§ 98.1.18587 - Legge 11 ottobre 1983, n. 545.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/1983
Numero:545


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con [...]
Art. 2.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1983, [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.18587 - Legge 11 ottobre 1983, n. 545. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione.

(G.U. 12 ottobre 1983, n. 280)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "(1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, si applicano fino al 31 dicembre 1983.

     (1-bis) Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983 si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 3-bis, 3-ter, 4 e 5 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140";

     il comma 4 è soppresso;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "(5-bis) Al fine di acquisire sistematiche conoscenze sul mercato del lavoro il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare convenzioni con l'ISTAT per l'organizzazione di un apposito sistema informativo".

     L'articolo 2 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.