Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.11 normativa antisismica |
Data: | 13/10/2005 |
Numero: | 3467 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione [...] |
§ 38.11.106 - O.P.C.M. 13 ottobre 2005, n. 3467.
Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
(G.U. 20 ottobre 2005, n. 245)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone, per un periodo di diciotto mesi, la possibilità di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia, nonchè le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316, del 2 ottobre 2003, n. 3431, del 3 maggio 2005 e n. 3452, del 1° agosto 2005, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005, recante approvazione delle «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222, del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 159, nel quale si dispone che le medesime norme tecniche entreranno in vigore nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato, altresì, che la disciplina inerente alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, permarrà in vigore fino all'8 ottobre 2005;
Ritenuto che, decorrendo l'entrata in vigore del predetto decreto dal 23 ottobre 2005 e cessando, alla data dell'8 ottobre 2005, la vigenza dell'ordinanza sopra citata, si determina una lacuna giuridica nella disciplina delle norme tecniche per le costruzioni;
Ritenuto, quindi, necessario prorogare il termine di vigenza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005, e successivamente con l'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452, del 1° agosto 2005 è prorogato fino al 23 ottobre 2005 data di entrata in vigore del decreto in premessa indicato.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.