve essere trattata come se fosse subordinata a tutte le altre.

 

Flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita (paragrafo 16A(e))

 

AG14E I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita devono essere sostanzialmente basati sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevata o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità nell’arco di vita dello strumento. Il risultato economico e la variazione dell’attivo netto rilevato devono essere valutati secondo i corrispondenti IFRS.

 

Operazioni stipulate dal possessore di uno strumento che non sia il proprietario dell’entità (paragrafi 16A e 16C)

 

AG14F Il possessore di uno strumento finanziario con opzione a vendere o di uno strumento che ponga a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione può concludere operazioni con l’entità in una veste che non sia quella di proprietario. Per esempio, il possessore di uno strumento può anche essere un dipendente dell’entità. Soltanto i flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali dello strumento correlati al possessore dello strumento in veste di proprietario dell’entità devono essere tenuti in considerazione quando si valuta se lo strumento vada classificato come strumento rappresentativo di capitale in applicazione del paragrafo 16A o del paragrafo 16C.

 

AG14G Un esempio è costituito da una società in accomandita semplice che ha soci accomandanti e soci accomandatari. Alcuni soci accomandatari possono prestare una garanzia all’entità e, per questo, essere remunerati. In tali circostanze, la garanzia e i corrispondenti flussi finanziari sono correlati ai possessori di strumenti nella loro veste di garanti e non in quella di proprietari dell’entità. Pertanto, tale garanzia e i corrispondenti flussi finanziari non comportano il fatto che i soci accomandatari siano considerati subordinati ai soci accomandanti e non sono considerati nel valutare se i termini contrattuali degli strumenti dei soci accomandanti e quelli dei soci accomandatari siano identici.

 

AG14H Un altro esempio è rappresentato da un accordo per la ripartizione del risultato economico che attribuisce il risultato economico ai possessori di strumenti sulla base dei servizi prestati o dell’attività generata nel corso dell’esercizio corrente e dei precedenti. Tali accordi sono operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di non proprietari e non dovrebbero essere presi in considerazione nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C. Tuttavia accordi di ripartizione del risultato economico che assegnino il risultato economico a possessori di strumenti in base al valore nominale degli strumenti da loro detenuti rispetto ad altri della medesima classe rappresentano operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di proprietari e dovrebbero essere dunque considerati nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C.

 

AG14I I flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali di un’operazione che intervenga tra il possessore dello strumento (in veste di non proprietario) e l’entità emittente devono essere simili a quelli di un’operazione equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente.

 

Nessun altro strumento finanziario o contratto con flussi finanziari totali che fissi o riduca sostanzialmente il valore residuo per il possessore dello strumento (paragrafi 16B e 16D)

 

AG14J Un requisito per classificare come strumento rappresentativo di capitale uno strumento finanziario che altrimenti soddisfa i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C è che l’entità non abbia altri strumenti finanziari o contratti che (a) comportino flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità e (b) producano l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo. È improbabile che i seguenti strumenti, se sottoscritti a condizioni commerciali normali con parti non correlate, precludano la possibilità a strumenti che altrimenti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C di essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale:

 

(a) strumenti con flussi finanziari totali basati sostanzialmente su attività specifiche dell’entità,

 

(b) strumenti con flussi finanziari totali basati su una percentuale del reddito,

 

(c) contratti intesi a ricompensare singoli dipendenti per servizi resi all’entità,

 

(d) contratti che richiedono il pagamento di una percentuale di utili irrilevante per servizi resi o prodotti forniti.

 

Il paragrafo AG27 è modificato e, dopo il paragrafo AG29, è aggiunto il paragrafo AG29A.

 

AG27 I seguenti esempi illustrano come classificare diversi tipi di contratti aventi per oggetto propri strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente:

 

(a) un contratto che sarà regolato dall’entità ricevendo o consegnando un numero fisso di azioni proprie senza corrispettivo futuro o scambiando un quantitativo fisso di azioni proprie contro un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Di conseguenza, eventuali corrispettivi ricevuti o pagati per un tale contratto vengono aggiunti o detratti direttamente dal patrimonio netto. Un esempio è un’opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso delle azioni dell’entità in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide. Tuttavia, se il contratto richiede che l’entità acquisti (rimborsi) le azioni proprie in cambio di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria a una data prestabilita o determinabile, oppure su richiesta, l’entità rileva anche una passività finanziaria per il valore attuale dell’ammontare di rimborso (eccezion fatta per gli strumenti che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D). Un esempio è l’obbligo di un’entità in un contratto forward di riacquistare un numero fisso di proprie azioni in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide.

 

(b) L’obbligo di un’entità ad acquistare le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso anche se il numero di azioni che l’entità è obbligata a riacquistare non è fisso o se l’obbligazione è subordinata alla circostanza che la controparte eserciti il diritto di rimborso (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio di obbligazione condizionale è un’opzione emessa che richiede che l’entità riacquisti le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide se la controparte esercita l’opzione.

 

(c) Un contratto che sarà estinto tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria è un’attività o una passività finanziaria anche se l’ammontare di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria che sarà ricevuto o consegnato si basa sulle oscillazioni del prezzo di mercato del capitale dell’entità (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio è un’opzione di acquisto di azione estinta tramite disponibilità liquide nette.

 

(d) …

 

AG29A Alcuni tipi di strumenti che pongono un’obbligazione contrattuale a carico dell’entità sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. La classificazione secondo detti paragrafi rappresenta un’eccezione ai criteri altrimenti applicati nel presente Principio alla classificazione di uno strumento. Tale eccezione non riguarda la classificazione di partecipazioni di minoranza nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio consolidato del gruppo, gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D nel bilancio separato o individuale che corrispondono a partecipazioni di minoranza sono classificati come passività.

 

Modifiche allo IAS 1

 

Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

 

DEFINIZIONI

 

Dopo il paragrafo 8, è aggiunto il paragrafo 8A.

 

8A I seguenti termini sono descritti nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo ivi indicato:

 

(a) strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16A e 16B dello IAS 32),

 

(b) strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32).

 

Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note

 

Dopo il paragrafo 80, è aggiunto il paragrafo 80A.

 

80A Se un’entità ha riclassificato

 

(a) uno strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale, o

 

(b) uno strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale,

 

tra le passività finanziarie e il patrimonio netto, essa deve indicare il valore riclassificato in entrata e in uscita per ogni categoria (passività finanziarie o patrimonio netto), nonché i tempi e la motivazione di tale riclassificazione.

 

Dopo il paragrafo 136, sono inseriti un titolo e il paragrafo 136A. Il paragrafo 138 è modificato.

 

Strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale

 

136A Per quanto concerne gli strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale, un’entità deve esporre (se non rilevati altrove):

 

(a) dati quantitativi sintetici circa il valore classificato come capitale;

 

(b) obiettivi, politiche e processi dell’entità per la gestione dell’obbligazione di riacquistare o rimborsare gli strumenti quando richiesto dai relativi possessori, compreso qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto all’esercizio precedente;

 

(c) flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto di detta classe di strumenti finanziari; e

 

(d) informazioni in merito alle modalità di calcolo dei flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto.

 

Altre informazioni integrative

 

138 Un’entità deve indicare quanto segue, se non già illustrato in altre parti dell’informativa pubblicata con il bilancio:

 

(a) la sede e la forma giuridica dell’entità, il paese di registrazione e l’indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);

 

(b) una descrizione della natura dell’attività dell’entità e delle sue principali operazioni;

 

(c) la ragione sociale dell’entità controllante e della capogruppo; e

 

(d) se si tratta di un’entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata.

 

Dopo il paragrafo 139A è aggiunto il paragrafo 139B.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

 

139B Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha modificato il paragrafo 138 e inserito i paragrafi 8A, 80A e 136A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 32, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili.

 

Modifiche all’IFRS 7, allo IAS 39 e all’IFRIC 2

 

Le entità devono applicare le seguenti modifiche all’IFRS 7, allo IAS 39 e all’IFRIC 2 quando applicano le relative modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1.

 

IFRS 7

 

Strumenti finanziari: Informazioni integrative

 

Il paragrafo 3 è modificato.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

3 Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

 

(a) …

 

(f) gli strumenti che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

 

Dopo il paragrafo 44B è aggiunto il paragrafo 44C.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

44C L’entità deve applicare la modifica al paragrafo 3 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. Se l’entità applica Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 3.

 

IAS 39

 

Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

 

Il paragrafo 2(d) è modificato.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

2 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

 

(d) strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi non soddisfino l’eccezione di cui al precedente punto (a).

 

Dopo il paragrafo 103E è aggiunto il paragrafo 103F.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

103F L’entità deve applicare la modifica apportata al paragrafo 2 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. Se l’entità applica le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 2.

 

IFRIC 2

 

Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

 

Nella sezione Riferimenti è modificata la nota a piè di pagina.

 

(*) Nell’agosto del 2005, lo IAS 32 è stato modificato in IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. Nel febbraio 2008, il Board ha modificato lo IAS 32 prevedendo che gli strumenti siano classificati come strumenti rappresentativi di capitale se presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

 

I paragrafi 6 e 9 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 14A.

 

INTERPRETAZIONE

 

6 Le azioni dei soci che sarebbero classificate come strumenti rappresentativi di capitale se i soci non avessero il diritto di richiederne il rimborso sono componenti di patrimonio netto se è presente una delle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 o se tali azioni presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. I depositi a vista, inclusi i conti correnti, conti di deposito e contratti analoghi che sorgono quando i soci agiscono come clienti, sono passività finanziarie dell’entità.

 

9 Un divieto incondizionato può essere assoluto, in quanto tutti i rimborsi sono proibiti. Un divieto incondizionato può essere parziale, in quanto proibisce il rimborso delle azioni dei soci se il rimborso comporta che il numero delle azioni dei soci o l’importo di capitale versato con le azioni dei soci scenda sotto un livello specifico. Le azioni dei soci che eccedono l’ammontare di rimborso sono passività, a meno che l’entità non abbia il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso come descritto al paragrafo 7 o le azioni presentino tutte le caratteristiche e soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. In alcuni casi, il numero di azioni o l’importo di capitale versato soggetto a divieto di rimborso può variare di volta in volta. Tali variazioni nell’ammontare di rimborso vietato comportano un trasferimento tra le passività finanziarie e il patrimonio netto.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

 

14A L’entità deve applicare le modifiche apportate ai paragrafi 6, 9, A1 e A12 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009. Se l’entità applica le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare anche le modifiche apportate ai paragrafi 6, 9, A1 e A12.

 

Nell’Appendice (Esempi dell’applicazione dell’Interpretazione), i paragrafi A1 e A12 sono modificati.

 

ESEMPI DELL’APPLICAZIONE DELL’INTERPRETAZIONE

 

A1 La presente appendice espone sette esempi dell’applicazione dell’Interpretazione dell’IFRIC. Gli esempi non costituiscono una lista esaustiva; altre fattispecie sono plausibili. Ogni esempio presuppone che non ci siano condizioni diverse da quelle esposte negli esempi che potrebbero richiedere che lo strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria e che lo strumento finanziario non presenti tutte le caratteristiche o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

 

Esempio n. 4

 

Classificazione

 

A12 In questo caso, CU750.000 sarebbe classificato come patrimonio netto e CU150.000 sarebbe classificato come passività finanziarie. Oltre ai paragrafi già citati, il paragrafo 18(b), dello IAS 32 afferma in parte:

 

… uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria ("uno strumento con opzione a vendere") è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l’ammontare delle disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è stabilito sulla base di un indice o altro elemento che può eventualmente aumentare o diminuire. L’esistenza di un’opzione per il possessore di vendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere rientra nella definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.